IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  gennaio  1983, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio
1983;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 dicembre 1984;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali

  1.   La  diffusione  sonora  e  televisiva  sull'intero  territorio
nazionale,  via  etere  o  via  cavo  o  per mezzo di satelliti o con
qualsiasi  altro mezzo, ha carattere di preminente interesse generale
ed e' riservata allo Stato.
  2.  Nell'ordinare il sistema radiotelevisivo lo Stato si informa ai
principi  di  liberta' di manifestazione del pensiero e di pluralismo
dettati  dalla  Costituzione  per  realizzare  un  sistema  misto  di
emittenza pubblica e privata.
  3.  Il  servizio  pubblico  radiotelevisivo  su  scala nazionale e'
esercitato  dallo  Stato  mediante  concessione  ad  una societa' per
azioni a totale partecipazione pubblica.
  4.  Fino  alla  data  di entrata in vigore della legge generale sul
sistema  radiotelevisivo,  il servizio pubblico nazionale e' regolato
dalle  disposizioni contenute nella legge 14 aprile 1975, n. 103, che
non  siano  abrogate  dal  presente  decreto  o  risultino con questo
incompatibili.
  5.   La  disciplina  dell'attivita'  di  radiodiffusione  sonora  e
televisiva  dell'emittenza  privata,  nazionale  e locale, nonche' le
norme  dirette ad evitare situazioni di oligopolio e ad assicurare la
trasparenza degli assetti proprietari delle emittenti radiotelevisive
private,    sono   dettate   dalla   legge   generale   sul   sistema
radiotelevisivo.