IL MINISTRO DELLA SANITA' 
 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  1965,
n. 162,  recante  norme  per  la  repressione   delle   frodi   nella
preparazione  e   nel   commercio   dei   mosti,   vini   ed   aceti,
successivamente modificato con legge 9 ottobre 1970, n. 739; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283,  concernente  la  disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande; 
  Considerato che i referti ed  i  rapporti  finora  acquisiti  hanno
consentito la compilazione di un  elenco  di  imprese  inquisite  per
adulterazione di vini con metanolo nonche' di altro elenco di imprese
vinicole  di  produzione  od  imbottigliamento  ovvero  di  ditte  di
commercializzazione di vini allo stato sfuso, i  cui  prodotti  hanno
evidenziato all'analisi un contenuto di alcool metilico superiore  ai
limiti consentiti; 
  Considerata la possibilita' che, nonostante gli obblighi  derivanti
dalle leggi e  le  misure  adottate,  restino  nei  normali  circuiti
commerciali  e  vengano  posti  in  vendita  prodotti  vinosi;   che,
provenendo direttamente o indirettamente da imprese  responsabili  di
adulterazione, presentino un contenuto in alcool  metilico  superiore
ai limiti di legge; 
  Considerata l'opportunita' di precisare e rafforzare le  iniziative
sinora poste in essere al fine di pervenire alla totale  eliminazione
del  prodotto  adulterato  con   misure   cautelative   evidenziatesi
operativamente utili sulla base dei risultati conseguiti; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. E' vietata in tutto il territorio nazionale la distribuzione, la
vendita e la somministrazione dei vini anche sfusi di ogni qualita' e
tipo (compresi vini spumanti, vini frizzanti,  vini  liquorosi,  vini
marsala ed a base di  marsala,  vermut  e  altri  vini  aromatizzati,
nonche' altre bevande a base di  vino)  prodotti  o  imbottigliati  o
comunque posti in commercio: 
    a) dalle ditte inquisite per adulterazione con metanolo  elencate
nell'allegata tabella A; 
    b) dalle ditte elencate nell'allegata tabella B, i  cui  campioni
hanno evidenziato all'analisi un contenuto di metanolo  superiore  ai
limiti di legge. Tali  prodotti  resteranno  sottoposti  a  sequestro
cautelativo sino all'esito favorevole di analisi di revisione; 
    c) dalle ditte che si siano rifornite dalle imprese di  cui  alle
lettere a) e b). 
  2. Alle ditte di cui alla lettera c), allorche' non abbiano  subito
sequestro cautelativo, e' fatto obbligo di  isolare  e  ritirare  dal
commercio l'intera partita detenuta inoltrando immediata denuncia  al
sindaco, il quale dispone  l'immediato  sequestro  cautelativo  delle
partite denunciate nonche', per ciascuna di esse, il prelevamento dei
campioni per l'accertamento analitico.