Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero la circolare n. 1 del 31 agosto 1981, contenente disposizioni di attuazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, e' cosi' modificata: 1) Il punto 3) delle disposizioni di attuazione dell'art. 12 e' modificato come segue: «3) Regolamenti posticipati di importazioni di merci e prestazioni di servizi diversi da quelli di intermediazione resi a favore di residenti. Gli impegni relativi ad importazioni di merci e a prestazioni di servizi a favore di residenti, diversi da quelli di intermediazione di cui alla lettera C) dell'art. 12 del decreto, anche se assunti con scadenza inferiore ai termini rimessi all'iniziativa bancaria, devono essere considerati, ai fini dell'eventuale segnalazione di inadempienza, con scadenza fissata al giorno previsto quale termine massimo per l'iniziativa medesima». 2) Le disposizioni di attuazione dell'art. 14 sono sostituite dalle seguenti: «I) Finanziamento obbligatorio a fronte di regolamenti anticipati per pagamenti all'estero. Qualora l'importazione, la prestazione del servizio ovvero il regolamento dell'introito del transito non risultino ancora effettuati alla scadenza che banca e operatore hanno attribuito al finanziamento, il finanziamento stesso deve essere prorogato fino al verificarsi di tali presupposti ma, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data dell'erogazione della valuta, salvo che non sia stabilito un termine piu' ampio con autorizzazione particolare. Alla fine di tale periodo il finanziamento deve essere estinto. Nel caso di finanziamento concesso per il regolamento anticipato di beni acquistati in transito e destinati a lavori e/o forniture all'estero a favore di non residenti con introito previsto nell'ambito di dette forniture, ovvero di finanziamento concesso per l'acquisto in transito di beni strumentali all'esecuzione di lavori italiani all'estero, il presupposto per l'estinzione del finanziamento e' rappresentato dall'arrivo nel Paese estero delle merci acquistate in transito; tale circostanza deve essere comprovata da idonea documentazione. Si precisa, inoltre, che: nel caso di finanziamento per acquisti ad aste, fiere o mercati esteri le banche abilitate possono mettere a disposizione dell'operatore residente, presso banca all'estero, la valuta finanziata contro impegno dello stesso a spedire in Italia la merce acquistata al piu' tardi entro quattro mesi dalla data dell'erogazione ovvero a restituire la valuta anticipata nella eventualita' che la stessa non venga utilizzata totalmente o parzialmente per l'operazione finanziata. La restituzione puo' essere effettuata all'estero, tramite banca estera, non appena si verifica la circostanza di cui sopra e comunque non oltre quattro mesi dalla data di erogazione, oppure in Italia, subito dopo il rientro dell'operatore, purche' l'importazione della valuta risulti da attestazione doganale; nel caso di cessione ad altro residente di merci estere gia' regolate, il finanziamento acceso a nome del cedente e utilizzato per il regolamento puo' essere girato al cessionario, ferma restando la scadenza originaria; altrimenti puo' essere acceso, a nome del cessionario, un nuovo finanziamento, con la medesima scadenza del precedente, da utilizzare per l'estinzione del finanziamento originario. Qualora il nuovo finanziamento venga accordato per l'importo della fattura di rivendita delle merci estere, l'importo rappresentante l'utile valutario dell'operazione deve essere immediatamente negoziato contro lire. Limitatamente ai finanziamenti obbligatori accesi a fronte di regolamenti anticipati di merci e servizi, e' data facolta' agli interessati di mantenere in essere il finanziamento medesimo, una volta verificatisi i presupposti cui e' legata la possibilita' di estinguere il finanziamento obbligatorio. In tal caso devono trovare applicazione le norme che disciplinano i finanziamenti facoltativi, in particolare per quanto attiene alla durata, alle eventuali proroghe ed alla estinzione. Gli esportatori e gli spedizionieri residenti, che non siano titolari di conto autorizzato, possono anticipare, per conto dei non residenti, le spese di trasporto e quelle relative agli accessori commerciali, poste per contratto a carico dei non residenti medesimi, esclusivamente con valuta derivante da finanziamento di banca abilitata, osservate le disposizioni stabilite in materia nelle causali 1) e 9) dell'allegato A al decreto. II) Finanziamento obbligatorio a fronte di regolamenti posticipati di esportazioni. Si precisa che e' assoggettata all'obbligo del finanziamento la parte di regolamento dilazionata entro diciotto mesi, indipendentemente dal valore delle singole quote scadenzate in tale periodo, sempreche' la somma di tali quote e di quelle eventualmente dilazionate oltre i diciotto mesi sia superiore al controvalore di Lit. 10 milioni. Il finanziamento deve essere ottenuto non oltre la data di apposizione del visto bancario sul modulo valutario. Nel caso di operazioni assistite da moduli non sottoposti a visto preventivo, il finanziamento deve essere acceso entro dieci giorni dalla data dell'operazione doganale anche se l'operatore non sia in grado, per giustificati motivi, di sottoporre i moduli alla banca per l'apposizione del visto nel termine di cui sopra; in tal caso egli deve comunicare alla banca che ha consegnato il modulo, ovvero se diversa, a quella che concede il finanziamento gli estremi dell'operazione effettuata finche' possa procedere, negli stessi termini, all'erogazione del relativo finanziamento. Nel caso di trasformazione in definitiva di temporanee esportazioni l'operatore interessato deve finanziarsi entro dieci giorni dalla data di vendita della merce, termine entro il quale deve anche attivare la procedura di trasformazione. I finanziamenti possono essere concessi anche da banca diversa da quella che appone il visto sul modulo valutario la quale ultima procede all'apposizione del visto solo dopo aver accertato l'avvenuta accensione del finanziamento. Sui moduli valutari deve essere attestata, a cura delle banche, l'avvenuta concessione del finanziamento con l'indicazione dell'importo in valuta e della data di erogazione. Qualora il finanziamento venga acceso con ritardo rispetto ai termini sopra richiamati, la banca dovra' segnalare con mod. Standard all'Ufficio (Servizio ispettorato) tale circostanza chiarendo i motivi del ritardo. Nel caso di mancata accensione del finanziamento, la banca segnalera' all'Ufficio (Servizio ispettorato) con mod. Standard le singole operazioni poste in essere in violazione delle norme valutarie di cui sopra. Il finanziamento non puo' avere durata inferiore alla dilazione concessa al non residente nell'ambito di diciotto mesi. Le banche possono correlare, sin dall'accensione, la durata del finanziamento al termine massimo in ipotesi previsto per l'estinzione dello stesso nel caso di mancato introito. Nel caso di mancato introito dall'estero le banche abilitate devono prorogare il finanziamento fino alla data prevista per l'invio della segnalazione di inadempienza, e comunque non oltre il termine di diciotto mesi dall'erogazione. Contestualmente all'inoltro di tale segnalazione ovvero allo spirare del predetto termine massimo di diciotto mesi, il finanziamento deve essere estinto anche mediante acquisto di valuta sul mercato del conti valutari. E' consentita ad iniziativa bancaria l'estinzione con ricorso al mercato dei conti valutari dei finanziamento obbligatorio allorche' il regolamento dell'impegno dell'esportatore avvenga a mezzo compensazione valutaria, osservate, ovviamente, le disposizione che disciplinano tale forma di regolamento ed in particolare il rispetto della scadenza dei termini di adempimento contrattualmente stabiliti per la partita a debito. Nel caso di introiti parziali a fronte dell'operazione finanziata, l'estinzione del finanziamento deve essere eseguita pro-quota tenendo conto dell'aliquota dei finanziamento e destinando il residuo all'offerta in cessione ai sensi delle disposizioni valutarie vigenti. Qualora l'esportazione a fronte della quale e' stato acceso il finanziamento obbligatorio non abbia avuto luogo, le banche possono procedere d'iniziativa all'estinzione del finanziamento stesso, anche mediante acquisto di valuta sul mercato: previa restituzione da parte degli operatori degli esemplari 1, 2 e 3 del modulo A Esport inutilizzato sui piano doganale. In tal caso le banche devono segnalare contestualmente all'Ufficio (Servizio elaborazioni statisti-che) la circostanza, specificandone i motivi; previo esame di documentazione da cui risulti lo scioglimento del contratto e l'annullamento da parte della competente dogana del modulo valutario scaricato e della relativa bolletta doganale, nel caso in cui l'esportazione non abbia luogo in data successiva alle emissione della bolletta doganale. Non sono soggette all'obbligo del finanziamento in valuta: le operazioni poste in essere da imprese sottoposte a procedure concorsuali; i crediti in valuta di esportazioni a fronte delle quali sono stati stipulati contratti a termine anteriormente a 17 gennaio 1986. Qualora il contratto a termine sia stato stipulato per un importo inferiore alla quota del 75%, il finanziamento in valuta deve essere comunque acceso per la differenza». 3) Sempre su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, si dispone, inoltre, che e' vietata l'estinzione anticipata, rispetto alla data contrattualmente convenuta tra banca ed operatore, dei finanziamenti facoltativi di cui alle lettere A), B) e C) delle disposizioni di attuazione dell'art. 8, salvo il caso di anticipato ricavo dall'estero per i finanziamenti dei crediti dell'esportatore di merci e servizi. Conseguentemente sono abrogate le disposizioni di attuazione che consentono l'estinzione anticipata del finanziamenti in questione. Il direttore Monterastelli