La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  255  del  codice  di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  255.  -  (Determinazione della pena). - Per il computo della
pena  agli  effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si
ha  riguardo  alla  pena  stabilita  dalla  legge  per  ciascun reato
consumato o tentato.
  Delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione di
quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella  ordinaria  del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa
la  recidiva.  Delle circostanze attenuanti non si tiene conto, fatta
eccezione  per l'eta' e per la circostanza prevista dall'articolo 62,
n. 4, del codice penale".