IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1939, come modificato dai
decreti ministeriali 27 settembre 1940 e 20 novembre 1947, che
disciplina la particolare «gestione per conto dello Stato», attuata
dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro nei confronti
dei dipendenti statali obbligatoriamente soggetti all'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visto l'art. 2 del citato decreto ministeriale 19 gennaio 1939, e
successive modificazioni, il quale contempla che le amministrazioni
dello Stato sono tenute a rimborsare all'Istituto nazionale contro
gli infortuni sul lavoro, oltreche' l'ammontare delle prestazioni
erogate per loro conto, anche una quota delle spese di gestione, che
sara' stabilita per ogni esercizio finanziario dal Ministro del
tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale,
su proposta dell'Istituto, in base alle risultanze di bilancio
relative all'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio
finanziario;
Considerata la sopravvenuta inadeguatezza delle norme contenute nel
detto decreto ministeriale del 19 gennaio 1939, e successive
modificazioni, per quanto concerne i criteri da seguire per il
rimborso degli oneri di gestione a carico delle amministrazioni
statali e in particolare l'adozione, per il rimborso delle spese di
competenza di un dato esercizio, di aliquote calcolate sulla base
delle risultanze dell'esercizio precedente, che ha dato luogo a
notevoli inconvenienti, attesa la non corrispondenza tra le quote di
rimborso determinate con le aliquote cosi' stabilite e le spese
effettivamente sostenute dall'Istituto predetto e da attribuirsi allo
Stato per quell'esercizio. Tale discordanza e' da attribuirsi al
fatto che il periodo di osservazione e' diverso e che da tempo sono
sensibilmente mutevoli, con andamento, peraltro, non costante e non
uniforme, i parametri di calcolo presi in considerazione;
Ritenuto necessario di adottare, per la determinazione delle
aliquote di caricamento delle spese di gestione di un esercizio, le
risultanze di competenza dell'esercizio stesso, al fine di una
appropriata imputazione delle spese, in modo da soddisfare le
esigenze di certezza e correntezza dei rapporti tra lo Stato e
l'INAIL;
Ritenuta piu' equa una redistribuzione delle spese di gestione fra
le varie amministrazioni statali sulla base del numero degli eventi
infortunistici e delle rendite, in luogo dell'ammontare finanziario
delle prestazioni erogate;
Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che, nel
confermare la possibilita' del ricorso da parte delle amministrazioni
statali alla menzionata forma di gestione, conferisce la potesta' di
regolamentare la materia con norme da emanarsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanita';
Sentite le amministrazioni dello Stato interessate;
Decreta:
Art. 1.
I dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali in base alle disposizioni del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, ed alle norme
contenute nel presente decreto.
L'obbligo dell'assicurazione di cui al precedente comma e' limitato
ai dipendenti statali che vi sono soggetti ai sensi degli articoli 1
e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124.
L'assicurazione del personale sopra menzionato e' attuata
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro per ciascuna amministrazione dello Stato dalla quale il
personale medesimo dipende, col sistema di gestione per conto dello
Stato.
Le norme previste dal presente decreto non si applicano ai
dipendenti delle aziende autonome del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, al personale dell'Amministrazione delle ferrovie
dello Stato, nonche' ai detenuti addetti a lavori condotti
direttamente dallo Stato, per i quali si applicano le disposizioni
per essi appositamente adottate.