IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale; Visto il decreto ministeriale del 2 aprile 1979,n. 732090, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1979, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 220, con il quale e' stato determinato il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale previste dalla menzionata legge n. 234; Visto in particolare l'art. 1 del suddetto decreto ministeriale del 2 aprile 1979, modificato dal decreto ministeriale del 5 giugno 1981, n. 281779, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 220, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 giugno 1981, il quale ha stabilito le modalita' e i criteri per la variabilita' automatica semestrale del tasso di riferimento come sopra determinato; Considerata la necessita', in relazione all'evoluzione della situazione del mercato di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione del suddetto tasso di riferimento; Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza; Decreta: L'art. 1 del decreto ministeriale del 2 aprile 1979 come modificato dal decreto ministeriale del 5 giugno 1981, n. 281779, e' sostituito dal seguente, con effetto a partire dal semestre gennaio-giugno 1987: «Il tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 25 maggio 1978, n. 234, si modifichera' automaticamente con periodicita' semestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito mobiliare. Detto costo e' pari alla media aritmetica ponderata dei costi rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nel mese precedente a quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del comma successivo. Qualora nel predetto mese non siano state effettuate emissioni obbligazionarie il dato da assumere quale costo della provvista utile per la determinazione del tasso di riferimento e' pari al minor valore tra il costo medio delle emissioni obbligazionarie relativo all'ultimo mese in ordine di tempo disponibile ed il tasso massimo all'emissione fissato dalla Banca d'Italia vigente alla fine del mese precedente quello della segnalazione di cui al successivo comma. La variazione o la conferma del costo medio per la provvista sara' comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, nei primi quindici giorni del mese precedente l'inizio del semestre nel quale avra' effetto. La variazione o la conferma del costo medio per la provvista, come sopra comunicata, sara' resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto e avra' applicazione con decorrenza dal primo giorno del semestre cui si riferisce». Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 6 novembre 1986 Il Ministro: GORIA Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1986 Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 132