IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 18 del testo unico sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento della Avvocatura dello Stato,
approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato
dall'art. 7 della legge 3 aprile 1979, n. 103;
Visto l'art. 25 del codice di procedura civile, in relazione
all'art. 6 del citato testo unico approvato con regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611;
Vista la legge 7 maggio 1986, n. 151, con la quale viene istituita
la corte di appello di Campobasso;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 luglio 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. E' istituita l'avvocatura distrettuale dello Stato di
Campobasso, con circoscrizione coincidente con quella della locale
corte di appello.