IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1939, come modificato dai decreti ministeriali 27 settembre 1940 e 20 novembre 1947, che disciplina la particolare «gestione per conto dello Stato», attuata dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro nei confronti dei dipendenti statali obbligatoriamente soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Visto l'art. 2 del citato decreto ministeriale 19 gennaio 1939, e successive modificazioni, il quale contempla che le amministrazioni dello Stato sono tenute a rimborsare all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, oltreche' l'ammontare delle prestazioni erogate per loro conto, anche una quota delle spese di gestione, che sara' stabilita per ogni esercizio finanziario dal Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale, su proposta dell'Istituto, in base alle risultanze di bilancio relative all'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario; Considerata la sopravvenuta inadeguatezza delle norme contenute nel detto decreto ministeriale del 19 gennaio 1939, e successive modificazioni, per quanto concerne i criteri da seguire per il rimborso degli oneri di gestione a carico delle amministrazioni statali e in particolare l'adozione, per il rimborso delle spese di competenza di un dato esercizio, di aliquote calcolate sulla base delle risultanze dell'esercizio precedente, che ha dato luogo a notevoli inconvenienti, attesa la non corrispondenza tra le quote di rimborso determinate con le aliquote cosi' stabilite e le spese effettivamente sostenute dall'Istituto predetto e da attribuirsi allo Stato per quell'esercizio. Tale discordanza e' da attribuirsi al fatto che il periodo di osservazione e' diverso e che da tempo sono sensibilmente mutevoli, con andamento, peraltro, non costante e non uniforme, i parametri di calcolo presi in considerazione; Ritenuto necessario di adottare, per la determinazione delle aliquote di caricamento delle spese di gestione di un esercizio, le risultanze di competenza dell'esercizio stesso, al fine di una appropriata imputazione delle spese, in modo da soddisfare le esigenze di certezza e correntezza dei rapporti tra lo Stato e l'INAIL; Ritenuta piu' equa una redistribuzione delle spese di gestione fra le varie amministrazioni statali sulla base del numero degli eventi infortunistici e delle rendite, in luogo dell'ammontare finanziario delle prestazioni erogate; Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che, nel confermare la possibilita' del ricorso da parte delle amministrazioni statali alla menzionata forma di gestione, conferisce la potesta' di regolamentare la materia con norme da emanarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'; Sentite le amministrazioni dello Stato interessate; Decreta: Art. 1. I dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, ed alle norme contenute nel presente decreto. L'obbligo dell'assicurazione di cui al precedente comma e' limitato ai dipendenti statali che vi sono soggetti ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. L'assicurazione del personale sopra menzionato e' attuata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per ciascuna amministrazione dello Stato dalla quale il personale medesimo dipende, col sistema di gestione per conto dello Stato. Le norme previste dal presente decreto non si applicano ai dipendenti delle aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonche' ai detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato, per i quali si applicano le disposizioni per essi appositamente adottate.