IL MINISTRO DELLE FINANZE 
 
 
Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il  quale  dispone
che il decreto del Ministro  delle  finanze,  con  il  quale  vengono
fissate - ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 -
                         le misure unitarie 
 
del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art.  2  della
medesima legge, introdotti nel territorio extra-doganale di  Livigno,
abbia validita' annuale; 
Visto l'art. 2 della  citata  legge  n.  221/1976  con  il  quale,  a
modifica dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, la  misura
del diritto speciale sopra  specificato  gravante  sulla  benzina  e'
stato elevato a L 50 al litro; 
Visto l'art. 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito
nella legge 23 aprile 1981, n. 153, con il quale la  predetta  misura
e' stata ulteriormente elevata a L. 150 al litro, con effetto dal  1°
luglio 1981; 
Considerato: 
che il comune di Livigno, con deliberazione n. 136 del  18  settembre
1986, approvata dalla sezione provinciale di controllo di Sondrio  il
23 ottobre 1986, n. 16212,  ha  espresso,  fra  l'altro,  il  proprio
parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato
art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del  successivo
art. 3 del medesimo provvedimento legislativo; 
che il comitato provinciale  dei  prezzi  di  Sondrio,  con  nota  n.
132/STAT del 10 novembre 1986, ha  fatto  pervenire  la  tabella  dei
valori medi dei lubrificanti, dei tabacchi  lavorati  e  degli  altri
generi  indicati  nel  secondo  comma  dell'art.  2  della  legge  n.
762/1973, ai  quali  deve  essere  riferita  la  percentuale  di  cui
all'art. 3, lettera b), della medesima legge; 
che occorre provvedere alla determinazione della misura  del  diritto
speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973,  n.  762,
da valere per l'anno 1987; 
Ritenuto: 
che, in applicazione delle disposizioni  contenute  nei  gia'  citati
art. 2 della legge n. 221/1976 e art. 38 della legge n. 153 del 1981,
si ritiene opportuno fissare la misura del diritto speciale  gravante
sulla benzina in L. 150 al litro; si ritiene opportuno confermare  in
L. 1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del  diritto
speciale indicate nel decreto ministeriale del 27 dicembre 1985; 
che, per quanto riguarda gli oli combustibili, possono confermarsi  i
sottoelencati valori medi stabiliti  nel  precedente  citato  decreto
ministeriale del 27 dicembre 1985: 
1) olio combustibile fluido: 
a) superiore a 3° E L. 1.730 al q.le; 
b) fino a 5° E L. 1.351 a hl 
2) olio semifluido e denso: 
a) superiore a 5° fino a 7° E L. 1.408 al q.le; 
b) superiore a 7° E L. 1.307 al q.le; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2  della  legge  1°
novembre 1973, n. 762, con  le  modifiche  ad  essa  apportate  dagli
articoli 2. e 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221,  e  dall'art.  38
del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge  23
aprile 1981, n. 153, viene stabilita  in  L.  150  al  litro  per  la
benzina, in L. 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.