Ai   soprintendenti   per   i  beni
                                  ambientali e architettonici

                                  Ai   soprintendenti   per   i  beni
                                  archeologici, artistici e storici

                                      e, per conoscenza:

                                  Ai  direttori  generali  per i beni
                                  librari  e  gli istituti culturali,
                                  per  i  beni archivistici e per gli
                                  aff ari generali e del personale

                                  Al Consiglio nazionale

                                  Al  comitato  di settore per i beni
                                  ambientali e architettonici

                                  Al  comitato  di settore per i beni
                                  archeologici

                                  Al  comitato  di settore per i beni
                                  artistici e storici

                                  Ai    direttori    degli   istituti
                                  centrali   per  il  catalogo  e  la
                                  documentazione e per il restauro

Come preavvertito con fonogramma n. 7341 del 27 agosto 1985, e' stata
pubblicata,  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 197 del 22 agosto 1985, la
legge  8  agosto 1985, n. 4311, con cui e' stato convertito in legge,
con  modificazione,  il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante
disposizioni   urgenti  per  la  tutela  delle  zone  di  particolare
interesse ambientale.
La  legge  suddetta, non essendo altrimenti disposto, entra in vigore
il 7 settembre 1985.
Ai fini di assicurare uniformita' e puntualita' di applicazione delle
norme  in  essa contenute, si ritiene utile diramare le istruzioni di
cui alla presente circolare.

                              PREMESSA
I)  E'  pregiudiziale  alla  corretta  interpretazione della legge in
parola   il   richiamo   della  normativa  vigente  in  materia,  non
prescindendo  dal  costante rinvio alla giurisprudenza, alla dottrina
ed alla prassi, in tanti lustri di applicazione formatesi.
E'  altresi'  utile,  agli  stessi  fini,  tener  conto del dibattito
parlamentare sul decreto-legge n. 312 in sede di conversione in legge
ed  in  particolare  degli  ordini del giorno e delle raccomandazioni
rivolte al Governo e che il Governo si e' impegnato ad osservare.
Giova, infine, riflettere sull'accezione stessa di "bene ambientale",
tenendo  conto  della  evoluzione  teoretica  e pratica, verificatasi
dalla  prima  normativa  ad  oggi,  ossia della odierna concezione di
"bene",  che  non  annulla,  ma  supera,  non  nega ma integra quello
origiario di "bellezza naturale".
Il  rinvio  al  diritto positivo comporta, pertanto, l'obbligo di una
lettura contestuale e comparata almeno delle seguenti fonti:
a)  legge n. 1497 del 29 giugno 1939, sulla protezione delle bellezze
naturali e panoramiche;
b)  legge  n.  1089  del  10  giugno  1939,  sulla  tutela di cose di
interesse  artistico  e  storico  (sia  per  quanto  concerne  i beni
archeologici,  sia  per  quanto  attiene  ai  rinvii conseguenti alla
stessa citata legge n. 1497);
c)   regio  decreto  n.  1357  del  3  giugno  1940,  concernente  il
regolamento  per  l'applicazione  della  legge sulla protezione delle
bellezze naturali e panoramiche;
d)  art.  733  del codice penale e, piu' specificamente, art. 734 del
codice penale, per quanto concerne le violazioni ed in particolare le
"distruzioni, deturpazioni e alterazioni delle bellezze naturali";
e) legge n. 382 del 22 luglio 1975 e norme delegate di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
f) legge n. 431 dell'8 agosto 1985, oggetto della presente;
g)  normativa  vigente  in  materia  di tutela urbanistica, forestale
idro-geologica;
h)  legge n. 1150 del 17 agosto 1942, e successive modificazioni, ivi
compresa la legge 20 febbraio 1985, n. 47.
E' appena il caso di' rammentare che la lettura delle norme anzidette
va  condotta  alla  luce  dei principi e delle disposizioni contenuti
nella   Carta   costituzionale,  non  solo  per  i  richiami  diretti
all'obbligo  di  tutela  del  paesaggio, contestualmente a quella del
patrimonio  storico-artistico  della  Nazione,  bensi' anche, per una
visione corretta della tutela dei diritti, in stretta connessione con
i   doveri  di  solidarieta',  stante  la  funzione  sociale  che  la
proprieta' stessa e' chiamata ad assolvere.
E' importante rilevare inoltre:
a')  la  pianificazione  territoriale  e/o paesistica, da facoltativa
diventa  obbligatoria  per le regioni e per lo Stato, che, in caso di
inadempienza   delle  regioni,  deve  esercitare  i  previsti  poteri
sostitutivi;
b')  il potere di autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/39 non
rimane  esclusivo  delle  regioni. E' previsto, invece, un intervento
regionale  e  statale,  con  preminenza  dell'eventuale veto da parte
dello Stato;
c')   l'intervento   Stato-regione  viene  esteso  alla  funzione  di
vigilanza,  ma  anche  all'applicazione  delle norme repressive degli
abusi edilizi.
Si   ritiene   opportuno   sottolineare   che  la  legge  n.  431/85,
individuando    nel   piano   paesistico   lo   strumento   giuridico
indispensabile  per  la  tutela dell'ambiente ha finalizzato a questo
strumento  l'uso  della  misura  di  salvaguardia della inibizione di
qualsiasi  trasformazione del territorio fino alla redazione di detto
piano.  Sotto  questo profilo essa ha innovato sensibilmente rispetto
alla   legge   n.  1497/39,  che  individuava,  invece,  nel  vincolo
paesistico,  lo  strumento  giuridico  fondamentale  e finalizzava la
misura  di  salvaguardia  al  vincolo  paesistico  stesso,  lasciando
all'amministrazione  la facolta' ora diventata obbligo, di redigere i
piani paesistici.
Merita,  al  riguardo,  essere sottolineato che il potere sostitutivo
nella  redazione dei piani paesistici (o territoriali), attribuito ex
novo  al  Ministero,  discende  proprio dalla nuova disciplina che la
legge  n.  431  da'  alla  tutela  del  paesaggio  nella  sua  stessa
impostazione.
Quando   si   individuava   nel   vincolo   paesistico  lo  strumento
fondamentale  di  tutela, era conseguente riconoscere al Ministero un
potere  sostitutivo  limitato  a questo fine: e tale era il potere di
integrare  gli  elenchi  approvati  dalle regioni. Quando, come fa la
nuova  legge, lo strumento fondamentale di cui sopra e' ravvisato nel
piano paesistico (o territoriale), il potere sostitutivo non puo' non
estendersi alla redazione ed approvazione di tale piano.
Si  noti, inoltre, l'equivalenza introdotta nella legge n. 431/85 tra
piano  paesistico  e  piano urbanistico-territoriale avente specifica
considerazione  degli  elementi  e dei valori paesistici. Con cio' la
legge  ha  recepito  la  piu'  moderna  concezione  del  territorio e
dell'ambiente,  come  contesto  naturale  e storico unitario, nonche'
della pianificazione economica e sociale.
Non   fa,   infine,   difficolta'  che,  ai  fini  della  tutela,  il
parallelismo  introdotto dalla legge n. 431 contempli la possibilita'
di interventi autonomi sia delle regioni, sia del Ministero.
Si   tratta,   infatti,   del   perseguimento  programmatico  di  una
concorrenza  di poteri, che il legislatore ha esplicitamente previsto
ai  fini di misure cautelari della stessa natura e mirati al medesimo
scopo.
II)  L'applicazione  della  legge  in  questione esige, anzitutto, un
costante  e proficuo rapporto di collaborazione tra questo Ministero,
nei  suoi organi centrali e periferici, i Ministeri aventi competenza
sia pure parziale in materia (agricoltura e foreste, lavori pubblici,
marina mercantile, etc.) e le regioni.
Necessita, pertanto, istituzionalizzare collegamenti organici perche'
l'azione  di  tutela dalla programmazione all'attuazione, su tutto il
territorio  interessato,  si  svolga  puntualmente  e  coerentemente,
evitando  non  solo  i pur possibili conflitti di competenza, bensi',
anche,  le inutili interferenze atte a disorientare i cittadini e, in
genere,  i  destinatari  ed  i  responsabili  dell'applicazione della
norma.
E'  opportuno  ricordare  che,  a questo fine, occorre immediatamente
attivare  in  tutte le regioni il comitato paritetico regionale per i
beni culturali previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
III) Oggetto della tutela, di cui alla legge n. 431, e' il patrimonio
paesistico-ambientale della Nazione.
Il  fine  da  perseguire  e'  quello  diretto  ad evitare alterazioni
morfologiche  e  strutturali  del  paesaggio  vietando interventi che
arrechino  deturpazione  o  stravolgimento dei luoghi. La tutela deve
essere  esercitata  tenendo  presenti  tutti  gli  elementi (terreno,
strade,  vegetazione,  tipo  e  ubicazione dei fabbricati, etc.), che
concorrono   a  dare  ad  ogni  localita'  peculiari  caratteristiche
paesistiche  ed  ambientali,  comprese le testimomanze della presenza
dell'uomo  sul territorio nei segni (documenti) della sua complessa e
multiforme vicenda storica.
Cosi'  inteso,  il patrimonio paesistico-ambientale costituisce anche
supporto  ed  integrazione  di  quello  archeologico, architettonico,
storico e artistico.
Di  qui, l'esigenza di una tutela unitariamente intesa e l'avvertenza
che  la conservazione non e' sinonimo di cristallizzazione, posto che
tutela   e   valorizzazione  non  sono  che  due  momenti  confluenti
nell'unico  impegno  che, anche alla luce della legge in esame, siamo
chiamati ad assolvere.

                               TUTELA
I) STRUMENTI DI TUTELA.
Gli strumenti di tutela previsti dalla legge n. 431/85 sono:
a)  i  vincoli  paesaggistici ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497  per  tutti i beni indicati alle lettere a), b), c), d), e), f),
g),  h), i), l), m) dell'art. 1 della legge stessa, che si aggiungono
a  tutti  quelli  gia'  emanati  con atto amministrativo, prima dallo
Stato e poi dalle regioni, dal 1939 ad oggi;
b)  i  vincoli  di  inedificabilita'  temporanea  (fino  alla data di
approvazione  dei  piani  paesistici  da  parte delle regioni) che le
regioni  stesse  possono  individuare  sia  nelle aree assoggettate a
vincolo paesaggistico dalla legge stessa (lettere a), b), e), d), e),
f),  g),  h),  i),  l), m) dell'art. 1) sia nelle altre aree comprese
negli  elenchi  redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
nonche'  quelli  gia'  individuati  dalle soprintendenze ai sensi del
punto  2)  dell'art.  1 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, i
cui  provvedimenti  sono  in  parte  gia'  pubblicati  nella Gazzetta
Ufficiale e in parte in corso di attuazione e pubblicazione;
c)  i  piani territoriali paesistici la cui redazione e' obbligatoria
sia per le regioni, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1986,
che  per  il  Ministero, tenuto ad esercitare i poteri sostitutivi di
inerzia delle regioni.
II) OGGETTO DI TUTELA.
Il  patrimonio,  oggetto  della legge n. 431 deve distinguersi in due
categorie:
A) i beni sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29
giugno  1939,  n. 1497, direttamente indicati dall'art. 1 della legge
stessa,  nonche' tutti quei beni gia' sottoposti al medesimo vincolo,
con  atto  amministrativo, prima dallo Stato e poi dalle regioni, dal
1939 ad oggi;
B)  i  beni individuati a norma del punto 2) del decreto ministeriale
21  settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26
settembre  1984, nonche' quelli che verranno indicati dalle regioni a
norma dell'art. 1-ter della legge n. 431 in esame.
La  distinzione  della duplice categoria e' pregiudiziale al corretto
comportamento  da  adottare  nel  regime giuridico dell'esercizio del
diritto-dovere di tutela.
Infatti,  per  i  beni  di cui alla lettera A) - (territori costieri,
contermini  ai  laghi,  fiumi,  torrenti,  corsi  d'acqua,  montagne,
ghiacciai,   parchi,  riserve,  etc.)  -l'amministrazione  statale  e
regionale  opera nel regime tutorio tradizionale, con le eccezioni di
cui si dira' in appresso.
Per  i  beni  di  cui alla lettera B), ossia quelli individuati dallo
Stato  (decreto  ministeriale  21 settembre 1984) e dalle regioni (ex
art. l-ter, legge n. 431), vige, invece, il sistema inibitorio e cio'
fino   alla   entrata   in  vigore  dei  piani  paesistici  (o  piani
urbanistico-territoriali,    con    specifica    considerazione   dei
valori-paesistici ed ambientali), fino al 31 dicembre 1986.
III) VINCOLI E LORO NATURA,
III-A) Vincoli di cui ai beni indicati sub lettera A)
Tali  vincoli agiscono "ope legis" e, pertanto, non richiedono nessun
provvedimento  amministrativo  di notifica dell'interesse "ipso iure"
tutelato  e  non  possono  essere  modificati  a differenza di quelli
imposti  con  provvedimenti  amministrativi sia dello Stato che delle
regioni,  i  quali  possono  essere  annullati  o modificati ai sensi
dell'art.  14  del regolamento di attuazione della legge n. 1497/39 e
con  le limitazioni disposte dal terzo comma dell'art. 82 del decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 616/77. Tanto non esime tuttavia
dalla loro definizione sul territorio, essendo la elencazione fattane
dal legislatore per necessita' generica.
Spetta,  quindi,  all'amministrazione individuarne quegli elementi di
certezza su cui si fonda sempre il diritto.
E'  necessario,  pertanto,  che  presso  ogni  soprintendenza ai beni
ambientali  e  architettonici  si  istituisca un gruppo di studio, in
stretta  collaborazione  con  le soprintendenze ai beni archeologici,
artistici  e  storici  operanti  sullo  stesso  territorio  e  con la
regione,  ai  fini  della elaborazione e integrazione di un documento
cartografico,  in  cui  siano  chiaramente  individuate  le  presenze
ambientali da tutelare, nell'ambito di quelle indicate all'art. 1.
Se  e  vero,  infatti,  che,  allo  stato attuale, non si esige alcun
intervento  amministrativo  per  la  sottoposizione a vincolo di tali
presenze   che,   come   detto,   sono   vincolate  "ope  legis",  la
determinazione  fisica,  ossia  spaziale,  delle  stesse  e', invece,
indispensabile  per  l'esercizio  del  diritto-dovere  di  tutela nel
tempo,  ossia,  allorquando  l'amministrazione  pubblica  (statale  e
regionale) dovra' porre in essere i provvedimenti di autorizzazione o
di diniego degli interventi di cui all'art. 7 della piu' volte citata
legge n. 1497/39.
Il  compito  della  definizione  di  tali  beni,  se  non  arduo,  e'
certamente    non    agevole,    anche    se    la   vasta   dottrina
filosofico-giuridica  formatasi sul particolare argomento puo' essere
di valido ausilio.
Di  qui  l'utilita' dei gruppi di studio dianzi indicati, i cui esiti
dovranno  essere  verificati  in  sede  nazionale  in un incontro dei
soprintendenti,  allargato  ai  rappresentanti  degli altri Ministeri
interessati,  alle  regioni,  agli esperti ed ai membri del Consiglio
nazionale,  che questo Ministero ritiene di promuovere al piu' presto
possibile.
E', in ogni caso, intendimento dell'amministrazione dotare gli organi
centrali  e periferici di un documento, in cui siano registrate tutte
le  presenze  subacquee  e  terrestri  sottoposte a tutela: un quadro
finalmente  completo  e  quotidianamente  aggiornabile,  utile per la
tutela ambientale, architettonica, archeologica, artistica e storica.
Sara'   altresi'  impegno  dell'amministrazione  porre  in  grado  le
soprintendenze  di  assolvere  tale  gravoso  compito  con  personale
qualificato e piu' adeguati mezzi e strutture.
Per  i beni anzidetti (coste, fiumi, ecc.), come per quelli vincolati
dal  1939  ad oggi, sempre a norma della legge n. 1497/39, bisognera'
distinguere  i  provvedimenti  di  competenza  regionale da quelli di
competenza statale.
Le  autorizzazioni,  se  richieste da soggetti pubblici o privati, ad
esclusione  delle amministrazioni statali, devono essere rivolte alla
regione.
Le  amministrazioni  statali,  invece,  possono  rivolgere le proprie
richieste  tanto  a  questo  Ministero  - Ufficio centrale per i beni
ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, quanto
alla regione, territorialmente competente.
Le autorizzazioni devono essere, adottate entro sessanta giorni dalla
data  di  ricevimento  della richiesta. Quelle concesse dalle regioni
devono essere immediatamente trasmesse a questo Ministero, tramite la
soprintendenza   territorialmente   competente,   la   quale   dovra'
inoltrarle,  entro  venti giorni, all'ufficio scrivente, con apposita
relazione.
A  questo  Ministero possono giungere direttamente, come si e' detto,
le  richieste  delle amministrazioni statali, nonche' le richieste di
enti  e  soggetti  pubblici  e  privati  non  statali che, non avendo
ottenuto  riscontro  nei  sessanta  giorni  prescritti,  alla propria
domanda, da parte delle regioni, possono rivolgersi nei trenta giorni
successivi,  a  questa  amministrazione  (Ufficio centrale per i beni
ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici).
In  relazione  a  quanto  sopra, ii' Ministero adotta, nei termini di
legge previsti i seguenti provvedimenti:
a)  eventuale  annullamento  delle  autorizzazioni  rilasciate  dalle
regioni  di  progetti  presentati  da  privati,  da  enti  pubblici e
amministrazioni statali;
b)  autorizzazione,  anche  in  caso  di diniego della regione, delle
opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali;
c)  eventuale annullamento e modifica delle autorizzazioni rilasciate
dalle  regioni  alle  amministrazioni statali (i provvedimenti che si
riferiscono  ad  interventi per attivita' di ricerca ed estrazioni di
cui  al  regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sono adottati sentito
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato);
d)  autorizzazioni  o dinieghi per le richieste presentate in seconda
istanza,  ossia,  nei trenta giorni successivi ai sessanta decorrenti
dalla presentazione delle domande alle regioni, che su di esse non si
sono pronunciate.
Tali  provvedimenti  saranno,  in  ogni  caso,  adottati,  sentiti  i
soprintendenti territorialmente competenti.
Esclusioni ed eccezioni
a) Esclusioni
Non  sono  sottoposte  al vincolo di cui all'art. 1 le zone A, B, e -
limitatamente,   alle   parti   comprese  nei  piani  pluriennali  di
attuazione   -   le   altre  zone  come  delimitate  negli  strumenti
urbanistici  e,  per  i comuni sprovvisti di tali strumenti, i centri
edificati perimetrati.
Restano,  cioe',  escluse  dall'applicazione  del  suddetto art. 1 e,
quindi,  non  sono  assoggettate  a  vincolo  paesaggistico  le  zone
omogenee  A  e B come delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi
del  decreto  ministeriale  2  aprile 1968, n. 1444 e, in mancanza di
tali  strumenti, i centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, mentre sono comprese nell'ambito
di  efficacia  del  vincolo le aree non incluse nei piani pluriennali
anche  per  quei  comuni  non  tenuti  a  dotarsi di tali piani. Cio'
comporta  che, anche gli interventi edilizi consentiti in dette aree,
ai  sensi  dell'art.  6,  terzo comma, della legge n. 94 del 25 marzo
1982,  sono  sottoposti  a  regime  della legge n. 431 in questione e
percio'  l'edificabilita'  e'  subordinata  al sistema autorizzatorio
vigente.
In   tali   zone  e  centri  sono,  tuttavia,  sottoposti  a  vincolo
paesaggistico  "le  ville, i giardini e i parchi che, non contemplati
dalle  leggi  per  la  tutela  delle  cose  di  interesse artistico o
storico,  si  distinguono per la non comune bellezza", ferma restando
l'efficacia  dei precedenti vincoli emessi con decreto ministeriale e
la  facolta'  sia  delle  regioni  che  del Ministero di sottoporre a
vincolo  specifico  particolari aree, con le procedure della legge n.
1497/39.
Restano,  altresi',  esclusi i corsi d'acqua dichiarati dalla regione
irrilevanti ai fini paesaggistici, a norma dell'art. 1-quater.
b) Eccezioni
Nei territori coperti da foreste e da boschi, non e' richiesta alcuna
autorizzazione ex art. 7 per il taglio colturale, la forestazione, le
opere   di   bonifica,   antincendio   e  conservazione  previsti  ed
autorizzati in base alle norme vigenti in materia.
Si  rammenta,  invece,  che  non  sono  esclusi dal vincolo ex lege i
territori  coperti  da  foreste e da boschi, che hanno subito a causa
dolosa  e  non,  incendi,  anzi il vincolo operante su tali zone deve
essere portato alla piu' ampia e diffusa conoscenza.
Non  e'  richiesta  l'autorizzazione  ex art. 7 per gli interventi di
manutenzione  ordinaria  e straordinaria, il consolidamento statico e
di   restauro   conservativo   e   per   l'esercizio   dell'attivita'
agrosilvo-pastorale, sempreche' tali interventi non alterino lo stato
dei  luoghi  e  l'aspetto  esteriore  degli edifici e non contemplino
costruzioni  edilizie od altre opere civili che possano produrre tali
alterazioni   in   maniera  permanente  e  che,  in  ogni  caso,  non
modifichino l'assetto idrogeologico del territorio.
Vigilanza
I  beni vincolati "ope legis", ossia quelli indicati nell'art. 1 sono
sottoposti,  per  l'osservanza  del  vincolo, alla vigilanza non solo
delle  regioni,  che continuano ad esercitare tale funzione in virtu'
della  delega  di  cui  all'art.  82 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  616/77,  bensi' anche dagli organi centrali di questo
Ministero  e  dalle  soprintendenze  per  materia  e  per  territorio
competenti.
A tale fine, le soprintendenze dovranno controllare il rispetto delle
procedure  previste  dalla legge e la conformita' delle realizzazioni
alle  autorizzazioni rilasciate sia dalle regioni, sia dal Ministero.
Particolare   attenzione   dovra'   essere  dedicata  all'abusivismo,
intervenendo  tempestivamente  in  tutti  i  casi  di  trasgressione,
secondo  quanto  previsto  dall'art.  4  della  legge  n. 47/85. Tale
compito  va naturalmente esteso alle aree dichiarate inedificabili ai
sensi del punto 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984.
III-B) Vincoli di cui ai beni indicati sub lettera B)
Tali  vincoli  concernono  quelle aree nelle quali vige il divieto di
intervento di cui si dira' appresso, costituite, si ripete, da quelle
individuate   ai   sensi   dell'articolo  (o  punto  2)  del  decreto
ministeriale  21  settembre  1984  nonche'  da  tutte le altre che le
regioni  potranno  individuare  e, quindi, vincolare entro centoventi
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della medesima legge (5
gennaio 1986).
Per quanto concerne i beni di cui al punto 2 del decreto ministeriale
21  settembre  1984, si ritiene opportuno rammentare che i decreti di
vincolo  sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale relativamente
alle  regioni Campania, Basilicata, Molise, Liguria, Lazio e Abruzzo,
Marche,  Gronda  della  Laguna  di Venezia, Ville Lucchesi, Belmonte,
ecc.
A  questi,  come  detto,  si  aggiungeranno quelli che possono essere
adottati, d'ora in poi, dalle regioni, nell'esercizio della delega di
cui  all'art.  82  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
616/77, richiamato dall'art. 1-ter, 1, della legge in esame.
Nelle  aree  come  sopra  individuate, e' vietata "ogni modificazione
dell'assetto del territorio", nonche' "qualsiasi opera edilizia" fino
all'adozione,   da  parte  delle  regioni,  dei  piani  paesistici  o
urbanistico-territoriali  con  specifica  considerazione  dei  valori
paesistici ed ambientali di cui al paragrafo precedente.
Poiche',  come  precisato,  tali  piani  devono essere adottati dalle
regioni  entro  il  31 dicembre 1986 ed il legislatore, trattando del
divieto in parola, fa espresso riferimento ai piani regionali e non a
quelli  che,  dopo  tale  data,  saranno  redatti  a  cura  di questo
Ministero,  la  inibizione  di  qualsiasi  opera edilizia e di quanto
comporti  modificazioni  dell'assetto  del territorio, deve ritenersi
vigente  fino al termine ultimo del 31 dicembre 1986, salvo ulteriore
approfondimento della materia, di cui si trattera' in seguito.
Eccezioni.
Su tali beni, il divieto non opera:
a)  per  gli  interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento  statico e di restauro conservativo purche' gli stessi
non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
E'  appena  il  caso  di  richiamare  la particolare attenzione sulla
natura  e  la portata di tali eccezioni, perche' le opere che vengono
in relazione a tale norma autorizzate, in deroga alle disposizioni di
carattere  generale,  non  comportino  alterazioni  permanenti  della
situazione  globale  dell'ambiente,  ivi compreso l'aspetto esteriore
degli edifici;
b)  per  le  opere  pubbliche,  in ordine alle quali si richiamano le
circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 1982,
n. 1.2/3763/6 e 24 giugno 1982, n. 3763/6, con rinvio - se necessario
- a quanto previsto sub lettera d);
c) per le opere in corso, debitamente autorizzate;
d)  per le opere non iniziate, ma approvate a norma dell'art. 7 della
legge  n.  1497/39,  prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge in
questione.
Per  tali  opere e' pero' necessario un riesame alla luce delle norme
della  legge  suddetta e secondo la procedura di cui all'art. 1 della
legge  medesima,  onde stabilire se l'entita', la natura ecc. possano
consentirne  l'attuazione  o  se,  invece,  per  esse debba vigere il
divieto sospensivo fino all'entrata in vigore del piano paesistico.

                      PIANIFICAZIONE PAESISTICA
I  beni di cui alla presente circolare sono oggetto di pianificazione
paesistica o urbanistico-territoriale.
Merita,  anzitutto, considerazione che', mentre la legge n. 1497/39 e
il   rispettivo   regolamento   trattano   esclusivamente  di  "plani
paesistici"  (vedi  in  particolare  l'art.  5),  la  legge  in esame
introduce  una  innovazione  sensibile  equiparando,  o, addirittura,
identificando  tali  piani  in  quelli  "urbanistico-territoriali con
specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali".
Pertanto,  per la redazione di tali piani, e' utile tener conto delle
citate  disposizioni  di  cui  all'art.  5,  ma  anche, mediatamente,
dell'art.  16  della legge n. 1497/39 (zone di rispetto, rapporto tra
aree  libere  ed  aree  fabbricabili,  norme  per  i  diversi tipi di
costruzione,   distribuzione  e  vari  allineamenti  dei  fabbricati,
istruzioni  per  la scelta e la varia distribuzione della flora, aree
in  cui  e' assolutamente proibito edificare), contestualmente con la
normativa  vigente  in  materia  urbanistica  e, soprattutto, tenendo
conto  che  l'insieme  dei  beni,  oggetto  del piano, costituisce un
patrimonio  non  solo  naturale,  ma  anche  culturale  e, come tale,
meritevole di tutela e di valorizzazione congiuntamente intese.
Si   deve,   altresi',   richiamare  l'attenzione  sul  carattere  di
particolare  importanza  del  primo comma delll'art. 2 della legge in
esame,  la'  dove  si  precisa  che le disposizioni contenute in tale
legge  "costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale
della Repubblica", richiamo, questo, da ritenersi valido anche per le
regioni a statuto speciale.
Come  gia' precisato, i piani paesistici, di cui sopra, devono essere
redatti dalle regioni, entro il 31 dicembre 1986.
Decorso  tale  termine, qualora le regioni non vi abbiano provveduto,
detto compito deve essere assunto da questo Ministero.
In  considerazione  di  quanto sopra, si auspica che la redazione dei
piani  in  parola  si  avvalga  di  una fattiva collaborazione tra le
regioni  e le soprintendenze e che la medesima obbedisca a criteri di
ordine  culturale,  tenendo conto che, per un ordinato sviluppo socio
economico  del  Paese,  la  cultura  stessa  e' fondamento e garanzia
insurrogabile.

                              SANZIONI
Le sanzioni previste sono quelle indicate nella legge n. 1497/39, cui
si aggiungono quelle di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47.

                                * * *

Le  istruzioni  che  precedono  vogliono rispondere solo ad una prima
istanza  di chiarificazioni per la sollecita applicazione delle norme
nella suddetta legge contenute.
Resta  inteso  che solo l'esperienza, che verra' acquisita proprio in
sede  di  prima  applicazione,  unita  alla  riflessione  che  questo
Ministero  auspica, sia in sede locale, sia in sede nazionale, potra'
consentire  di  disporre, nel prossimo futuro, di piu' utili elementi
di interpretazione e di indirizzo.
                                          p. Il Ministro: GALASSO
br;