La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  effetti  della  presente  legge,  l'attivita'  di  agente  di
commercio   si  intende  esercitata  da  chiunque  venga  stabilmente
incaricato  da  una  o  piu'  imprese di promuovere la conclusione di
contratti in una o piu' zone determinate.
  L'attivita'  di rappresentante di commercio s'intende esercitata da
chiunque  venga  stabilmente  incaricato  da  una  o  piu' imprese di
concludere contratti in una o piu' zone determinate.