IL MINISTRO 
 
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
 
                           DI CONCERTO CON 
 
                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
 
  Visto l'art. 28 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  12
febbraio 1965, n. 162, contenente  norme  per  la  repressione  delle
frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata  dalla  legge  26
febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della  produzione  e
della vendita delle  sostanze  alimentari  e  delle  bevande  ed,  in
particolare, l'art. 11; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  23  agosto  1982,
n. 777, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 76/893 del 23
novembre 1976, relativa ai materiali  ed  agli  oggetti  destinati  a
venire a contatto con i prodotti alimentari; 
  Visto il  decreto  ministeriale  21  marzo  1973  sulla  disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso  personale,
e successive modificazioni (pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973); 
  Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1984 sulla disciplina dei
contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri
mezzi (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 16 marzo 1984); 
  Visto il decreto ministeriale 29 novembre  1984  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n. 336  del  6  dicembre  1984),  modificato  dal
decreto ministeriale  19  gennaio  1985  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 1985), con il quale e' stata prorogata
fino al 31 dicembre 1985 la possibilita' di confezionare  i  vini  da
tavola ed i vini frizzanti in materiali diversi  da  quelli  elencati
nell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12  febbraio
1965, n. 162; 
  Ritenuta l'opportunita', nel quadro delle piu' vaste iniziative  di
approfondimento e di studio in corso o programmate, di prorogare,  in
via sperimentale, l'impiego dei  recipienti  di  cui  al  sopracitato
decreto  ministeriale  29  novembre  1984,  modificato  dal   decreto
ministeriale 19 gennaio 1985, al fine di acquisire dati utili per una
ulteriore  valutazione  circa  la  loro  idoneita'  a  realizzare  un
incremento nel consumo di vino, mantenendo intatte  le  qualita'  del
prodotto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Fino al 31 dicembre 1987, i  prodotti  definiti  «vini  da  tavola»
dall'allegato  II,  punto  11,  del  regolamento  CEE  n. 337/79  del
Consiglio del 5 febbraio 1979, esclusi in  ogni  caso  i  v.q.p.r.d.,
possono essere posti in commercio  nei  sottoelencati  recipienti  di
materiali diversi da quelli espressamente previsti  nell'art. 28  del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162: 
    contenitore di materiale plastico, eventualmente racchiuso in  un
involucro di altro materiale, avente una capacita' compresa tra litri
0,250 e i 60 litri; 
    contenitore di metallo avente capacita' compresa tra litri  0,250
e mezzo litro; 
    contenitore costituito da una  pellicola  di  materiale  plastico
accoppiata con cartone e/o alluminio avente  una  capacita'  compresa
tra litri 0,250 e 1 litro. 
 
            Note alle premesse: 
            - L'art. 28 del D.P.R. n. 162/1965 cosi' recita: 
            «Art. 28. - I mosti, i vini, i vini speciali e gli  aceti
          devono essere posti in commercio per il consumo diretto  in
          recipienti  di  vetro,  di  tenaglia,   di   ceramica,   di
          porcellana, di legno o altro materiale riconosciuto  idoneo
          con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di
          concerto con quello per la sanita'». 
            - L'art. 11 della  legge  n.  283/1962,  come  modificato
          dalla legge n. 441/1963, vieta la produzione, la detenzione
          per il commercio, la messa in commercio o l'uso di utensili
          da  cucina  e  da  tavola,  di  recipienti  o  scatole  per
          conservare sostanze alimentari, nonche' di qualsiasi  altro
          oggetto destinato a venire a contatto diretto con  sostanze
          alimentari, che siano: 
              a) di piombo, zinco o di leghe contenenti piu'  del  10
          per cento di piombo  ad  eccezione  dei  tubi  per  l'acqua
          potabile; 
              b) stagnati internamente con stagno  contenente  piombo
          al di sopra dell'1 per cento; 
              c)  rivestiti  internamente  con  strati   vetrificati,
          verniciati o smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con
          una soluzione all'1 per  cento  di  acido  acetico,  cedano
          piombo alla temperatura ordinaria; 
              d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto  di
          piombo  superiore  al  10  per   cento;   sono,   tuttavia,
          tollerate, per la saldatura esterna dei  recipienti,  leghe
          contenenti piombo in misura  superiore  al  10  per  cento,
          purche' le aggraffature da saldare siano realizzate in modo
          da  garantire  la  impenetrabilita'  da  parte  della  lega
          saldante; 
              e) costituiti da materiale nella  cui  composizione  si
          trovi piu' di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di
          materiale; 
              f) di materie plastiche o di qualsiasi  altro  prodotto
          che  possano  cedere  sapori  od  odori   che   modifichino
          sfavorevolmente  le  proprieta'  organolettiche  e  rendano
          nocive le sostanze alimentari. 
            Nota all'art. 1: 
            Per il testo dell'art. 28 del D.P.R. n. 162/1965 v. nelle
          note alle premesse.