La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  detersivo  o  detergente  sintetico si intende, ai sensi della
presente  legge,  qualsiasi  prodotto  la  cui composizione sia stata
appositamente  studiata  per  concorrere  allo  sviluppo del processo
detergente   e   che   contenga   elementi  essenziali,  tensioattivi
sintetici,   ed   eventuali  elementi  secondari  quali  coadiuvanti,
rinforzanti, cariche, additivi ed altri elementi accessori.