IL MINISTRO DEL TESORO 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DELLE POSTE 
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
 
  Visto il libro III, capo  V  e  capo  VI,  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo  1973,
n. 156; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, recante  modifica
dell'art. 173 del testo unico sopra citato; 
  Vista la legge 25 novembre 1974, n. 588, concernente conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre, n. 460; 
  Visto l'art. 173 del summenzionato testo unico; 
  Visto il decreto ministeriale  22  giugno  1976,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 30 giugno 1976; 
  Visto il decreto ministeriale  15  giugno  1981,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1981; 
  Visto il decreto ministeriale  14  maggio  1983,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 4 giugno 1983; 
  Visto il decreto ministeriale  16  giugno  1984,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 giugno 1984; 
  Ritenuta l'urgenza di provvedere alla modificazione di alcuni tassi
di  interesse  sul  risparmio  postale  e  con   riserva   di   darne
comunicazione al Comitato interministeriale  per  il  credito  ed  il
risparmio; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Con effetto dal 1° luglio 1986 il tasso di interesse  sui  libretti
di risparmio nominativi ed al portatore,  vincolati  per  almeno  tre
anni, e' stabilito nella misura del 9,50 per cento lordo in  raggione
d'anno. 
  I depositi in  questione  sono  fruttiferi  di  interessi  fino  al
compimento del sesto anno dalla data di emissione dei libretti. 
 
 
                                     NOTE 
 
          Nota alle premesse: 
 
              L'art.  173  del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative  in  materia  postale,  di  bancoposta   e   di
          telecomunicazioni disponeva,  al  secondo  comma  che:  «Le
          variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto
          del Ministro  del  tesoro  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta
          Ufficiale; esse hanno effetto soltanto per i  buoni  emessi
          dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non
          per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano  ad
          applicarsi le tabelle d'interesse  esistenti  a  tergo  dei
          medesimi». 
              Con D.L. n. 460/1974, come convertito  nella  legge  n.
          588/1974, l'art. 173  precitato  e'  stato  sostituito  dal
          seguente: 
              «Art. 173. -- Le variazioni del saggio d'interesse  dei
          buoni postali fruttiferi  sono  disposte  con  decreto  del
          Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per  le
          poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta
          Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di  nuova  serie,
          emessi dalla data di entrata in vigore del decreto  stesso,
          e possono essere estese ad  una  o  piu'  delle  precedenti
          serie. 
              Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle
          precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione
          del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti  in
          titoli della  nuova  serie  e  il  relativo  computo  degli
          interessi e' effettuato sul montante maturato, in base alle
          norme di cui al primo comma del precedente  art.  172  alla
          data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente
          articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di  un
          anno, il nuovo saggio  decorre  dalla  data  di  compimento
          dell'anno ed il calcolo degli  interessi  e'  eseguito  sul
          montante maturato alla scadenza di questo periodo. 
              Gli interessi  vengono  corrisposti  sulla  base  della
          tabella riportata a tergo dei buoni; tale  tabella,  per  i
          titoli i cui tassi siano  stati  modificati  dopo  la  loro
          emissione, e' integrata con quella che  e'  a  disposizione
          dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali». 
              Il richiamato art. 172, primo comma, prevede che:  «Gli
          interessi sui buoni si computano a periodi non inferiori al
          bimestre e sono esigibili soltanto  all'atto  del  rimborso
          del capitale».