IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni urgenti per assicurare la continuita' della  riscossione
delle imposte dirette e dell'attivita' di alcuni uffici finanziari  e
per il differimento di taluni termini in materia tributaria,  nonche'
norme per la notificazione di atti a mezzo posta al contribuente; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 dicembre 1986; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle
poste e delle telecomunicazioni; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. Fino alla data di attuazione del  servizio  di  riscossione  dei
tributi previsto dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657, e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 1988: 
    a) le gestioni delle esattorie comunali  e  consorziali  e  delle
ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonche' delle tesorerie
comunali e provinciali, i cui titolari non hanno notificato entro  il
31 dicembre 1986  atto  di  rinuncia,  continuano  ad  effettuare  il
servizio della riscossione  alle  medesime  condizioni  previste  dal
decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 dicembre 1983, n.  681,  nonche'  dall'articolo  1-bis,
comma 1, del decreto-legge 6 gennaio  1986,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7  marzo  1986,  n.  60.  La  rinuncia  ha
effetto per tutte le gestioni  di  esattorie  conferite  all'esattore
rinunciante; 
    b) le patenti di nomina  degli  esattori,  collettori,  ufficiali
esattoriali e messi notificatori  continuano  ad  avere  efficacia  e
continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge  n.
568  del  1983,  ivi  comprese  quelle  relative   alla   convenzione
concernente la concessione del  servizio  della  meccanizzazione  dei
ruoli richiamata nell'articolo 3 dello stesso  decreto,  intendendosi
posticipato, con i correlativi adeguamenti temporali, il  riferimento
agli anni 1983 e 1984; 
    c) le disposizioni dell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad  applicarsi,
anche in deroga al disposto  dell'ultimo  comma,  lettera  c),  dello
stesso articolo,  alle  gestioni  esattoriali  che  gia'  ne  avevano
diritto, conferite a societa' con capitale  interamente  pubblico  la
cui  costituzione  e'  prevista  per  legge.  Ai  fini  del   calcolo
dell'indennita' annuale  alternativa  alla  integrazione  d'aggio  la
maggiore somma di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954,
deve intendersi riferita al costo  del  personale  effettivamente  in
servizio al 30 settembre 1983. 
  2. Fino alla stessa data di attuazione del servizio di  riscossione
dei tributi previsto dalla citata legge n. 657 del 1986 restano salve
le  disposizioni  emanate  dalla  regione  siciliana  con  la   legge
regionale  21  agosto  1984,  n.  55,  e  successive   modifiche   ed
integrazioni. 
  3. Alla Societa' esattorie  vacanti  sono  conferite  le  esattorie
comunque vacanti dal 1 gennaio 1987 e per le quali non e'  effettuato
il collocamento nei modi previsti dal decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. 
  4. Le disposizioni di cui alla  lettera  a)  del  comma  1  non  si
applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore
provinciale o degli  amministratori  delle  societa'  che  gestiscono
esattorie o ricevitorie sussistono procedimenti  o  provvedimenti  di
cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,  o
procedimenti penali per i  delitti  previsti  dagli  articoli  416  e
416-bis  del  codice  penale  contestati  con  ordine  o  mandato  di
comparizione o di cattura. Le competenti prefetture devono comunicare
al Ministero  delle  finanze  la  sussistenza  o  meno  dei  suddetti
procedimenti o provvedimenti; l'autorita' giudiziaria che  ha  emesso
ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti  delitti
e' tenuta a dare analoga comunicazione alla prefettura e al Ministero
delle finanze. Alle gestioni  esattoriali  cessate  dal  servizio  si
applicano le disposizioni di cui al comma 3; in tal caso l'aggio  non
puo' essere superiore a quello spettante al precedente titolare. 
  5. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige.