La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La presente legge si applica in caso di danni causati da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero Parte della convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, nelle disposizioni seguenti denominata convenzione. Ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell'articolo I della convenzione.