IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1984; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Disposizioni generali 1. La diffusione sonora e televisiva sull'intero territorio nazionale, via etere o via cavo o per mezzo di satelliti o con qualsiasi altro mezzo, ha carattere di preminente interesse generale ed e' riservata allo Stato. 2. Nell'ordinare il sistema radiotelevisivo lo Stato si informa ai principi di liberta' di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione per realizzare un sistema misto di emittenza pubblica e privata. 3. Il servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale e' esercitato dallo Stato mediante concessione ad una societa' per azioni a totale partecipazione pubblica. 4. Fino alla data di entrata in vigore della legge generale sul sistema radiotelevisivo, il servizio pubblico nazionale e' regolato dalle disposizioni contenute nella legge 14 aprile 1975, n. 103, che non siano abrogate dal presente decreto o risultino con questo incompatibili. 5. La disciplina dell'attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva dell'emittenza privata, nazionale e locale, nonche' le norme dirette ad evitare situazioni di oligopolio e ad assicurare la trasparenza degli assetti proprietari delle emittenti radiotelevisive private, sono dettate dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo.