La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  A  decorrere dall'anno 1985 e' autorizzata la concessione di un
contributo  annuo  di lire 600 milioni a favore della societa' "Dante
Alighieri",  allo scopo di facilitare lo sviluppo della sua attivita'
all'estero  in  conformita' dei suoi fini statutari ed in armonia con
l'azione svolta dal Ministero degli affari esteri.
  2.  Con  cadenza  triennale  il  contributo previsto dal precedente
comma  potra'  essere  rideterminato  con  le  modalita' previste dal
quattordicesimo  comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984,
n. 887.
 
          NOTA

          Nota all'art. 1, comma 2:
            Il testo dell'art. 19, comma quattordicesimo, della legge
          22  dicembre  1984,  n.  887  recante:  Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 1985), e' il seguente.
            "Con effetto dal 1 gennaio 1986, le disposizioni di legge
          che  rinviano  per  la  quantificazione  dello stanziamento
          annuo  alla  legge di approvazione del bilancio dello Stato
          cessano  di avere efficacia. La quantificazione predetta e'
          disposta,  su  base triennale, dalla legge finanziaria, con
          aggiornamento   annuale   per   scorrimento.   Nelle   more
          dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno
          1986,  il  bilancio  di previsione dello Stato afferente lo
          stesso  anno considera, per le disposizioni di legge di cui
          al  comma  precedente,  uno  stanziamento  non  superiore a
          quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985".