IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
seduta del 2 aprile 1982;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i
Ministri di grazia e giustizia e dell'interno;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo n. 4 addizionale
della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, che riconosce taluni diritti e liberta' oltre
quelli che gia' figurano nella detta convenzione e nel suo primo
protocollo addizionale, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963, a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a
quanto e' previsto dall'art. 7 paragrafo 1 del protocollo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Ventimiglia, addi' 14 aprile 1982
PERTINI
SPADOLINI - COLOMBO -
DARIDA - ROGNONI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 maggio 1982
Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 6