IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita' e l'urgenza di adottare immediate misure a
sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 aprile 1984;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Con  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
puo' essere concesso il trattamento di integrazione salariale, di cui
al  successivo  comma  2,  agli  operai  ed  impiegati  delle imprese
industriali  e di quelle di cui all'articolo 23 della legge 23 aprile
1981, n. 155, e all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le
quali,  al  fine  di  evitare  in  tutto  o in parte la riduzione del
personale o la dichiarazione di esuberanza di esso, abbiano stipulato
contratti   collettivi   aziendali  che  stabiliscano  una  riduzione
dell'orario di lavoro.
  2.  L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al
comma  1 e' determinato nella misura del 50 per cento del trattamento
retributivo  perso  a  seguito della riduzione di orario. Il predetto
trattamento  e'  a  carico  della  Cassa integrazione guadagni e puo'
essere corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.
  3.  L'Ufficio  regionale  del  lavoro  e della massima occupazione,
accertata  la  finalizzazione della riduzione concordata di orario al
riassorbimento  della  esuberanza  di personale, esprime parere sulla
domanda  di  concessione del trattamento di integrazione salariale di
cui al presente articolo.
  4.  Il  periodo  per  il  quale viene corrisposto il trattamento di
integrazione  salariale  di cui al precedente comma 2 e' riconosciuto
utile  d'ufficio  ai fini del conseguimento del diritto alla pensione
ed  ai  supplementi  di  pensione  da  liquidare  a  carico del Fondo
pensioni  lavoratori  dipendenti nonche' ai fini della determinazione
della  loro  misura. Il contributo figurativo e' a carico della Cassa
integrazione  guadagni  ed  e' commisurato al trattamento retributivo
perso a seguito della riduzione di orario.
  5.  Il  trattamento  di  integrazione  salariale  disciplinato  nel
presente  articolo  viene  computato  nella retribuzione annua di cui
all'articolo  2120,  comma  1,  del  codice  civile,  come modificato
dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.