IL MINISTRO DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni; 
  Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825,  concernente  il  regime  di
imposizione fiscale dei prodotti oggetto  di  monopolio  di  Stato  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 10 dicembre 1975,  n.  724,  che  reca  disposizioni
sull'importazione e  commercializzazione  all'ingrosso  dei  tabacchi
lavorati; 
  Vista la legge 7 marzo 1985,  n.  76,  concernente  il  sistema  di
imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; 
  Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, che reca  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 1986); 
  Visto il provvedimento C.I.P. n. 70/A/1986 dell'11 dicembre 1986; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio  1965,  n.
825, occorre  provvedere  alla  variazione  dell'inquadramento  nella
tariffa di vendita, di alcune marche di tabacchi lavorati  esteri  di
provenienza CEE in base al prezzo richiesto dal fornitore e di  altre
marche di tabacchi lavorati nazionali ed estere fabbricate su licenza
in base al prezzo  proposto  dal  consiglio  di  amministrazione  dei
Monopoli di Stato, nelle  classificazioni  dei  prezzi  di  cui  alle
tabelle allegati A, B, C, D ed E al decreto ministeriale 17  febbraio
1986 che fissa le ripartizioni dei prezzi stessi ai sensi della legge
7 marzo 1985, n. 76; 
  Sulla proposta del consiglio di  amministrazione  dei  Monopoli  di
Stato  per  le  marche  di  tabacchi  lavorati  italiane  ed   estere
fabbricate su licenza e sentito il  parere  favorevole  espresso  dal
consiglio stesso per le marche importate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'inserimento  nelle  classificazioni  della  tariffa  di   vendita
stabilita dalle  tabelle  allegati  A,  B,  C,  D  ed  E  al  decreto
ministeriale 17 febbraio 1986, delle sottoindicate marche di tabacchi
lavorati  italiane,  estere  fabbricate  su  licenza  ed  estere   di
provenienza CEE, e' variato come segue: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico