IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Visto il proprio decreto n. 313156/66-AU-82 in data 4 aprile  1985,
registrato alla Corte dei conti il 5  aprile  1985,  registro  n.  14
Tesoro, foglio n. 155, con cui  e'  stata  disposta  un'emissione  di
certificati del Tesoro in ECU con godimento 15 aprile 1985, di durata
ottennale, per l'importo di 600 milioni di ECU; 
  Visto,  in  particolare,   l'art.   16   del   richiamato   decreto
ministeriale, con cui, tra l'altro,  e'  stata  affidata  alla  Banca
d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative  al  pagamento  degli
interessi  sui  titoli  ed  al  rimborso  dei   certificati   emessi,
prevedendosi che i  rapporti  conseguenti  a  dette  operazioni,  sia
all'interno che all'estero, sarebbero  stati  regolati  con  separato
decreto ministeriale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Per i certificati di credito del Tesoro  denominati  in  ECU  privi
della stampigliatura «pagabile all'estero», i fondi in lire  italiane
occorrenti per il relativo servizio finanziario  verranno  messi  dal
Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 15 aprile di ogni anno,
a partire dal 15 aprile 1986, tenendo conto di quanto previsto  dagli
articoli 9 e 10 del decreto ministeriale del 4 aprile 1986. 
  Tali fondi verranno rimessi mediante  mandato  di  pagamento  sulla
sezione di  tesoreria  provinciale  di  Roma  a  favore  della  Banca
d'Italia - Amministrazione  centrale,  con  quietanza  congiunta  del
cassiere centrale capo del servizio cassa  centrale  e  del  cassiere
titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno
fatti pervenire alla predetta sezione entro  il  15  aprile  di  ogni
anno. 
  La Banca d'Italia provvedera' ai pagamenti relativi ai  certificati
arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo da pagare a  ciascun
portatore dei titoli, alle cinque lire piu' vicine, per difetto o per
eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori
a due lire e cinquanta centesimi. 
  Qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei  pagamenti,
si  provvedera'  a  regolare  con  apposito  decreto  ministeriale  i
relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro. 
  In relazione alla  variabilita'  dell'ammontare  dei  titoli  privi
della  stampigliatura  «pagabile  all'estero»,  la   Banca   d'Italia
provvedera' a comunicare al Tesoro, entro il mese di  marzo  di  ogni
anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente dovranno
essere effettuati i pagamenti in lire.