La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  La presente legge si applica in caso di danni  causati  da  oggetti
spaziali lanciati da uno  Stato  straniero  Parte  della  convenzione
sulla responsabilita' internazionale per i danni causati  da  oggetti
spaziali, firmata a Londra, Mosca e  Washington  il  29  marzo  1972,
nelle disposizioni seguenti denominata convenzione. 
  Ai fini della  presente  legge  valgono  le  definizioni  contenute
nell'articolo I della convenzione.