IL MINISTRO DEL TESORO 
 
Vista  la  legge  25  maggio  1978,  n.  234,  recante  modifiche  ed
integrazioni alla normativa riguardante il credito navale; 
Visto il decreto ministeriale del 2 aprile 1979,n. 732090, registrato
alla Corte dei conti il 24 aprile 1979, registro n. 9 Tesoro,  foglio
n. 220, con il  quale  e'  stato  determinato  il  tasso  massimo  di
riferimento da applicare alle operazioni di credito  navale  previste
dalla menzionata legge n. 234; 
Visto in particolare l'art. 1 del suddetto decreto ministeriale del 2
aprile 1979, modificato dal decreto ministeriale del 5  giugno  1981,
n. 281779, registrato  alla  Corte  dei  conti  il  18  giugno  1981,
registro n. 14 Tesoro, foglio n. 220,  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 176 del  29  giugno  1981,  il  quale  ha  stabilito  le
modalita' e i criteri per la variabilita' automatica  semestrale  del
tasso di riferimento come sopra determinato; 
Considerata  la  necessita',  in   relazione   all'evoluzione   della
situazione del mercato di pervenire ad una modifica del  criterio  di
determinazione del suddetto tasso di riferimento; 
Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge  12
marzo 1936, n.  375,  e  con  l'impegno  di  dare  comunicazione  del
presente decreto al Comitato interministeriale per il credito  ed  il
risparmio nella sua prossima adunanza; 
 
                              Decreta: 
 
L'art. 1 del decreto ministeriale del 2 aprile 1979  come  modificato
dal decreto ministeriale del 5 giugno 1981, n. 281779, e'  sostituito
dal seguente, con effetto a partire dal semestre gennaio-giugno 1987: 
«Il tasso massimo  di  riferimento  da  applicarsi  ai  finanziamenti
previsti  dalla  legge  25  maggio  1978,  n.  234,  si  modifichera'
automaticamente con periodicita' semestrale in relazione  al  variare
del  costo  medio  per  la   provvista   effettuata   con   emissioni
obbligazionarie dagli istituti di credito mobiliare. Detto  costo  e'
pari alla media aritmetica ponderata dei costi rilevati  dalla  Banca
d'Italia,  relativi  alle  emissioni  obbligazionarie  effettuate  da
ciascun istituto nel mese precedente a quello in cui viene effettuata
la segnalazione ai sensi del comma successivo. 
Qualora nel  predetto  mese  non  siano  state  effettuate  emissioni
obbligazionarie il dato da assumere quale costo della provvista utile
per la determinazione del tasso  di  riferimento  e'  pari  al  minor
valore tra il costo medio delle  emissioni  obbligazionarie  relativo
all'ultimo mese in ordine di tempo disponibile ed  il  tasso  massimo
all'emissione fissato dalla Banca d'Italia vigente alla fine del mese
precedente quello della segnalazione di cui al successivo comma. 
La variazione o la conferma del costo medio per  la  provvista  sara'
comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro  -  Direzione
generale del tesoro, nei primi quindici giorni  del  mese  precedente
l'inizio del semestre nel quale avra' effetto. 
La variazione o la conferma del costo medio per  la  provvista,  come
sopra comunicata, sara' resa nota dal Ministero del tesoro,  a  tutti
gli effetti, mediante pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del relativo decreto  e  avra'  applicazione  con
decorrenza dal primo giorno del semestre cui si riferisce». 
Il presente decreto  sara'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
Roma, addi' 6 novembre 1986 
 
                                                   Il Ministro: GORIA 
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1986 
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 132