La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativo al 1984, non si applica. E' nulla ogni pattuizione diretta ad attribuire un canone maggiore od altri vantaggi contrari alle disposizioni di cui al presente articolo.