IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare immediate misure a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1984; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' essere concesso il trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo comma 2, agli operai ed impiegati delle imprese industriali e di quelle di cui all'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le quali, al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione del personale o la dichiarazione di esuberanza di esso, abbiano stipulato contratti collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro. 2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 e' determinato nella misura del 50 per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il predetto trattamento e' a carico della Cassa integrazione guadagni e puo' essere corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi. 3. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, accertata la finalizzazione della riduzione concordata di orario al riassorbimento della esuberanza di personale, esprime parere sulla domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale di cui al presente articolo. 4. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui al precedente comma 2 e' riconosciuto utile d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai supplementi di pensione da liquidare a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti nonche' ai fini della determinazione della loro misura. Il contributo figurativo e' a carico della Cassa integrazione guadagni ed e' commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. 5. Il trattamento di integrazione salariale disciplinato nel presente articolo viene computato nella retribuzione annua di cui all'articolo 2120, comma 1, del codice civile, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.