IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 29 maggio 1982, n. 308; Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 1983, sulle modalita' di erogazione dei contributi, e prescrizioni relativi ad adempimenti previsti dail'art. 11 della legge sopracitata; Ritenuta l'opportunita' di apportare modifiche alle predette modalita' e prescrizioni affinche' meglio rispondano alle finalita' ed alla lettera della citata legge n. 308; Decreta: Art. 1. Al decreto ministeriale 3 gennaio 1983, avente per oggetto «Modalita' di erogazione dei contributi per la realizzazione di impianti dimostrativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 1983, sono apportate le seguenti modifiche: al primo comma dell'art. 1 le parole: «per gli oggetti di cui la premessa» sono abrogate; al terzo comma dell'art. 1, dopo le parole: «puo' richiedere all'impresa», vengono aggiunte le seguenti: «una ulteriore documentazione, notizie ovvero»; ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 3 e' sostituito il seguente comma: «Il comitato valutera' le domande sulla base dei criteri di ammissibilita' a contributo e delle modalita' istruttorie di cui alla delibera CIPE 11 ottobre 1984»; ai primi due commi dell'art. 4 sono sostituiti i seguenti tre commi: «Il decreto di concessione determina l'ammontare del contributo e, nel caso l'iniziativa sia allo stato di proposta od in corso di esecuzione, fissa i tempi di realizzazione degli impianti, dei prototipi o dei dispositivi a basso consumo energetico. L'erogazione del contributo e' disposta in unica soluzione su presentazione dei giustificativi della spesa sostenuta nonche' di una copia autentica delle certificazioni ed autorizzazioni previste dalla vigente normativa unitamente al certificato di collaudo da effettuarsi a cura del proponente. Nel caso di impianti in corso di realizzazione, l'erogazione puo' essere disposta per un massimo di cinque stati di avanzamento dei lavori, con un'aliquota percentuale per ciascuno stato, non inferiore al 20 per cento della spesa preventiva»; al terzo comma dell'art. 4 le parole dopo il punto, da: «Tale parere . . .» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «Tale parere sara' espresso da una apposita commissione costituita volta per volta con decreto ministeriale e composta da tre a cinque membri»; al quarto e quinto comma dell'art. 4 e' sostituito il seguente: «Il beneficiario del contributo deve inviare al Ministero dell'industria, commercio e artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e industrie di base, per tre anni dalla data del compimento dell'impianto o dalla realizzazione del prototipo o del dispositivo, una relazione riportante i dati di gestione tecnico-economici degli impianti, prototipi o dispositivi, incentivati»; all'art. 5 il testo e' sostituito dal seguente: «In caso di rinuncia al contributo da parte dei beneficiari o di inadempienza agli obblighi previsti dal presente decreto ed a quelli eventualmente indicati dal decreto di concessione, quest'ultimo sara' revocato in tutto od in parte e si provvedera' alla ripetizione di quanto erogato a titolo di contributo in relazione all'entita' delle suddette inadempienze, maggiorato degli interessi al tasso di riferimento, pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 27 dicembre 1985 Il Ministro: Altissimo
Nota alle premesse: La legge 29 maggio 1982, n. 308, reca norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi. Nota all'art. 1: Si ripubblicano gli articoli del decreto 3 gennaio 1983 che sono stati modificati dal presente decreto 27 dicembre 1985: «Art. 1. (Presentazione della domanda). - Le domande per concessione di contributi in conto capitale di cui all'art. 11 della legge 29 maggio 1982, devono essere presentate dalle imprese e loro consorzi interessati in duplice copia, in carta da bollo, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, riportanti i dati dell'allegato A, con la documentazione indicata nell'allegato B. La domanda deve essere accompagnata da una relazione tecnica illustrante dettagliatamente l'oggetto per cui si chiede il contributo. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' richiedere all'impresa una ulteriore documentazione, notizie ovvero un'ulteriore relazione, predisposta da esperti particolarmente qualificati, anche esterni alla struttura dell'impresa richiedente, volta a valutare gli obiettivi e gli effetti indotti dall'oggetto di cui la domanda». Art. 3. (Concessione del contributo). - La valutazione delle domande sara' effettuata da un comitato istituito con decreto del Ministro dell'industria, composto da tre rappresentanti dello stesso Ministero (di cui uno con funzioni di presidente), due rappresentanti del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, un rappresentante dell'ENEA e quattro esperti nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato valutera' le domande sulla base dei criteri di ammissibilita' a contributo e delle modalita' istruttorie di cui alla delibera CIPE 11 ottobre 1984. Il contributo e' concesso nel limite massimo del 50% della spesa documentata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE. «Art. 4. (Modalita', tempi e procedure per l'erogazione dei contributi). - Il decreto di concessione determina l'ammontare del contributo e, nel caso l'iniziativa sia allo stato di proposta od in corso di esecuzione, fissa i tempi di realizzazione degli impianti, dei prototipi o dei dispositivi a basso consumo energetico. L'erogazione del contributo e' disposta in unica soluzione su presentazione dei giustificativi della spesa sostenuta nonche' di una copia autentica delle certificazioni ed autorizzazioni previste dalla vigente normativa unitamente al certificato di collaudo da effettuarsi a cura del proponente. Nel caso di impianti in corso di realizzazione, l'erogazione puo' essere disposta per un massimo di cinque stati di avanzamento dei lavori, con un'aliquota percentuale per ciascuno stato, non inferiore al 20 per cento della spesa preventivata. Il saldo del contributo concesso viene erogato dopo favorevole parere tecnico sulla rispondenza dell'opera agli obiettivi prefissati nella domanda di richiesta del contributo. Tale parere sara' espresso da una apposita commissione costituita volta per volta con decreto ministeriale e composta da tre a cinque membri. Il beneficiario del contributo deve inviare al Ministero dell'industria, commercio e artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e industrie di base, per tre anni dalla data del compimento dell'impianto o dalla realizzazione del prototipo o del dispositivo, una relazione riportante i dati di gestione tecnico-economici degli impianti, prototipi o dispositivi, incentivati. Si ritiene valida solo la documentazione di spesa in regola con le vigenti leggi fiscali». «Art. 5. - In caso di rinuncia al contributo da parte dei beneficiari o di inadempienza agli obblighi previsti dal presente decreto ed a quelli eventualmente indicati dal decreto di concessione, quest'ultimo sara' revocato in tutto od in parte e si provvedera' alla ripetizione di quanto erogato a titolo di contributo in relazione all'entita' delle suddette inadempienze, maggiorato degli interessi al tasso di riferimento, pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti».