La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
           Finalita' ed ambito di applicazione della legge

  La  presente  legge favorisce ed incentiva, anche in armonia con la
politica   energetica   della   Comunita'   economica   europea,   il
contenimento  dei consumi di energia e l'utilizzazione delle fonti di
energia  rinnovabili anche attraverso il coordinamento fra le fasi di
ricerca   applicata,   di   sviluppo  dimostrativo  e  di  produzione
industriale.
  Agli   effetti   della   presente   legge  sono  considerate  fonti
rinnovabili  di  energia  o  assimilate: il sole, il vento, l'energia
idraulica,  le  risorse  geotermiche,  le  maree, il moto ondoso e la
trasformazione  dei  rifiuti  organici  ed  inorganici  o di prodotti
vegetali.  Si  considerano, altresi', fonti rinnovabili di energia il
calore   ricuperabile   negli   impianti  di  produzione  di  energia
elettrica,  nei  fumi  di  scarico  e  da impianti termici e processi
industriali,  e  le altre forme di energia recuperabile in processi o
impianti.
  L'utilizzazione  di tali fonti e' considerata di pubblico interesse
e di pubblica utilita'.