IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
  Vista la legge 29 maggio 1982, n. 308; 
  Visto il decreto ministeriale  3  gennaio  1983,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11  gennaio  1983,  sulle  modalita'  di
erogazione dei contributi, e  prescrizioni  relativi  ad  adempimenti
previsti dail'art. 11 della legge sopracitata; 
  Ritenuta  l'opportunita'  di  apportare  modifiche  alle   predette
modalita' e prescrizioni affinche' meglio rispondano  alle  finalita'
ed alla lettera della citata legge n. 308; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al  decreto  ministeriale  3  gennaio  1983,  avente  per   oggetto
«Modalita' di erogazione  dei  contributi  per  la  realizzazione  di
impianti dimostrativi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 9
dell'11 gennaio 1983, sono apportate le seguenti modifiche: 
    al primo comma dell'art. 1 le parole: «per gli oggetti di cui  la
premessa» sono abrogate; 
    al terzo comma dell'art. 1,  dopo  le  parole:  «puo'  richiedere
all'impresa»,  vengono   aggiunte   le   seguenti:   «una   ulteriore
documentazione, notizie ovvero»; 
    ai  commi  secondo,  terzo,  quarto  e  quinto   dell'art. 3   e'
sostituito il seguente comma: 
  «Il comitato  valutera'  le  domande  sulla  base  dei  criteri  di
ammissibilita' a contributo e delle modalita' istruttorie di cui alla
delibera CIPE 11 ottobre 1984»; 
    ai primi due commi dell'art. 4 sono  sostituiti  i  seguenti  tre
commi: 
  «Il decreto di concessione determina l'ammontare del contributo  e,
nel caso l'iniziativa sia allo stato  di  proposta  od  in  corso  di
esecuzione, fissa  i  tempi  di  realizzazione  degli  impianti,  dei
prototipi o dei dispositivi a basso consumo energetico. 
  L'erogazione del contributo  e'  disposta  in  unica  soluzione  su
presentazione dei giustificativi della spesa sostenuta nonche' di una
copia autentica delle certificazioni ed autorizzazioni previste dalla
vigente  normativa  unitamente  al   certificato   di   collaudo   da
effettuarsi a cura del proponente. 
  Nel caso di impianti in corso di realizzazione,  l'erogazione  puo'
essere disposta per un massimo di cinque  stati  di  avanzamento  dei
lavori, con un'aliquota percentuale per ciascuno stato, non inferiore
al 20 per cento della spesa preventiva»; 
    al terzo comma dell'art. 4 le parole dopo  il  punto,  da:  «Tale
parere . . .»  fino  alla  fine  del  comma,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Tale parere sara' espresso  da  una  apposita  commissione
costituita volta per volta con decreto ministeriale e composta da tre
a cinque membri»; 
    al quarto e quinto comma dell'art. 4 e' sostituito il seguente: 
  «Il  beneficiario  del  contributo  deve   inviare   al   Ministero
dell'industria, commercio e artigianato -  Direzione  generale  delle
fonti di energia e industrie di base, per tre  anni  dalla  data  del
compimento dell'impianto o dalla realizzazione del  prototipo  o  del
dispositivo,  una   relazione   riportante   i   dati   di   gestione
tecnico-economici   degli   impianti,   prototipi   o    dispositivi,
incentivati»; 
    all'art. 5 il testo e' sostituito dal seguente: 
  «In caso di rinuncia al contributo da parte dei  beneficiari  o  di
inadempienza agli obblighi previsti dal presente decreto ed a  quelli
eventualmente indicati dal decreto di concessione, quest'ultimo sara'
revocato in tutto od in parte e si provvedera'  alla  ripetizione  di
quanto erogato a titolo di contributo in relazione all'entita'  delle
suddette  inadempienze,  maggiorato  degli  interessi  al  tasso   di
riferimento, pari al tasso  ufficiale  di  sconto  aumentato  di  due
punti». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, addi' 27 dicembre 1985 
 
                                               Il Ministro: Altissimo 
 
 
            Nota alle premesse: 
            La  legge  29  maggio  1982,  n.  308,  reca  norme   sul
          contenimento dei  consumi  energetici,  lo  sviluppo  delle
          fonti rinnovabili di  energia  e  l'esercizio  di  centrali
          elettriche  alimentate  con  combustibili   diversi   dagli
          idrocarburi. 
            Nota all'art. 1: 
            Si ripubblicano gli articoli del decreto 3  gennaio  1983
          che sono stati modificati dal presente decreto 27  dicembre
          1985: 
            «Art. 1. (Presentazione della domanda). - Le domande  per
          concessione  di  contributi  in  conto  capitale   di   cui
          all'art. 11 della  legge  29  maggio  1982,  devono  essere
          presentate dalle imprese e  loro  consorzi  interessati  in
          duplice  copia,   in   carta   da   bollo,   al   Ministero
          dell'industria,  del   commercio   e   dell'artigianato   -
          Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie
          di  base,  riportanti  i  dati  dell'allegato  A,  con   la
          documentazione indicata nell'allegato B. 
            La domanda deve  essere  accompagnata  da  una  relazione
          tecnica illustrante dettagliatamente l'oggetto per  cui  si
          chiede il contributo. 
            Il   Ministero   dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato puo' richiedere all'impresa una  ulteriore
          documentazione,  notizie  ovvero  un'ulteriore   relazione,
          predisposta da esperti particolarmente  qualificati,  anche
          esterni alla struttura dell'impresa  richiedente,  volta  a
          valutare gli obiettivi e gli effetti  indotti  dall'oggetto
          di cui la domanda». 
            Art. 3. (Concessione del contributo).  -  La  valutazione
          delle domande sara' effettuata da un comitato istituito con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  composto  da   tre
          rappresentanti dello  stesso  Ministero  (di  cui  uno  con
          funzioni di presidente), due  rappresentanti  del  Ministro
          per  il   coordinamento   della   ricerca   scientifica   e
          tecnologica,     un     rappresentante     del     Ministro
          dell'agricoltura e delle  foreste,  un  rappresentante  del
          Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  un   rappresentante
          dell'ENEA  e  quattro   esperti   nominati   dal   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
            Il comitato valutera' le domande sulla base  dei  criteri
          di  ammissibilita'   a   contributo   e   delle   modalita'
          istruttorie di cui alla delibera CIPE 11 ottobre 1984. 
            Il contributo e' concesso  nel  limite  massimo  del  50%
          della  spesa  documentata,   con   decreto   del   Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   su
          delibera del CIPE. 
            «Art. 4. (Modalita', tempi e procedure  per  l'erogazione
          dei contributi). -  Il  decreto  di  concessione  determina
          l'ammontare del contributo e,  nel  caso  l'iniziativa  sia
          allo stato di proposta od in corso di esecuzione,  fissa  i
          tempi di realizzazione degli impianti, dei prototipi o  dei
          dispositivi a basso consumo energetico. 
            L'erogazione  del  contributo  e'   disposta   in   unica
          soluzione su presentazione dei giustificativi  della  spesa
          sostenuta   nonche'   di   una   copia   autentica    delle
          certificazioni ed  autorizzazioni  previste  dalla  vigente
          normativa  unitamente  al  certificato   di   collaudo   da
          effettuarsi a cura del proponente. 
            Nel  caso  di  impianti  in   corso   di   realizzazione,
          l'erogazione puo' essere disposta per un massimo di  cinque
          stati  di   avanzamento   dei   lavori,   con   un'aliquota
          percentuale per ciascuno stato, non  inferiore  al  20  per
          cento della spesa preventivata. 
            Il saldo  del  contributo  concesso  viene  erogato  dopo
          favorevole parere tecnico sulla rispondenza dell'opera agli
          obiettivi  prefissati  nella  domanda  di   richiesta   del
          contributo. Tale parere  sara'  espresso  da  una  apposita
          commissione  costituita  volta  per   volta   con   decreto
          ministeriale e composta da tre a cinque membri. 
            Il beneficiario del contributo deve inviare al  Ministero
          dell'industria,  commercio  e   artigianato   -   Direzione
          generale delle fonti di energia e industrie  di  base,  per
          tre anni dalla data del compimento  dell'impianto  o  dalla
          realizzazione  del  prototipo  o   del   dispositivo,   una
          relazione riportante i dati di  gestione  tecnico-economici
          degli impianti, prototipi o dispositivi, incentivati. 
            Si ritiene valida solo  la  documentazione  di  spesa  in
          regola con le vigenti leggi fiscali». 
            «Art. 5. - In caso di rinuncia al contributo da parte dei
          beneficiari o di inadempienza agli  obblighi  previsti  dal
          presente decreto ed a  quelli  eventualmente  indicati  dal
          decreto di  concessione,  quest'ultimo  sara'  revocato  in
          tutto od in parte e  si  provvedera'  alla  ripetizione  di
          quanto  erogato  a  titolo  di  contributo   in   relazione
          all'entita' delle suddette inadempienze,  maggiorato  degli
          interessi al tasso di riferimento, pari al tasso  ufficiale
          di sconto aumentato di due punti».