IL MINISTRO DEL TESORO 
                           DI CONCERTO CON 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
                                  E 
                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
 
  Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1939, come modificato  dai
decreti ministeriali 27  settembre  1940  e  20  novembre  1947,  che
disciplina la particolare «gestione per conto dello  Stato»,  attuata
dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro nei confronti
dei dipendenti statali obbligatoriamente  soggetti  all'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 
  Visto l'art. 2 del citato decreto ministeriale 19 gennaio  1939,  e
successive modificazioni, il quale contempla che  le  amministrazioni
dello Stato sono tenute a rimborsare  all'Istituto  nazionale  contro
gli infortuni sul lavoro,  oltreche'  l'ammontare  delle  prestazioni
erogate per loro conto, anche una quota delle spese di gestione,  che
sara' stabilita per  ogni  esercizio  finanziario  dal  Ministro  del
tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale,
su proposta  dell'Istituto,  in  base  alle  risultanze  di  bilancio
relative all'anno precedente a quello cui  si  riferisce  l'esercizio
finanziario; 
  Considerata la sopravvenuta inadeguatezza delle norme contenute nel
detto  decreto  ministeriale  del  19  gennaio  1939,  e   successive
modificazioni, per quanto  concerne  i  criteri  da  seguire  per  il
rimborso degli oneri  di  gestione  a  carico  delle  amministrazioni
statali e in particolare l'adozione, per il rimborso delle  spese  di
competenza di un dato esercizio, di  aliquote  calcolate  sulla  base
delle risultanze dell'esercizio  precedente,  che  ha  dato  luogo  a
notevoli inconvenienti, attesa la non corrispondenza tra le quote  di
rimborso determinate con le  aliquote  cosi'  stabilite  e  le  spese
effettivamente sostenute dall'Istituto predetto e da attribuirsi allo
Stato per quell'esercizio. Tale  discordanza  e'  da  attribuirsi  al
fatto che il periodo di osservazione e' diverso e che da  tempo  sono
sensibilmente mutevoli, con andamento, peraltro, non costante  e  non
uniforme, i parametri di calcolo presi in considerazione; 
  Ritenuto  necessario  di  adottare,  per  la  determinazione  delle
aliquote di caricamento delle spese di gestione di un  esercizio,  le
risultanze di  competenza  dell'esercizio  stesso,  al  fine  di  una
appropriata  imputazione  delle  spese,  in  modo  da  soddisfare  le
esigenze di certezza e  correntezza  dei  rapporti  tra  lo  Stato  e
l'INAIL; 
  Ritenuta piu' equa una redistribuzione delle spese di gestione  fra
le varie amministrazioni statali sulla base del numero  degli  eventi
infortunistici e delle rendite, in luogo  dell'ammontare  finanziario
delle prestazioni erogate; 
  Visto  l'art.  127  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1965,  n. 1124,  che,  nel
confermare la possibilita' del ricorso da parte delle amministrazioni
statali alla menzionata forma di gestione, conferisce la potesta'  di
regolamentare la materia  con  norme  da  emanarsi  con  decreto  del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del  lavoro  e  della
previdenza sociale e della sanita'; 
  Sentite le amministrazioni dello Stato interessate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  I dipendenti delle amministrazioni statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, sono assicurati  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali in base  alle  disposizioni  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  ed  alle  norme
contenute nel presente decreto. 
  L'obbligo dell'assicurazione di cui al precedente comma e' limitato
ai dipendenti statali che vi sono soggetti ai sensi degli articoli  1
e 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1965,
n. 1124. 
  L'assicurazione  del  personale   sopra   menzionato   e'   attuata
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro per  ciascuna  amministrazione  dello  Stato  dalla  quale  il
personale medesimo dipende, col sistema di gestione per  conto  dello
Stato. 
  Le  norme  previste  dal  presente  decreto  non  si  applicano  ai
dipendenti delle aziende autonome del Ministero delle poste  e  delle
telecomunicazioni, al personale dell'Amministrazione  delle  ferrovie
dello  Stato,  nonche'  ai  detenuti  addetti   a   lavori   condotti
direttamente dallo Stato, per i quali si  applicano  le  disposizioni
per essi appositamente adottate.