La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  rettificazione  di cui all'articolo 454 del codice civile si fa
anche  in  forza  di  sentenza del tribunale passata in giudicato che
attribuisca   ad  una  persona  sesso  diverso  da  quello  enunciato
nell'atto  di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi
caratteri sessuali.