IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea; Vista la direttiva n. 79/693 del 24 luglio 1979, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente le confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni; Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare; Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Il presente decreto disciplina la produzione e la vendita delle confetture, delle marmellate e delle gelatine di frutta, della crema di marroni.