La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e' sostituito dal seguente: "E' unita' da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o in kW e' superiore rispettivamente a 2 o 2,72".
Nota al titolo: La legge n. 51/1976 reca modificazioni ed integrazioni alla legge n. 50/1971. AVVERTENZA: Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 28 giugno 1986 sara' pubblicato il testo aggiornato della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto.