IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visti la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Visto l'art. 98 del citato regolamento il quale prevede che il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, puo' vietare o limitare nel tempo e nei luoghi l'esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che, sulla base degli studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento; Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 1985), concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante, in particolare gli articoli 11 e 14 che stabiliscono i fermi tecnici infrasettimanali ed annuali e la quantita' pescabile giornalmente; Tenuto conto che nella riunione del 26 novembre 1986 il sottocomitato per la gestione dei molluschi bivalvi, previsto dall'art. 4 del citato decreto ministeriale 26 ottobre 1985, ha espresso il parere che, in attesa di una nuova regolamentazione della pesca in questione e' opportuno, ove necessario, articolare la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi per singoli compartimenti con ulteriori limitazioni della quantita' pescabile giornalmente e l'aumento delle sospensioni della pesca infrasettimanali ed annuali; Visto il verbale n. 5/1986 della commissione consultiva locale del compartimento marittima di Pescara, la quale propone di limitare ulteriormente la quantita' pescabile giornalmente delle vongole o longoni o lupini e di sospendere la pesca medesima in un altro giorno alla settimana oltre a quello previsto dall'art. 11 del citato decreto ministeriale 26 ottobre 1985, nonche' di sospendere la pesca per un congruo periodo durante l'anno oltre a quello previsto dall'art. 14 del citato decreto ministeriale 26 ottobre 1985; Vista la lettera della capitaneria di porto di Pescara del 15 dicembre prot. n. 3/35793 con la quale il predetto ufficio marittimo comunica che la quasi totalita' degli armatori di navi adibite alla pesca delle vongole ha chiesto l'emanazione di disposizioni per la sospensione della pesca delle vongole per un periodo dai due ai tre mesi e che per detta sospensione non e' richiesto un contributo o misura finanziaria di sostegno; Considerato che dalle indagini effettuate dal laboratorio della provincia di Teramo di Torre Cerrano risulta che i banchi di vongole del compartimento di Pescara sono in atto assoggettati ad un troppo intenso sfruttamento; Ritenuta pertanto la necessita' di stabilire in modo piu' rigoroso la disciplina della pesca delle vongole o longoni o lupini nel compartimento marittimo di Pescara al fine di contenere lo sfruttamento in limiti piu' adeguati; Decreta: Nel compartimento marittimo di Pescara la pesca delle vongole o longoni o lupini (Dosinia exoleta; Venus gallina; Venerupis aurea (o tapes aureus); Venerupis aurea texturata; Venerupis rhomboides; Venerupis decussata (o Tapes decussatus) ) e' sottoposta alle seguenti ulteriori restrizioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) la quantita' pescabile giornalmente e' limitata a quintali 6; b) la pesca e' vietata nei giorni festivi e nei giorni di venerdi' e sabato; c) oltre al mese di giugno la pesca e' sospesa ogni anno per almeno altri due mesi da stabilire con apposita ordinanza del capo del compartimento, su conforme parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, addi' 9 febbraio 1987 Il Ministro: Degan