La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n.
121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, prorogato con l'articolo 1 della legge 24 aprile
1982, n. 174, e successivamente con l'articolo 1 della legge 23
aprile 1983, n. 121, e con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1984,
n. 93, e' ulteriormente prorogato di un anno.
NOTE
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' il
seguente:
"Art. 114. (Divieto di iscrizione ai partiti politici). - Fino a
che non intervenga una disciplina piu' generale della materia di cui
al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, e comunque non
oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli
appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della
presente legge non possono iscriversi ai partiti politici".
- Detta legge e' entrata in vigore il 25 aprile 1981.