IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, che reca disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986); Visto il provvedimento C.I.P. n. 70/A/1986 dell'11 dicembre 1986; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita, di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza CEE in base al prezzo richiesto dal fornitore e di altre marche di tabacchi lavorati nazionali ed estere fabbricate su licenza in base al prezzo proposto dal consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati A, B, C, D ed E al decreto ministeriale 17 febbraio 1986 che fissa le ripartizioni dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76; Sulla proposta del consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato per le marche di tabacchi lavorati italiane ed estere fabbricate su licenza e sentito il parere favorevole espresso dal consiglio stesso per le marche importate; Decreta: Art. 1. L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegati A, B, C, D ed E al decreto ministeriale 17 febbraio 1986, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati italiane, estere fabbricate su licenza ed estere di provenienza CEE, e' variato come segue: Parte di provvedimento in formato grafico