IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare immediate  misure  a
sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 ottobre 1984; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito  il
parere di cui al successivo comma 3, e comunque  scaduto  il  termine
ivi previsto, concede il trattamento di  integrazione  salariale,  di
cui al successivo comma  2,  agli  operai  ed  agli  impiegati  delle
imprese industriali e di quelle di cui all'articolo 23 della legge 23
aprile 1981, n. 155, e all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981,  n.
416, le quali abbiano stipulato contratti  collettivi  aziendali  che
stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di  evitare,
in tutto o in parte, la riduzione o la  dichiarazione  di  esuberanza
del personale anche attraverso un suo piu' razionale impiego. 
  2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui  al
comma 1 e' determinato nella misura del 50 per cento del  trattamento
retributivo perso a seguito della riduzione di  orario.  Il  predetto
trattamento, che grava sulla contabilita'  separata  dei  trattamenti
straordinari di Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un
periodo non superiore a ventiquattro mesi. 
  3. L'ufficio regionale del  lavoro  e  della  massima  occupazione,
accertata la finalizzazione della riduzione concordata di  orario  al
riassorbimento della esuberanza di  personale,  entro  trenta  giorni
dalla  data  di  ricevimento  della  domanda   di   concessione   del
trattamento di integrazione salariale di cui  al  presente  articolo,
esprime su di essa parere motivato. 
  4. Il periodo per il quale  viene  corrisposto  il  trattamento  di
integrazione salariale, di cui al precedente comma 2, e' riconosciuto
utile di ufficio  ai  fini  della  acquisizione  del  diritto,  della
determinazione della misura della pensione e  del  conseguimento  dei
supplementi  di  pensione  da  liquidarsi  a  carico  della  gestione
pensionistica  cui  sono  iscritti  i  lavoratori   interessati.   Il
contributo figurativo e' a carico della Cassa  integrazione  guadagni
ed e' commisurato al trattamento retributivo perso  a  seguito  della
riduzione di orario. 
  5. Ai fini  della  determinazione  delle  quote  di  accantonamento
relative al trattamento di  fine  rapporto  trovano  applicazione  le
disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo  1  della  legge  29
maggio 1982,  n.  297.  Le  quote  di  accantonamento  relative  alla
retribuzione persa a seguito della riduzione  dell'orario  di  lavoro
sono a carico del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 12  agosto
1977, n. 675. 
  6. Per quanto non previsto dal presente articolo, al trattamento di
integrazione salariale di cui ai commi precedenti  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre  1968,  n.
1115, e successive modificazioni ed integrazioni.