IL MINISTRO DEL TESORO di concerto con IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il libro III, capo V e capo VI, del testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, recante modifica dell'art. 173 del testo unico sopra citato; Vista la legge 25 novembre 1974, n. 588, concernente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre, n. 460; Visto l'art. 173 del summenzionato testo unico; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 30 giugno 1976; Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1981; Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 4 giugno 1983; Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 giugno 1984; Ritenuta l'urgenza di provvedere alla modificazione di alcuni tassi di interesse sul risparmio postale e con riserva di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Decreta: Art. 1. Con effetto dal 1° luglio 1986 il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore, vincolati per almeno tre anni, e' stabilito nella misura del 9,50 per cento lordo in raggione d'anno. I depositi in questione sono fruttiferi di interessi fino al compimento del sesto anno dalla data di emissione dei libretti.
NOTE Nota alle premesse: L'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni disponeva, al secondo comma che: «Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro del tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi». Con D.L. n. 460/1974, come convertito nella legge n. 588/1974, l'art. 173 precitato e' stato sostituito dal seguente: «Art. 173. -- Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o piu' delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi e' effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172 alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi e' eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, e' integrata con quella che e' a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali». Il richiamato art. 172, primo comma, prevede che: «Gli interessi sui buoni si computano a periodi non inferiori al bimestre e sono esigibili soltanto all'atto del rimborso del capitale».