A  tutti  i Ministeri - Gabinetto -
                                  Direzione  generale del personale -
                                  Capo ufficio organizzazione

                                  Alle Aziende autonome dello Stato -
                                  Direzione generale

                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale

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                                  - Segretariato generale

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                                  Segretariato generale

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                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri  - Servizio informazioni e
                                  proprieta'  letteraria, artistica e
                                  scientifica

                                     e, per conoscenza:

                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Gabinetto - Dipartimento
                                  affari giuridici e legislativi

                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria      generale      dello
                                  Stato-IGOP     -     Provveditorato
                                  generale dello Stato

                                  Alla  procura  generale della Corte
                                  dei conti

La  legge  quadro  sul  pubblico  impiego  (legge numero 93/1983) nel
definire  -  dopo anni di incertezze - quale sia l'orario settimanale
di   servizio   dei   dipendenti   civili  dello  Stato,  prevede  la
possibilita'   di   adeguare  l'effettuazione  di  tale  orario  alle
differenziate  e mutevoli esigenze del servizio e della domanda degli
utenti.
La  prevista  possibilita' di affiancare, integrare ovvero sostituire
il  tradizionale  orario  continuativo  con  una  articolazione delle
prestazioni  lavorative  -  che possono essere rese flessibili ovvero
distribuite  su  turni - consente alle amministrazioni di programmare
con  maggiore  concretezza  che  in passato la propria attivita' che,
percio',  ne risultera' potenziata e resa piu' adeguata alle esigenze
poste  dal  trasformarsi  del  corpo sociale. Ne risultera', in altri
termini,    affrontato    in    maniera    specifica    il   problema
dell'organizzazione    del   lavoro   nei   singgli   settori   delle
amministrazioni  che  saranno  quindi in grado di fornire agli utenti
servizi piu' adeguati e celeri e quindi piu' efficienti.
In  tale  modo  l'intera amministrazione sara' chiamata a svolgere un
ruolo  di  primo  piano  in  quella  visione  strategica  che tende a
risolvere annosi problemi non risolti ricorrendo a strumenti di nuovo
tipo  che,  oltre  tutto,  avvicineranno  di piu' il modo di lavorare
pubblico  a  quello  dell'area  privata,  oltre  che  a  quello delle
amministrazioni pubbliche straniere.
Ma  per l'attuazione di tale orientamento - profondamente democratico
-  non  bastera'  soltanto la possibilita' offerta dall'art. 30 della
legge   quadro  di  poter  effettuare  un  orario  di  servizio  piu'
articolato,  ma  sara'  necessario  che in tale articolazione risulti
appagato  in modo esclusivo l'interesse della collettivita'. Il senso
di  responsabilita'  - del quale nessuno dubita - dei dirigenti e dei
capi  uffici  di  ogni  livello dovranno garantire la riuscita di una
operazione  che  per l'amministrazione costituisce una vera e propria
trasformazione dell'esistente, prima ancora che sul piano tecnico, su
quello psicologico.
Pertanto  tutti  coloro che sono chiamati ad attuare le direttive che
qui  di  seguito  si  impartiscono  dovranno tenere presente che ogni
cambiamento comporta anche responsabilita' di carattere penale per la
stretta correlazione tra servizi resi ed emolumenti percepiti.
Ma  tale  azione di vigilanza e di controllo dovra' essere esercitata
ricorrendo  a  criteri  ed  a mezzi di carattere obiettivo al fine di
porre tutti sul medesimo piano.
Pertanto  qualora  ancora non abbiano trovato attuazione le direttive
impartite  dal  Dipartimento per la adozione di una strumentazione di
tipo  elettronico  per  il  controllo e la gestione delle presenze in
servizio,  dovra'  porsi  immediatamente  riparo  con la richiesta al
Provveditorato generale dello Stato delle necessarie apparecchiature.
Laddove,  pero',  tali  apparecchiature  dovessero esistere e fossero
inutilizzate  ancorche'  installate  dovra' procedersi immediatamente
alla  loro  attivazione  senza  alcun pregiudizio, ovviamente, di una
ricerca di responsabilita'.
Si  ritiene  che  una  perspicace applicazione dei criteri di massima
impartiti  e  la  programmata  introduzione  dell'orario  a part-time
potranno   consentire  la  migliore  utilizzazione  delle  risorse  a
disposizione  oltre  che la intensificazione dei servizi nelle ore di
maggiore richiesta e di maggiore esigenza.

                       1 - ORARIO DI SERVIZIO

L'art.  30  della legge 29 marzo 1983, n. 93, prevede la possibilita'
che  l'orario  di servizio dei dipendenti civili dell'Amministrazione
dello  Stato  possa  essere oltre che prefissato in modo rigido anche
essere  articolato tenendo conto delle variabili esigenze dei servizi
e    delle    necessita'    mutevoli    degli   utenti   introducendo
nell'organizzazione  del  lavoro  -  laddove  oggi  non sono previsti
criteri di flessibilita', turnazioni e periodi di recupero.
Tali   criteri  ovviamente,  trovano  un  limite  da  un  lato  nella
necessita'  di  non ridurre l'efficienza delle strutture e dall'altro
nel  rispetto  assoluto  dell'orario  di  servizio  fissato,  in  via
interpretativa,   dalla   surrichiamata   legge,   in  trentasei  ore
settimanali.
E'  da  aggiungere  che il rispetto dell'orario di servizio in quanto
influisce  sulla  misura del compenso incentivante previsto dall'art.
10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
344,  deve  essere accertato con sistema obiettivo e semplice laddove
non  siano  ancora  stati  installati  sistemi automatici in grado di
rilevare  i  periodi  di  presenza nella sede di servizio; periodi di
presenza  che  ove non sussistano motivi di servizio o ritardi devono
coincidere   con  l'orario  giornaliero  stabilito  per  il  settore,
ufficio, laboratorio od altra unita' organica di appartenenza.
La  rigidita'  del  rispetto dell'orario di servizio sopra richiamata
vale,  ovviamente,  sia  nel  caso  che  nell'unita'  organica ovvero
nell'unita' operativa istituzionalmente od occasionalmente costituita
sia  in  vigore  l'orario ordinario di sei ore continuative ovvero un
orario flessibile ovvero articolato per turni.
Al fine, quindi, di conseguire, da parte di tutte le amministrazioni,
unitarieta'  di  attuazione della disciplina dell'orario di servizio,
si  fissano  qui  di  seguito  ambiti  e  criteri  ai  quali dovranno
attenersi  i  Ministri  competenti nelle intese con le organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative su base nazionale; intese da
conseguirsi con le procedure stabilite dal comma secondo dell'art. 30
della surrichiamata legge n. 93 del 1983.
E'  appena  il caso di soggiungere che tutto il personale in servizio
presso  l'amministrazione  centrale comunque applicato (Gabinetto del
Ministro,  segreterie,  uffici  legislativi,  di  programmazione e di
studio,  direzioni  generali, uffici operativi e distaccati) e quello
presso  le  strutture  sul  territorio  dovra'  rispettare il tipo di
orario  di  servizio  adottato  per il Ministero ovvero per le unita'
organiche decentrate.

                        2 - ORARIO ORDINARIO

L'orario  ordinario  giornaliero  di  servizio e' fissato in un sesto
delle  ore  stabilite dall'art. 30 della legge n. 93/83, ovvero in un
quinto, anche con eventuali ritorni, a seconda che l'orario si svolga
su  sei  ovvero  su cinque giorni della settimana. Non si ritiene che
l'orario  di  servizio - trattandosi in ogni caso, quale che siano le
attribuzioni  assegnate alla singola amministrazione, di attivita' di
interesse  pubblico - possa, allo stato attuale, essere compattato su
meno di cinque giornate lavorative settimanali.
Del  resto  anche  lo  svolgimento  dell'intero orario di servizio su
cinque   giornate   lavorative   deve  tenere  conto  dell'articolato
interesse  degli  utenti  e,  pertanto,  tale tipo di orario non puo'
essere  applicato anticipando o posticipando di pochi minuti l'orario
di   servizio.  In  tal  modo,  in  effetti,  si  verificherebbe  una
prevaricazione   dell'interesse   degli   impiegati   su  quello  dei
cittadini.  Pertanto  il  compattamento  dell'orario  settimanale  su
cinque  giornate  lavorative  deve  essere risolto sia mediante turni
ridotti  il  mattino  del  sabato  e  sia  applicando  il personale a
ricevere   il   pubblico   nelle  ore  pomeridiane  di  completamento
dell'orario  settimanale.  I  turni  del mattino del sabato, quindi a
seconda  degli  specifici  settori di servizio al pubblico, ancorche'
ridotti  devono  essere  in  grado  di rendere un servizio efficiente
all'utente.
In  genere, quindi, le sei ore del sabato non lavorato, da compattare
nel corso dei cinque giorni lavorativi, dovranno essere svolte su due
ritorni della durata di tre ore di servizio.
Pertanto,  l'orario  ordinario giornaliero di servizio normalmente si
svolge  nell'arco  di  sei  ore  dalle  8  alle  14, salve le ipotesi
previste  dalle  leggi  di orari differenziati. Rimane cioe' fisso il
numero  delle  ore di servizio continuativo, mentre puo', ovviamente,
variare,  entro certi limiti, il periodo di tempo durante il quale le
sei  ore giornaliere devono essere prestate. Va pero' tenuto presente
che, in ogni caso, quale che sia il tipo di orario adottato, tra le 9
e  le  13,  tutto  il  personale  dovra' essere contemporaneamente in
servizio. Pertanto l'orario ordinario potra' svolgersi:


Settimana lavorativa su sei giorni di servizio:
        8      -14
        7,30   -13,30
        7      -13


Settimana lavorativa su cinque giorni di servizio:
        8      -14      Con due ritorni (15-18 ovvero 17-20)
                         di completamento dell'orario set-
                         timanale.
        7,30   -13,30    Idem
        7      -13       Idem

In   proposito,   al   fine  di  evitare  equivoci  e  disparita'  di
trattamento, si ritiene opportuno precisare che il personale della ex
carriera  ausiliaria  e'  tenuto  ad osservare il medesimo orario del
restante  personale,  vale a dire 36 ore settimanali, come di recente
(parere  207/84  del  18  giugno  1984) ha confermato il Consiglio di
Stato.   Tale   parere   e'   stato   portato   a   conoscenza  delle
amministrazioni,   da   questo  dipartimento,  con  circolare  numero
15804/8.93.20.9 U.L. del 23 ottobre 1984.

                        3 - ORARIO FLESSIBILE

Qualora  l'organizzazione  del  lavoro  -  per  motivi direttamente o
indirettamente connessi a situazioni, servizi, procedimenti, processi
e lavorazioni specifiche - richieda una rigidita' minore nei tempi di
svolgimento  e  di attuazione di quella consentita dall'articolazione
dell'orario  ordinario, le amministrazioni possono adottare un orario
flessibile.
Tale  tipo  di orario consiste nel posticipare l'orario di inizio del
servizio  ovvero  nell'anticipare l'orario di uscita, limitando ad un
nucleo  centrale  dell'orario  la  contemporanea presenza di tutto il
personale addetto alla medesima unita' organica.
Va,  pero' chiarito che il periodo di tempo non lavorato deve essere,
in ogni ipotesi recuperato da parte di coloro che ne hanno usufruito.
3.1 - Criteri e limiti dell'adozione dell'orario flessibile.
3.1.1 - Criteri generali.
L'adozione   dell'orario   flessibile   presuppone  un'analisi  delle
caratteristiche    dell'attivita'    svolta    dall'unita'   organica
interessata  a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario
di  servizio  del  personale  addetto  provoca  o  puo' provocare sui
rapporti  con altre unita' organiche funzionalmente ad essa collegate
ovvero nei confronti dell'utenza.
In  altri  termini  -  tenendo  presente  che tutto il personale deve
trovarsi  contemporaneamente  in  servizio  tra  le  9  e  le 13, - i
parametri  principali  da  individuare  in  via  preliminare prima di
modificare  l'orario  di  servizio  devono essere rappresentati dalla
valutazione:
1)  del  grado  di  miglioramento  dell'organizzazione del lavoro sia
quantitativamente che qualitativamente;
2)  del  miglioramento,  in  termini  di  coordinamento, del rapporto
funzionale  tra unita' organiche appartenenti alla medesima struttura
complessa ovvero tra loro correlate sul piano dell'attivita';
3)  del  grado di intensificazione dei rapporti con l'utente che deve
essere  posto in condizioni di accedere piu facilmente e con maggiore
frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell'amministrazione;
4)  del  grado  medio  di eliminazione di situazioni di disagio degli
addetti:   di  situazioni  cioe',  che  comunque,  influiscono  sulla
tempestivita' e completezza delle prestazioni lavorative.
Ovviamente   tale  aspetto  non  puo'  essere  determinante  ai  fini
dell'adozione dell'orario flessibile, ma deve essere, pero', valutato
con grande attenzione anche ai fini di provvedimenti di mobilita'.
Dopo  avere  accertato  il  vantaggio  che un orario modulato in modo
flessibile  arrecherebbe  al  servizio,  dovranno  essere determinate
quali   aliquote   del   personale   addetto  potra'  essere  ammesso
all'ingresso  ritardato  ovvero  all'uscita  anticipata. Le aliquote,
ovviamente, dovranno essere individuate in rapporto all'articolazione
delle  operazioni  che  compongono le attivita' attribuite all'unita'
organica interessata.
La  stretta  correlazione  tra organizzazione del servizio - valutata
sotto  il  profilo  generale  dell'interesse  dell'amministrazione  -
articolazione  strutturale  e sequenza delle attivita' costituisce il
quadro entro il quale potra' essere ammesso l'orario flessibile.
Il  quale  orario  flessibile,  all'interno  di  ciascuna unita', non
costituisce  un  sistema  a  libera partecipazione - al quale, cioe',
ciascun  addetto  possa  partecipare  sporadicamente  (ad esempio per
giustificare   ritardi  iniziando  o  finendo  a  proprio  piacimento
l'orario  di  servizio)  -  ma  un  sistema  rigidamente programmato.
Difatti  l'orario  flessibile  non  soltanto  deve  coprire  in  toto
l'orario  (8-14) ordinario di servizio - salvo che non si ritenga per
situazioni  obiettive di far slittare l'orario di inizio del servizio
per  tutto il personale - ma anche prevedere una stretta correlazione
funzionale  con  i periodi di lavoro pomeridiano che costituiscono il
completamento dell'orario di servizio settimanale di 36 ore che tutto
il personale deve osservare.
A  completamento  delle  osservazioni  generali  sopra svolte occorre
ancora considerare:
1)  che  l'orario  flessibile  - salvo casi eccezionali - riguarda la
singola  unita'  organica  al  completo  ovvero piu' unita' organiche
funzionali collegate;
2) che l'orario flessibile puo' coesistere con l'orario ordinario;
3)  che possono consistere piu' tipi di orario flessibile nell'ambito
di una unita' organica complessa;
4)   che  l'adozione  dell'orario  flessibile  presuppone  oltre  che
valutazioni  tecniche  anche una precisa valutazione delle risorse di
lavoro  necessarie in ciascuna fase di svolgimento dell'attivita' del
servizio,  nell'arco  della giornata lavorativa; il che, in concreto,
significa  anche  la conoscenza preliminare delle unita' di personale
impiegabili  nelle varie fasce orarie e nei pomeriggi o nelle mattine
di recupero;
5)  che una volta individuati i contingenti di personale da impiegare
durante  le  singole  articolazioni  previste  dall'orario  necessita
accertare  quali  unita' di personale siano disponibili - qualora non
si  tratti di una selezione da effettuare per professionalita' - alle
varie ipotesi di applicazioni. E cio' per la ovvia considerazione che
a  molti  impiegati  la  programmazione  di  ritorni  di recupero per
periodi  prolungati  potrebbe  porre  problemi  di vita assolutamente
irrisolvibili.  Di  qui  anche  la  necessita'  di privilegiare nella
destinazione a determinate fasce orarie gli impiegati che si trovano,
per  situazioni di particolare debolezza sociale (bambini in eta' non
scolare,  genitori  anziani,  persone portatrici di handicap ecc.) in
posizione di particolare disagio.

3.1.2 - Articolazione dell'orario flessibile.
L'orario flessibile puo' essere articolato variando l'ora di inizio e
correlativamente  l'ora  di  fine servizio, mantenendo come parametro
rigido  l'orario  (8-14)  od  altro ovvero introducendo una ulteriore
variabile  rappresentata  dall'intervallo tra la fine dell'orario del
mattino e la ripresa dell'orario di servizio pomeridiano, che potra',
in   presenza   di  particolari  eccezionali  esigenze  ambientali  o
stagionali  iniziare  con  modalita'  differenziate.  Resta fermo che
l'orario  dovra'  avere  un  regime generalizzato uniforme al fine di
dare  all'utenza  la  certezza  dell'arco  di  tempo durante il quale
vengano  erogati  i  servizi.  E cio' anche allo scopo di allineare -
come  sopra evidenziato - l'orario dell'amministrazione italiana agli
orari delle amministrazioni straniere.
Data   l'importanza   dell'innovazione,  generalizzabile,  introdotta
dall'art.  30  della  succitata  legge  n.  93/1983  - e in attesa di
poterla potenziare con la prevista adozione del par-time - si ritiene
che   per   il   momento,   l'orario   flessibile   da   parte  delle
amministrazioni  dello  Stato  venga attuato nel quadro dei criteri e
dei  vincoli  che  qui  di seguito si indicano particolarmente per le
singole ipotesi attuative.
Entro tali direttive e quelle che seguono dovra' pertanto esercitarsi
la contrattazione decentrata in modo da assicurare all'utente la piu'
ampia fruizione dei servizi.

                           I - Alternative
             (per settimane su sei giornate lavorative)

1)   ORARIO  FLESSIBILE  CON  RECUPERO  PROGRAMMATO  NELL'ARCO  DELLA
SETTIMANA LAVORATIVA:


a) Ingresso posticipato:
                          Inizio
                         ripresa
                         pomeri-
Ingresso                  diana                Completamento orario
    -                       -                           -
I) entro le 8,30         15-17               3 ore preferibilmente in
                                               unica soluzione in
                                               unico ritorno program-
                                               mato


II) entro le ore 9       15-17               6 ore preferibilmente in
                                               due ritorni programma-
                                               ti
b) Uscita anticipata:
                     Inizio
                     ripresa
                     pomeri-
Ingresso             diana     Uscita         Completamento orario
    -                  -          -                   -
I) inizio orario di   15-17     13,30        3 ore, in unica solu-
   servizio                                    zione in unico ritorno
                                               programmato
II) inizio orario di  15-17      13          6 ore, in due ritorni
    servizio                                   programmati


2) ORARIO FLESSIBILE CON RECUPERO DIRETTO NELL'ARCO DELLA MEDESIMA
   GIORNATA LAVORATIVA ESCLUSO IL SABATO:

a) Ingresso posticipato:
      Ingresso             Uscita
          -                  -
Entro le 8,30              14,30


3) ORARIO FLESSIBILE CON VARIAZIONE DELL'ORARIO D'INGRESSO E CON
   INTERVALLO DIFFERENZIATO A RECUPERO DIRETTO NELLA MEDESIMA
   GIORNATA LAVORATIVA, ESCLUSO IL SABATO:


a) Ingresso posticipato con due ore di intervallo:

Ingresso                Intervallo         Completamento orario
   -                         -                      -
I) entro le 8,30          14-16        I 30 minuti del sabato recupe-
                                        rati entro il venerdì
II) entro le ore 9        14-16        I 60 minuti del sabato recupe-
                                        rati entro il venerdì



b) Ingresso posticipato con un ora di intervallo:

Ingresso                Intervallo         Completamento orario
   -                         -                      -
Entro le ore 9            14-15        I 60 minuti del sabato recupe-
                                        rati entro il venerdì


                          II - Alternative
                 (per settimana su cinque giornate)
(N.B.:  Gli  intervalli indicati sono riferiti ad un orario ordinario
8-14 piu' i ritorni. La variazione dell'ora di inizio dell'orario del
mattino    comporta   una   variazione   corrispondente   sull'inizio
dell'intervallo e su quello dei ritorni pomeridiani).
ORARIO  FLESSIBILE CON RECUPERO PROGRAMMATO NELL'ARCO DELLA SETTIMANA
LAVORATIVA (unico tipo di ipotesi consentita):

a) Ingresso posticipato:

a) Ingresso posticipato:
                          Inizio
                         ripresa
                         pomeri-
Ingresso                  diana                Completamento orario
    -                       -                           -
I) entro le 8,30         15-17            8,30 ore da effettuare su
                                               due ritorni di 3 ore e
                                               uno di 2,30 programma-
                                               ti

II) entro le ore 9       15-17              11 ore da effettuare su
                                               tre ritorni programma-
                                               ti

b) Uscita anticipata:
                     Inizio
                     ripresa
                     pomeri-
Ingresso             diana     Uscita         Completamento orario
    -                  -          -                   -
I) inizio orario di  15-17  30 minuti prima  8,30 ore da effettuare
   servizio                    della fine         su due ritorni pro-
                               orario di          grammati
                               servizio

II) inizio orario di 15-17   1 ora prima del-  11 ore da effettuare
    servizio                   la fine dello      su tre ritorni pro-
                               orario di ser-     grammati
                               vizio

3.1.3. Partecipazione all'orario flessibile.
Il  rispetto  dell'orario flessibile, tenuti presenti i criteri sopra
dettati,  in  alcuni casi specifici riguarda tutto il personale della
unita'  organica,  in  altri  casi  -  quando  cioe'  sia  necessario
intervenire  soltanto  su  alcuni  aspetti  della  organizzazione del
lavoro  -  puo'  essere  attuato  su  turni  di partecipazione, anche
determinati  su base volontaria, ad esclusione delle professionalita'
che  il  responsabile  della  unita'  organica interessata ritenga di
dover  individuare  espressamente sul piano funzionale ed in rapporto
all'art. 22 della legge 29 marzo 1983, n, 93.
Pertanto, per quanto riguarda le situazioni nelle quali sia possibile
- tenuto sempre conto del miglioramento della efficienza del servizio
e dell'interesse dell'amministrazione e delle necessita' degli utenti
-  consentire  al  personale  o  addetti  di esprimere una preferenza
dovra' essere richiesto esplicito impegno alla osservanza dell'orario
prescelto  per  almeno  due mesi o periodi superiori, reiterando alla
scadenza  di  detto  periodo  la istanza di partecipazione. In alcuni
casi   eccezionali   potra'   essere   consentito   un   impegno   di
partecipazione  per due settimane con articolazione del completamento
dell'orario  e  dei  recuperi  dei  ritardi  correlati ad esigenze di
particolare intensificazione dell'attivita' lavorativa.
Tale  previsione,  come  e', di tutta evidenza, appare indispensabile
sia   per   assicurare  la  realizzazione  dei  moduli  organizzativi
predeterminati  e  sia  per  garantire la correntezza del servizio in
tutti  i  suoi  aspetti, ivi compresa l'attivita' che deve svolgersi,
secondo i programmi, durante le ore pomeridiane.
In proposito e' appena il caso di sottolineare che le ore di servizio
pomeridiano   prestate   come   recupero   non   danno   luogo   alla
corresponsione  di  alcun  tipo  di  emolumento. Lo stesso dicasi per
quanto  riguarda  il contributo mensa, dove e' previsto, che non puo'
competere  a chi abbia volontariamente chiesto di partecipare a turni
di servizio che di per se darebbero diritto a tale contributo in caso
di obbligatorieta' della prestazione lavorativa.

3.1.4 Esclusione dell'orario flessibile.
Non  potrano  essere  comprese  nei  turni  di  flessibilita'  quelle
aliquote  di  personale  addette  ai  servizi  strumentali  e di base
(custodi,   archivi   correnti,  centralinisti  e  simili)  collegate
funzionalmente  con  carattere  di  indispensabilita' con l'attivita'
complessiva  della  o  delle  unita' organiche interessate all'orario
flessibile.

                           4 - TURNAZIONI

Qualora  l'orario  ordinario  e  l'orario  flessibile non riescano ad
assicurare  l'effettuazione  di  determinate  lavorazioni  ovvero  lo
svolgimento  di  attivita'  particolarmente  articolate o diluite nel
tempo  o che per essere concluse devono attenersi a tempi tecnici non
comprimibili  o modificabili, l'organizzazione del lavoro puo' essere
articolata su due turni. Le amministrazioni, cioe', per attivita' che
si estendono oltre l'arco dell'orario giornaliero che ciascun addetto
deve   osservare,   possono  moltiplicare  le  ore  di  funzionamento
giornaliero   delle   unita'   organiche   interessate   mediante  la
successione  di  turni  lavorativi,  ciascuno  di  durata  pari  alla
prestazione dell'aliquota giornaliera (che varia a seconda del numero
delle  giornate  lavorative  nella  settimana)  dell'orario di lavoro
quale  determinato  dall'art. 30 della legge numero 93/1983 ovvero da
altre  leggi  speciali  nonche'  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  344/1983,  relativamente  a  categorie particolari di
addetti ed altri operai dello Stato.
Cio'  premesso  si indicano alcuni criteri direttivi da osservare per
l'adozione dell'orario di lavoro su turni:
1)   prima  di  ricorrere  all'organizzazione  del  lavoro  su  turni
necessita  valutare  se i risultati da conseguire non nossano esserlo
mediante   la   contemporanea   adozione   dell'orario   ordinario  e
dell'orario flessibile;

2)  l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non
sopprimibili  o  comprimibili  in  quanto  imposte dall'osservanza di
particolari  prescrizioni  o  dalla  sequenza  di operazioni tecniche
strettamente  collegate  od  interdipendenti ovvero dalla necessita',
non eliminabile di rispettare tempi tecnici di attesa;
3)  l'adozione  di  turni  puo'  essere altresi' correlata - e quindi
limitata  nel  tempo  -  allo  svolgimento  di  determinati compiti a
stretto  tempo  di  adempimento  ovvero  a  scadenze  periodiche che,
ancorche'  conosciute,  non  consentano  una  programmazione  di tipo
ordinario  per  le  fasi  finali  o  di  completamento  di  specifici
processi, specie tecnici;
4)  la  previsione  dell'adozione  dei turni deve, tra l'altro, anche
considerare   -   per   limitate  aliquote  di  personale  del  turno
subentrante   -  una  sovrapposizione  con  il  personale  del  turno
precedente  ai fini dello scambio di consegne, di materiali specifici
e di istruzioni ovvero di affiancamento per esecuzione di lavorazioni
particolarmente  delicate  o pericolose, nonche' per il controllo dei
sistemi sussidiari di sicurezza, in senso generale e di allarme;
5)  il  ricorso  al  lavoro  su turni presuppone - specie quando sono
connessi   a   particolari   fasi   del   processo  produttivo  -  la
distribuzione  del  personale,  nei  vari turni, ripartito sulla base
delle  professionalita'  che devono essere presenti in ciascun turno,
con  assoluta  preminenza, quindi dell'interesse dell'amministrazione
su ogni altro;
6)  in correlazione con i precedenti paragrafi, in considerazione che
l'adozione  del  lavoro  su  turni  in settori nei quali tale tipo di
organizzazione  del  lavoro  non  e'  usuale,  l'amministrazione deve
programmare,   in  maniera  ancor  piu'  rigida  di  quanto  non  sia
indispensabile  fare per l'adozione dell'orario flessibile, l'impiego
del  personale, ponendo, se del caso. in essere processi di mobilita'
interna;
7)  l'adozione  dell'orario  di servizio su turni comporta la piena e
diretta   responsabilita'  tecnica  amministrativa  e  contabile  del
responsabile  dell'unita' organica ad essa interessata direttamente o
coinvolta  - anche per semplici motivi di attesa del completamento di
fasi  tecniche  o  procedurali - ai sensi dell'art. 22 della legge n.
93/1983.

                       5 - RITARDI E RECUPERI

Quale  che  sia  il  tipo di orario adottato dalla unita' organica di
appartenenza  l'impiegato  e'  tenuto  ad  osservarlo integralmente e
rigidamente.
Pertanto  dovranno  essere  recuperati,  entro  il  mese successivo a
quello al quale si riferiscono:
1)  i  ritardi  sull'orario  di  inizio  del  servizio,  da  valutare
globalmente ai fini del recupero;
2) le autorizzazioni orarie a lasciare la sede di servizio per motivi
personali,  rilasciate  dal responsabile dell'unita' organica o da un
suo delegato Le autorizzazioni non dovranno superare - di regola - le
tre al mese.
Anche  questo  tipo  di  assenze  dal servizio dovra' essere valutato
globalmente  per  mese.  Per quanto riguarda i riflessi dei ritardi e
delle  assenze  durante l'orario di servizio si rinvia alla circolare
di   questo   dipartimenta   diramata   il   5  giugno  1984  col  n.
10714/6.2.19.10   relativamente   alla  corresponsione  del  compenso
incentivante  previsto  dall'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.
Tali  ipotesi  di  recupero  devono  essere programmate in maniera da
essere  perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni
per completamento di servizio ovvero per turni.

         6 - TEMPI TECNICI DI ACCESSO ALLE SEDI DI SERVIZIO
                     E DI USCITA DALLE MEDESIME

Nella  valutazione  del  tempo  di permanenza in servizio dei singoli
impiegati  devono  essere considerati i tempi tecnici di accesso alla
sede di servizio e quelli per lasciarla.
Poiche'  ciascuno  dei  due  flussi  -  in entrata ed in uscita - del
personale  prevede  una serie di operazioni, con accertamento di tipo
obiettivo,  quale  che  sia  il  sistema - manuale od automatico - di
controllo  installato,  necessita  considerare  il tempo occorrente a
svolgere  le  operazioni  necessarie  quale  tempo  tecnico di attesa
durante  il  quale  l'impiegato  non  ha ancora cominciato il proprio
turno   di  servizio  ma  si  trova,  genericamente,  a  disposizione
dell'amministrazione.
Le  amministrazioni  pertanto  provvederanno  ad  adottare  tutti gli
accorgimenti  necessari  affinche' l'afflusso del personale addetto a
ciascuna  sede  di servizio avvenga nei tempi piu' rapidi e ristretti
possibili.
Al   riguardo  non  sembra  superfluo  ricordare  la  responsabilita'
attribuita  dalla  legge  quadro  (art. 22) - in forma piu' estesa ed
articolata  di  quanto  previsto  dalle  norme precedenti - a tutti -
indistintamente - i capi ufficio ovvero di unita' organiche in merito
al  " mancato esercizio del potere di controllo, loro demandato dalla
legge,  in  ordine  all'osservanza da parte del personale addetto dei
doveri  d'ufficio  e,  in  particolare  dell'orario di lavoro e degli
adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato ".

          7 - ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI ORARI DI SERVIZIO

I  criteri  di  massima sopra illustrati, ai quali le amministrazioni
dovranno   attenersi   per  l'eventuale  differenziata  articolazione
dell'orario  di  servizio,  centralmente  a  Roma  e  sul territorio,
dovranno essere applicati a partire dal 1° febbraio 1985.

              8 - COMUNICAZIONI DEL SISTEMA DEGLI ORARI

Ciascuna amministrazione e' tenuta a comunicare a questo dipartimento
entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  provvedendo  a  segnalare le
eventuali  variazioni  intervenute,  il  sistema degli orari adottati
inviando copia dei relativi decreti e delle norme diramate.
Si resta in attesa di un cortese cenno di intesa e di adempimento.

                                                 Il Ministro: GASPARI