La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 255 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 255. - (Determinazione della pena). - Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva. Delle circostanze attenuanti non si tiene conto, fatta eccezione per l'eta' e per la circostanza prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale".