IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare immediate misure in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, di emanare disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e di prorogare taluni termini; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1983; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. I datori di lavoro non agricoli versano entro termini unificati, ferme restando le diverse periodicita', l'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata. I termini unificati sono stabiliti con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Le somme di cui al comma che precede sono versate distintamente con i procedimenti e le modalita' rispettivamente vigenti, a mezzo di moduli conformi ad unico modello, recante le informazioni richieste dalle amministrazioni interessate, cui ne compete la verifica, da effettuarsi mediante controlli incrociati, con idonea campionatura. Il modello e' approvato con il decreto di cui al comma 1. 3. La codificazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria, viene estesa a tutti i soggetti per i rapporti con le gestioni previdenziali e assistenziali, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le altre amministrazioni pubbliche. I relativi adempimenti hanno inizio immediato e sono ultimati entro il 30 giugno 1984.