IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la necessita' e l'urgenza di adottare immediate misure in
materia  previdenziale  e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica,  di  emanare  disposizioni  per vari settori della pubblica
amministrazione e di prorogare taluni termini;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 settembre 1983;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanita', del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

                                EMANA

  il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1. I datori di lavoro non agricoli versano entro termini unificati,
ferme   restando   le  diverse  periodicita',  l'imposta  sul  valore
aggiunto, le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a
gestioni  previdenziali  ed  assistenziali o la cui riscossione sia a
queste  affidata.  I termini unificati sono stabiliti con decreto dei
Ministri  delle  finanze,  del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto.
  2.  Le somme di cui al comma che precede sono versate distintamente
con i procedimenti e le modalita' rispettivamente vigenti, a mezzo di
moduli  conformi  ad unico modello, recante le informazioni richieste
dalle  amministrazioni  interessate,  cui  ne compete la verifica, da
effettuarsi  mediante  controlli incrociati, con idonea campionatura.
Il modello e' approvato con il decreto di cui al comma 1.
  3.  La  codificazione  effettuata dall'Amministrazione finanziaria,
viene  estesa  a  tutti  i  soggetti  per  i rapporti con le gestioni
previdenziali e assistenziali, con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e con le altre amministrazioni pubbliche. I
relativi  adempimenti hanno inizio immediato e sono ultimati entro il
30 giugno 1984.