La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  quinto  comma  dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n.
50,  come  modificato  dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e' sostituito
dal seguente:
  "E' unita' da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il
rapporto  tra  superficie  in  metri  quadrati  di  tutte le vele che
possono  essere  bordate  contemporaneamente in navigazione su idonee
attrezzature  fisse,  compresi  l'eventuale fiocco genoa e le vele di
strallo  (escluso  lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o
in kW e' superiore rispettivamente a 2 o 2,72".
 
          Nota al titolo:
            La  legge  n.  51/1976 reca modificazioni ed integrazioni
          alla legge n. 50/1971.


          AVVERTENZA:

            Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
          generale  -  del  28  giugno 1986 sara' pubblicato il testo
          aggiornato  della  legge  11  febbraio 1971, n. 50, recante
          norme sulla navigazione da diporto.