La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  titolo  di geometra spetta ai licenziati degli istituti tecnici
che  abbiano  conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti
scolastici.
  L'esercizio  della  libera  professione  e' riservato agli iscritti
nell'albo professionale.