IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni urgenti per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte dirette e dell'attivita' di alcuni uffici finanziari e per il differimento di taluni termini in materia tributaria, nonche' norme per la notificazione di atti a mezzo posta al contribuente; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Fino alla data di attuazione del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657, e comunque non oltre il 31 dicembre 1988: a) le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonche' delle tesorerie comunali e provinciali, i cui titolari non hanno notificato entro il 31 dicembre 1986 atto di rinuncia, continuano ad effettuare il servizio della riscossione alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, nonche' dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60. La rinuncia ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite all'esattore rinunciante; b) le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori continuano ad avere efficacia e continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 568 del 1983, ivi comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli richiamata nell'articolo 3 dello stesso decreto, intendendosi posticipato, con i correlativi adeguamenti temporali, il riferimento agli anni 1983 e 1984; c) le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera c), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che gia' ne avevano diritto, conferite a societa' con capitale interamente pubblico la cui costituzione e' prevista per legge. Ai fini del calcolo dell'indennita' annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983. 2. Fino alla stessa data di attuazione del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla citata legge n. 657 del 1986 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Alla Societa' esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1 gennaio 1987 e per le quali non e' effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. 4. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 non si applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore provinciale o degli amministratori delle societa' che gestiscono esattorie o ricevitorie sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti; l'autorita' giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti e' tenuta a dare analoga comunicazione alla prefettura e al Ministero delle finanze. Alle gestioni esattoriali cessate dal servizio si applicano le disposizioni di cui al comma 3; in tal caso l'aggio non puo' essere superiore a quello spettante al precedente titolare. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige.