La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano: 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato; 3) ai consiglieri regionali; 4) ai consiglieri provinciali; 5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.