La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario
puo' avvalersi del servizio postale per la notificazione degli  atti,
salvo che l'autorita' giudiziaria disponga o la parte richieda che la
notificazione sia eseguita personalmente. 
  L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per  la
notificazione degli atti  in  materia  civile  ed  amministrativa  da
eseguirsi fuori del comune ove ha  sede  l'ufficio,  eccetto  che  la
parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.