IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed, in particolare, l'art. 11; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 76/893 del 23 novembre 1976, relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale, e successive modificazioni (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973); Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1984 sulla disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 16 marzo 1984); Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1984 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 336 del 6 dicembre 1984), modificato dal decreto ministeriale 19 gennaio 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 1985), con il quale e' stata prorogata fino al 31 dicembre 1985 la possibilita' di confezionare i vini da tavola ed i vini frizzanti in materiali diversi da quelli elencati nell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; Ritenuta l'opportunita', nel quadro delle piu' vaste iniziative di approfondimento e di studio in corso o programmate, di prorogare, in via sperimentale, l'impiego dei recipienti di cui al sopracitato decreto ministeriale 29 novembre 1984, modificato dal decreto ministeriale 19 gennaio 1985, al fine di acquisire dati utili per una ulteriore valutazione circa la loro idoneita' a realizzare un incremento nel consumo di vino, mantenendo intatte le qualita' del prodotto; Decreta: Art. 1. Fino al 31 dicembre 1987, i prodotti definiti «vini da tavola» dall'allegato II, punto 11, del regolamento CEE n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, esclusi in ogni caso i v.q.p.r.d., possono essere posti in commercio nei sottoelencati recipienti di materiali diversi da quelli espressamente previsti nell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162: contenitore di materiale plastico, eventualmente racchiuso in un involucro di altro materiale, avente una capacita' compresa tra litri 0,250 e i 60 litri; contenitore di metallo avente capacita' compresa tra litri 0,250 e mezzo litro; contenitore costituito da una pellicola di materiale plastico accoppiata con cartone e/o alluminio avente una capacita' compresa tra litri 0,250 e 1 litro.
Note alle premesse: - L'art. 28 del D.P.R. n. 162/1965 cosi' recita: «Art. 28. - I mosti, i vini, i vini speciali e gli aceti devono essere posti in commercio per il consumo diretto in recipienti di vetro, di tenaglia, di ceramica, di porcellana, di legno o altro materiale riconosciuto idoneo con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la sanita'». - L'art. 11 della legge n. 283/1962, come modificato dalla legge n. 441/1963, vieta la produzione, la detenzione per il commercio, la messa in commercio o l'uso di utensili da cucina e da tavola, di recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonche' di qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano: a) di piombo, zinco o di leghe contenenti piu' del 10 per cento di piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile; b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento; c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria; d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento, purche' le aggraffature da saldare siano realizzate in modo da garantire la impenetrabilita' da parte della lega saldante; e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi piu' di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale; f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possano cedere sapori od odori che modifichino sfavorevolmente le proprieta' organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari. Nota all'art. 1: Per il testo dell'art. 28 del D.P.R. n. 162/1965 v. nelle note alle premesse.