IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  ed urgenza di adottare misure immediate e
temporanee  per conseguire il contenimento dell'inflazione nei limiti
medi  del  tasso  programmato per l'anno 1984, al fine di favorire la
ripresa  economica  generale  e mantenere il potere di acquisto delle
retribuzioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 febbraio 1984;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  del  lavoro  e  della previdenza sociale,
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, della sanita', del
tesoro e per la funzione pubblica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi delle tariffe
e  dei  prezzi  amministrati  inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo  per  l'intera collettivita' nazionale non puo' superare, nel
complesso,  il  tasso  massimo di inflazione indicato nella relazione
previsionale  e  programmatica del Governo per l'anno medesimo. A tal
fine il Comitato interministeriale dei prezzi, nell'ambito dei poteri
di  coordinamento  di  cui  al decreto legislativo luogotenenziale 19
ottobre  1944,  n.  347,  e delle direttive emanate dal CIPE ai sensi
dell'articolo  2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1968,  n. 626, esprime parere preventivo vincolante sulle proposte di
incrementi  di  tariffe  e  di  prezzi amministrati da deliberarsi da
parte  di  altri  organi  delle amministrazioni centrali dello Stato,
anche  ad  ordinamento  autonomo,  ed  emana  apposite direttive alle
amministrazioni  regionali,  provinciali  e  comunali  ed ai comitati
provinciali  dei  prezzi  per i provvedimenti da attuarsi nell'ambito
territoriale di loro competenza.