Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero la circolare
n. 1 del 31 agosto 1981, contenente disposizioni  di  attuazione  del
decreto ministeriale 12 marzo 1981, e  successive  modificazioni,  e'
cosi' modificata: 
  1) Il punto 3) delle disposizioni di  attuazione  dell'art.  12  e'
modificato come segue: 
    «3)  Regolamenti  posticipati  di   importazioni   di   merci   e
prestazioni di servizi diversi da quelli di  intermediazione  resi  a
favore di residenti. 
  Gli impegni relativi ad importazioni di merci e  a  prestazioni  di
servizi a favore di residenti, diversi da quelli  di  intermediazione
di cui alla lettera C) dell'art. 12 del decreto, anche se assunti con
scadenza inferiore ai termini rimessi all'iniziativa bancaria, devono
essere  considerati,   ai   fini   dell'eventuale   segnalazione   di
inadempienza, con scadenza fissata al giorno previsto  quale  termine
massimo per l'iniziativa medesima». 
  2) Le disposizioni di attuazione dell'art. 14 sono sostituite dalle
seguenti: 
  «I) Finanziamento obbligatorio a fronte di  regolamenti  anticipati
per pagamenti all'estero. 
  Qualora l'importazione,  la  prestazione  del  servizio  ovvero  il
regolamento  dell'introito  del   transito   non   risultino   ancora
effettuati alla scadenza che banca e operatore  hanno  attribuito  al
finanziamento, il finanziamento stesso deve essere prorogato fino  al
verificarsi di tali presupposti ma, comunque, non oltre diciotto mesi
dalla data dell'erogazione della valuta, salvo che non sia  stabilito
un termine piu' ampio con autorizzazione particolare.  Alla  fine  di
tale periodo il finanziamento deve essere estinto. 
  Nel caso di finanziamento concesso per il regolamento anticipato di
beni acquistati in  transito  e  destinati  a  lavori  e/o  forniture
all'estero  a  favore  di  non  residenti   con   introito   previsto
nell'ambito di dette forniture, ovvero di finanziamento concesso  per
l'acquisto in transito di beni strumentali all'esecuzione  di  lavori
italiani   all'estero,   il   presupposto   per   l'estinzione    del
finanziamento e' rappresentato dall'arrivo  nel  Paese  estero  delle
merci acquistate in transito; tale circostanza deve essere comprovata
da idonea documentazione. 
  Si precisa, inoltre, che: 
    nel caso di finanziamento per acquisti ad aste, fiere  o  mercati
esteri  le  banche   abilitate   possono   mettere   a   disposizione
dell'operatore  residente,  presso  banca   all'estero,   la   valuta
finanziata contro impegno dello stesso a spedire in Italia  la  merce
acquistata  al   piu'   tardi   entro   quattro   mesi   dalla   data
dell'erogazione  ovvero  a  restituire  la  valuta  anticipata  nella
eventualita'  che  la  stessa  non  venga  utilizzata  totalmente   o
parzialmente per l'operazione finanziata. La restituzione puo' essere
effettuata all'estero, tramite banca estera, non appena  si  verifica
la circostanza di cui sopra e comunque non oltre quattro  mesi  dalla
data  di  erogazione,  oppure  in  Italia,  subito  dopo  il  rientro
dell'operatore,  purche'  l'importazione  della  valuta  risulti   da
attestazione doganale; 
    nel caso di cessione ad altro  residente  di  merci  estere  gia'
regolate, il finanziamento acceso a nome del cedente e utilizzato per
il regolamento puo' essere girato al cessionario, ferma  restando  la
scadenza originaria;  altrimenti  puo'  essere  acceso,  a  nome  del
cessionario, un nuovo finanziamento, con  la  medesima  scadenza  del
precedente,  da  utilizzare  per   l'estinzione   del   finanziamento
originario.  Qualora  il  nuovo  finanziamento  venga  accordato  per
l'importo della fattura di rivendita delle  merci  estere,  l'importo
rappresentante  l'utile   valutario   dell'operazione   deve   essere
immediatamente negoziato contro lire. 
  Limitatamente ai  finanziamenti  obbligatori  accesi  a  fronte  di
regolamenti anticipati di merci e  servizi,  e'  data  facolta'  agli
interessati di mantenere in essere  il  finanziamento  medesimo,  una
volta verificatisi i presupposti cui e'  legata  la  possibilita'  di
estinguere il finanziamento obbligatorio. In tal caso devono  trovare
applicazione le norme che disciplinano i  finanziamenti  facoltativi,
in  particolare  per  quanto  attiene  alla  durata,  alle  eventuali
proroghe ed alla estinzione. 
  Gli esportatori  e  gli  spedizionieri  residenti,  che  non  siano
titolari di conto autorizzato, possono anticipare, per conto dei  non
residenti, le spese di trasporto e  quelle  relative  agli  accessori
commerciali, poste per contratto a carico dei non residenti medesimi,
esclusivamente  con  valuta  derivante  da  finanziamento  di   banca
abilitata, osservate  le  disposizioni  stabilite  in  materia  nelle
causali 1) e 9) dell'allegato A al decreto. 
  II) Finanziamento obbligatorio a fronte di regolamenti  posticipati
di esportazioni. 
  Si precisa che e' assoggettata  all'obbligo  del  finanziamento  la
parte   di   regolamento    dilazionata    entro    diciotto    mesi,
indipendentemente dal valore delle singole quote scadenzate  in  tale
periodo, sempreche' la somma di tali quote e di quelle  eventualmente
dilazionate oltre i diciotto mesi sia superiore  al  controvalore  di
Lit. 10 milioni. 
  Il  finanziamento  deve  essere  ottenuto  non  oltre  la  data  di
apposizione del visto bancario sul  modulo  valutario.  Nel  caso  di
operazioni assistite da moduli non sottoposti a visto preventivo,  il
finanziamento deve  essere  acceso  entro  dieci  giorni  dalla  data
dell'operazione doganale anche se l'operatore non sia in  grado,  per
giustificati  motivi,  di  sottoporre  i  moduli   alla   banca   per
l'apposizione del visto nel termine di cui sopra; in  tal  caso  egli
deve comunicare alla banca che ha consegnato  il  modulo,  ovvero  se
diversa,  a  quella  che  concede  il   finanziamento   gli   estremi
dell'operazione effettuata  finche'  possa  procedere,  negli  stessi
termini, all'erogazione del relativo finanziamento. 
  Nel caso di trasformazione in definitiva di temporanee esportazioni
l'operatore interessato deve finanziarsi  entro  dieci  giorni  dalla
data di vendita della  merce,  termine  entro  il  quale  deve  anche
attivare la procedura di trasformazione. 
  I finanziamenti possono essere concessi anche da banca  diversa  da
quella che appone il visto  sul  modulo  valutario  la  quale  ultima
procede all'apposizione del visto solo dopo aver accertato l'avvenuta
accensione del finanziamento. 
  Sui moduli valutari deve essere attestata,  a  cura  delle  banche,
l'avvenuta   concessione   del   finanziamento   con    l'indicazione
dell'importo in valuta e della data di erogazione. 
  Qualora il finanziamento  venga  acceso  con  ritardo  rispetto  ai
termini sopra richiamati, la banca dovra' segnalare con mod. Standard
all'Ufficio  (Servizio  ispettorato)  tale  circostanza  chiarendo  i
motivi del ritardo. Nel caso di mancata accensione del finanziamento,
la banca  segnalera'  all'Ufficio  (Servizio  ispettorato)  con  mod.
Standard le singole operazioni poste in essere  in  violazione  delle
norme valutarie di cui sopra. 
  Il finanziamento non puo' avere  durata  inferiore  alla  dilazione
concessa al non residente nell'ambito di  diciotto  mesi.  Le  banche
possono correlare, sin dall'accensione, la durata  del  finanziamento
al termine massimo in ipotesi previsto per l'estinzione dello  stesso
nel caso di mancato introito. 
  Nel caso di mancato introito dall'estero le banche abilitate devono
prorogare il finanziamento fino alla data prevista per l'invio  della
segnalazione di inadempienza, e comunque  non  oltre  il  termine  di
diciotto mesi dall'erogazione. Contestualmente  all'inoltro  di  tale
segnalazione ovvero allo spirare  del  predetto  termine  massimo  di
diciotto mesi, il finanziamento deve essere  estinto  anche  mediante
acquisto di valuta sul mercato del conti valutari. E'  consentita  ad
iniziativa bancaria l'estinzione con ricorso  al  mercato  dei  conti
valutari dei  finanziamento  obbligatorio  allorche'  il  regolamento
dell'impegno   dell'esportatore   avvenga   a   mezzo   compensazione
valutaria, osservate, ovviamente, le  disposizione  che  disciplinano
tale forma  di  regolamento  ed  in  particolare  il  rispetto  della
scadenza dei termini di adempimento contrattualmente stabiliti per la
partita  a  debito.  Nel  caso  di   introiti   parziali   a   fronte
dell'operazione  finanziata,  l'estinzione  del  finanziamento   deve
essere   eseguita   pro-quota   tenendo   conto   dell'aliquota   dei
finanziamento e destinando il  residuo  all'offerta  in  cessione  ai
sensi delle disposizioni valutarie vigenti. 
  Qualora l'esportazione a fronte della  quale  e'  stato  acceso  il
finanziamento obbligatorio non abbia avuto luogo, le  banche  possono
procedere d'iniziativa all'estinzione del finanziamento stesso, anche
mediante acquisto di valuta sul mercato: 
    previa restituzione da parte degli operatori degli esemplari 1, 2
e 3 del modulo A Esport inutilizzato sui piano doganale. In tal  caso
le banche  devono  segnalare  contestualmente  all'Ufficio  (Servizio
elaborazioni statisti-che) la circostanza, specificandone i motivi; 
    previo esame di documentazione da cui risulti lo scioglimento del
contratto e l'annullamento  da  parte  della  competente  dogana  del
modulo valutario scaricato e della relativa  bolletta  doganale,  nel
caso in cui l'esportazione non abbia luogo in  data  successiva  alle
emissione della bolletta doganale. 
  Non sono soggette all'obbligo del finanziamento in valuta: 
    le operazioni poste in essere da imprese sottoposte  a  procedure
concorsuali; 
    i crediti in valuta di esportazioni a  fronte  delle  quali  sono
stati stipulati contratti a termine anteriormente a 17 gennaio  1986.
Qualora il contratto a termine sia stato  stipulato  per  un  importo
inferiore alla quota del 75%, il finanziamento in valuta deve  essere
comunque acceso per la differenza». 
  3) Sempre su istruzioni del Ministero del commercio  con  l'estero,
si dispone, inoltre, che e' vietata l'estinzione anticipata, rispetto
alla data contrattualmente convenuta  tra  banca  ed  operatore,  dei
finanziamenti facoltativi di cui alle  lettere  A),  B)  e  C)  delle
disposizioni di attuazione dell'art. 8, salvo il caso  di  anticipato
ricavo dall'estero per i finanziamenti dei  crediti  dell'esportatore
di merci e servizi. 
  Conseguentemente sono abrogate le disposizioni  di  attuazione  che
consentono l'estinzione anticipata del finanziamenti in questione. 
  Il direttore Monterastelli