IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
immediate misure per il settore siderurgico;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio di Ministri, adottata nella
riunione del 5 febbraio 1986;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto   con   i   Ministri   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e delle partecipazioni statali;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Gli importi relativi ai contributi previsti dagli articoli 15 e
20  della  legge 17 febbraio 1982, n. 46, dall'articolo 2 della legge
31 maggio 1984, n. 193, e dall'articolo 3, settimo comma, della legge
12  agosto  1977,  n.  675,  nonche'  gli  importi  dei  mutui di cui
all'articolo  4, primo comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977,
n.  675,  ed  all'articolo  15  della  legge 17 febbraio 1982, n. 46,
deliberati   entro   la  data  del  20  dicembre  1985  dal  Comitato
interministeriale  per la politica industriale a favore delle imprese
esercenti  attivita' siderurgica e non erogati alla stessa data, sono
versati al Medio credito centrale, che ne tiene apposita contabilita'
separata.
  2. I versamenti di cui al comma primo sono effettuati dal Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  sulla  base  di
elenchi nei quali sono indicati le imprese beneficiarie e l'ammontare
delle relative agevolazioni.
  Con   decreto   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, sono
disciplinati i rapporti conseguenti a tali versamenti.
  3. I finanziamenti agevolati previsti dall'articolo 4, primo comma,
lettera  b),  della  legge  12 agosto 1977, n. 675, e dal decreto del
Presidente  della  Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concessi dagli
istituti  di  credito  a  medio termine entro la data del 20 dicembre
1985  alle  imprese  esercenti  attivita' siderurgica, possono essere
erogati,   con  le  cautele  d'uso,  anche  in  deroga  alle  vigenti
disposizioni    legislative    o   statutarie,   anteriormente   alla
realizzazione  degli investimenti, fermo restando che i contributi in
conto interesse sono corrisposti in relazione agli stati di effettiva
realizzazione   degli   investimenti.   Con   decreti   dei  Ministri
competenti,  di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i
criteri per l'attuazione del presente comma.
  4.  Gli importi degli interventi a valere sul fondo speciale per la
ricerca  applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre
1968,   n.   1089,   a   favore  delle  imprese  esercenti  attivita'
siderurgica,  deliberati  entro  la  data  del 20 dicembre 1985 e non
erogati  alla  stessa  data  o  da  deliberare in relazione a domande
preselezionate  alla  medesima  data  ai  sensi dell'articolo 7 della
legge  17 febbraio 1982, n. 46, sono versati ad apposita contabilita'
separata  dell'Istituto  mobiliare  italiano e non sono soggetti alle
disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1985, n. 237.
  5.  Gli  importi dei contributi previsti dalla legge 2 maggio 1976,
n.   183,   relativi  ad  imprese  esercenti  attivita'  siderurgica,
riguardanti  domande  presentate  entro  il  20  dicembre  1985 e non
erogati alla stessa data, sono versati al Medio credito centrale, che
ne tiene apposita contabilita' separata.
  6.  I  versamenti  di cui al comma 5 sono effettuati dalla gestione
commissariale  della  cessata  Cassa  del  Mezzogiorno  sulla base di
elenchi nei quali sono indicati le imprese beneficiarie e l'ammontare
delle  relative  agevolazioni.  Con  decreto  del  Ministro  per  gli
interventi  straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro
del   tesoro,   sono  disciplinati  i  rapporti  conseguenti  a  tali
versamenti.