IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente la disciplina dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio; Visto il decreto ministeriale 21 agosto 1985, con il quale sono state emanate le norme di attuazione della precitata legge; Ritenuta la necessita' di modificare l'art. 3 del predetto decreto ministeriale; Sentite le organizzazioni nazionali di categoria firmatarie degli accordi economici collettivi; Decreta: Il primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 21 agosto 1985 e' sostituito dal seguente: «Previo riconoscimento delle regioni, l'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco), le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed altri enti pubblici o privati, che abbiano tra i fini istituzionali la formazione professionale, nonche' le imprese o loro consorzi, di cui all'art. 5, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono organizzare i corsi professionali di cui all'art. 5, comma 2, n. 1, della legge. Tali corsi devono prevedere un numero minimo di ottanta ore di insegnamento, da svolgersi al massimo in un trimestre e per non piu' di otto ore al giorno, ed avere un piano di studio comprendente obbligatoriamente le seguenti materie: nozioni di diritto commerciale; disciplina legislativa e contrattuale dell'attivita' di agente e rappresentante; nozioni di legislazione tributaria; organizzazione e tecnica di vendita; tutela previdenziale ed assistenziale degli agenti e rappresentanti di commercio». Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 17 dicembre 1986 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Zanone Il Ministro di grazia e giustizia Rognoni _______ NOTE Parte di provvedimento in formato grafico