La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
              Aumento della competenza del conciliatore

  L'articolo  7  del  codice  di  procedura  civile e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  7.  -  (Competenza  del  conciliatore). - Il conciliatore e'
competente  per  le  cause  relative  a  beni  mobili  di  valore non
superiore  a  lire  un milione quando dalla legge non sono attribuite
alla competenza di altro giudice.
  E'  altresi'  competente per tutte le cause relative alle modalita'
di uso dei servizi condominiali".