La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               ART. 1. 
 
  Le consistenze massime degli organici dei sottufficiali in servizio
permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia  di  finanza,
ivi compresi i vicebrigadieri, sono stabilite nelle seguenti unita': 
    a) Esercito: 
      ruolo dell'Arma dei carabinieri: 22.000; 
      ruolo unico delle Armi e dei Corpi: 27.700; 
    b) Marina: Corpo equipaggi militari marittimi: 16.500; 
    c) Aeronautica: 
      ruolo naviganti: 500; 
      ruolo specialisti: 34.400; 
    d) Guardia di finanza: le unita' stabilite per  il  totale  degli
organici  dalla  legge  2  dicembre  1980,  n.  794,   e   successive
modificazioni. 
  Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e, per
i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza,  le  disposizioni
contenute nelle leggi 22 dicembre 1960, n. 1600, e 21 dicembre  1977,
n. 932, e successive modificazioni. 
  I sottufficiali di cui ai precedenti  commi  continuano  ad  essere
iscritti nei rispettivi ruoli distinti per gradi e,  per  la  Marina,
anche per categorie e specialita' secondo quanto stabilito nel  testo
unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi  (CEMM)
approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.  914,  e  successive
modificazioni. 
  Ferme restando le consistenze massime  degli  organici  di  cui  al
primo comma, con decreti del Ministro della difesa e,  per  il  Corpo
della Guardia di finanza, del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, sono annualmente  determinati,  in  relazione
alle promozioni da conferire ai sottufficiali che nell'anno  maturino
le condizioni previste,  ai  fini  dell'avanzamento,  dalla  presente
legge, i contingenti massimi dei vari gradi  di  ciascun  ruolo.  Dei
decreti emanati e' data  comunicazione  al  Parlamento  entro  il  31
ottobre dell'anno precedente a quello per il quale sono determinati i
contingenti dei vari gradi. 
  Con riferimento alle consistenze massime di  cui  al  primo  comma,
l'amministrazione della difesa predispone ed aggiorna  ogni  anno  la
programmazione  decennale  delle  immissioni  annuali  nel   servizio
permanente dei  sergenti  in  ferma  volontaria  o  in  rafferma,  in
rapporto alla situazione dei ruoli  e  alle  esigenze  funzionali  di
ciascuna Forza armata. 
  Le eventuali variazioni in eccesso o in difetto rispetto alla media
degli esodi  riferita  alla  situazione  dei  ruoli  dovranno  essere
assorbite rispettivamente ed uniformemente nel corso del periodo  cui
si riferisce la programmazione. 
  La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari  di  truppa
dell'Esercito,   del   Corpo   equipaggi   militari    marittimi    e
dell'Aeronautica militare in ferma volontaria o in rafferma,  fissata
per ciascun anno  con  la  legge  di  approvazione  del  bilancio  di
previsione dello Stato in base alla legge 10 giugno 1964, n. 447,  e'
riferita  alla  suddetta  programmazione  decennale   del   personale
militare. I relativi dati aggiornati sono comunicati  annualmente  al
Parlamento in allegato allo  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero della difesa.