La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del
canone  di  locazione  di  cui  all'articolo 24 della legge 27 luglio
1978, n. 392, relativo al 1984, non si applica.
  E'  nulla ogni pattuizione diretta ad attribuire un canone maggiore
od  altri  vantaggi  contrari  alle  disposizioni  di cui al presente
articolo.