La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Aumento della competenza del conciliatore L'articolo 7 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - (Competenza del conciliatore). - Il conciliatore e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. E' altresi' competente per tutte le cause relative alle modalita' di uso dei servizi condominiali".