La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Definizioni preliminari 1. Ai fini della presente legge, nonche' per l'esercizio delle competenze di cui al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende per: a) "specifica tecnica": la specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche di un prodotto e concernente in particolare i livelli di qualita' o di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, nonche' le prescrizioni applicabili al prodotto stesso per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura; b) "norma": la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione la cui osservanza non sia obbligatoria; c) "programma di normalizzazione": il documento che elenca le materie per le quali si intende adottare una norma o modificarla; d) "progetto di norma": il documento contenente il testo delle specifiche tecniche per una determinata materia per la quale si prevede l'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale, quale risulta da lavori preparatori e che e' distribuito a fini di indagine pubblica o di commento; e) "regola tecnica": la specifica tecnica ivi compresa ogni disposizione che ad essa si applichi, la cui osservanza sia obbligatoria per la commercializzazione o l'utilizzazione, ad eccezione delle disposizioni fissate dalle autorita' locali; f) "progetto di regola tecnica": il testo di una specifica tecnica, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per l'adozione come regola tecnica da parte degli organi competenti e che si trovi in una fase preparatoria che permetta ancora di apportarvi emendamenti sostanziali; g) "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale, esclusi quelli indicati nel successivo articolo 2.
NOTE Nota all'art. 1, comma 1: Il D.L. n. 390/1982 reca: "Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie locali e dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro".