IL MINISTRO DEL TESORO Visto il proprio decreto n. 313156/66-AU-82 in data 4 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1985, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 155, con cui e' stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 15 aprile 1985, di durata ottennale, per l'importo di 600 milioni di ECU; Visto, in particolare, l'art. 16 del richiamato decreto ministeriale, con cui, tra l'altro, e' stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni, sia all'interno che all'estero, sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale; Decreta: Art. 1. Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU privi della stampigliatura «pagabile all'estero», i fondi in lire italiane occorrenti per il relativo servizio finanziario verranno messi dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 15 aprile di ogni anno, a partire dal 15 aprile 1986, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale del 4 aprile 1986. Tali fondi verranno rimessi mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 15 aprile di ogni anno. La Banca d'Italia provvedera' ai pagamenti relativi ai certificati arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo da pagare a ciascun portatore dei titoli, alle cinque lire piu' vicine, per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a due lire e cinquanta centesimi. Qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti, si provvedera' a regolare con apposito decreto ministeriale i relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro. In relazione alla variabilita' dell'ammontare dei titoli privi della stampigliatura «pagabile all'estero», la Banca d'Italia provvedera' a comunicare al Tesoro, entro il mese di marzo di ogni anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente dovranno essere effettuati i pagamenti in lire.