La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91, elevato, da ultimo, con la legge 29 novembre 1980, n. 816, e' ulteriormente elevato, a partire dall'anno finanziario 1984, a lire 2.000 milioni. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, negli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, pari a lire 1.500 milioni annui, si provvede, quanto all'esercizio finanziario 1984, mediante riduzione di importo corrispondente dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, utilizzando parzialmente l'accantonamento "Indennita' integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero"; e quanto agli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
NOTE Note all'art. 1, primo comma: - La legge 26 gennaio 1963, n. 91, concerne: "Riordinamento del Club alpino italiano", - La legge 29 novembre 1980, n. 816, concerne: "Interventi a favore del Club alpino italiano e degli enti a carattere nazionale o pluriregionali operanti nel settore del turismo sociale giovanile".