IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro delle finanze, con il quale vengono fissate - ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 - le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extra-doganale di Livigno, abbia validita' annuale; Visto l'art. 2 della citata legge n. 221/1976 con il quale, a modifica dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, la misura del diritto speciale sopra specificato gravante sulla benzina e' stato elevato a L 50 al litro; Visto l'art. 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153, con il quale la predetta misura e' stata ulteriormente elevata a L. 150 al litro, con effetto dal 1° luglio 1981; Considerato: che il comune di Livigno, con deliberazione n. 136 del 18 settembre 1986, approvata dalla sezione provinciale di controllo di Sondrio il 23 ottobre 1986, n. 16212, ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo; che il comitato provinciale dei prezzi di Sondrio, con nota n. 132/STAT del 10 novembre 1986, ha fatto pervenire la tabella dei valori medi dei lubrificanti, dei tabacchi lavorati e degli altri generi indicati nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 762/1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera b), della medesima legge; che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 1987; Ritenuto: che, in applicazione delle disposizioni contenute nei gia' citati art. 2 della legge n. 221/1976 e art. 38 della legge n. 153 del 1981, si ritiene opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina in L. 150 al litro; si ritiene opportuno confermare in L. 1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del diritto speciale indicate nel decreto ministeriale del 27 dicembre 1985; che, per quanto riguarda gli oli combustibili, possono confermarsi i sottoelencati valori medi stabiliti nel precedente citato decreto ministeriale del 27 dicembre 1985: 1) olio combustibile fluido: a) superiore a 3° E L. 1.730 al q.le; b) fino a 5° E L. 1.351 a hl 2) olio semifluido e denso: a) superiore a 5° fino a 7° E L. 1.408 al q.le; b) superiore a 7° E L. 1.307 al q.le; Decreta: Art. 1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche ad essa apportate dagli articoli 2. e 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, e dall'art. 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153, viene stabilita in L. 150 al litro per la benzina, in L. 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.