IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, successivamente modificato con legge 9 ottobre 1970, n. 739; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Considerato che i referti ed i rapporti finora acquisiti hanno consentito la compilazione di un elenco di imprese inquisite per adulterazione di vini con metanolo nonche' di altro elenco di imprese vinicole di produzione od imbottigliamento ovvero di ditte di commercializzazione di vini allo stato sfuso, i cui prodotti hanno evidenziato all'analisi un contenuto di alcool metilico superiore ai limiti consentiti; Considerata la possibilita' che, nonostante gli obblighi derivanti dalle leggi e le misure adottate, restino nei normali circuiti commerciali e vengano posti in vendita prodotti vinosi; che, provenendo direttamente o indirettamente da imprese responsabili di adulterazione, presentino un contenuto in alcool metilico superiore ai limiti di legge; Considerata l'opportunita' di precisare e rafforzare le iniziative sinora poste in essere al fine di pervenire alla totale eliminazione del prodotto adulterato con misure cautelative evidenziatesi operativamente utili sulla base dei risultati conseguiti; Ordina: Art. 1. 1. E' vietata in tutto il territorio nazionale la distribuzione, la vendita e la somministrazione dei vini anche sfusi di ogni qualita' e tipo (compresi vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi, vini marsala ed a base di marsala, vermut e altri vini aromatizzati, nonche' altre bevande a base di vino) prodotti o imbottigliati o comunque posti in commercio: a) dalle ditte inquisite per adulterazione con metanolo elencate nell'allegata tabella A; b) dalle ditte elencate nell'allegata tabella B, i cui campioni hanno evidenziato all'analisi un contenuto di metanolo superiore ai limiti di legge. Tali prodotti resteranno sottoposti a sequestro cautelativo sino all'esito favorevole di analisi di revisione; c) dalle ditte che si siano rifornite dalle imprese di cui alle lettere a) e b). 2. Alle ditte di cui alla lettera c), allorche' non abbiano subito sequestro cautelativo, e' fatto obbligo di isolare e ritirare dal commercio l'intera partita detenuta inoltrando immediata denuncia al sindaco, il quale dispone l'immediato sequestro cautelativo delle partite denunciate nonche', per ciascuna di esse, il prelevamento dei campioni per l'accertamento analitico.