IL MINISTRO 
                       DELLA MARINA MERCANTILE 
 
  Visti la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca
marittima ed il relativo  regolamento  di  esecuzione  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; 
  Visto l'art. 98 del citato regolamento  il  quale  prevede  che  il
Ministro della marina mercantile, sentita la  commissione  consultiva
locale per la pesca marittima, puo' vietare o limitare  nel  tempo  e
nei luoghi l'esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di  cattura
impiegato, in quelle  zone  di  mare  che,  sulla  base  degli  studi
scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o
di accrescimento di specie  marine  di  importanza  economica  o  che
risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento; 
  Visto il decreto ministeriale 26  ottobre  1985  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 265  dell'11  novembre  1985),  concernente  la
disciplina  della  pesca  dei  molluschi  bivalvi   con   apparecchio
turbosoffiante, in particolare gli articoli 11 e 14 che  stabiliscono
i fermi tecnici infrasettimanali ed annuali e la quantita'  pescabile
giornalmente; 
  Tenuto  conto  che  nella  riunione  del  26   novembre   1986   il
sottocomitato  per  la  gestione  dei  molluschi  bivalvi,   previsto
dall'art. 4 del citato  decreto  ministeriale  26  ottobre  1985,  ha
espresso il parere che, in attesa di una nuova regolamentazione della
pesca in  questione  e'  opportuno,  ove  necessario,  articolare  la
disciplina  della   pesca   dei   molluschi   bivalvi   per   singoli
compartimenti con ulteriori  limitazioni  della  quantita'  pescabile
giornalmente   e   l'aumento   delle    sospensioni    della    pesca
infrasettimanali ed annuali; 
  Visto il verbale n. 5/1986 della commissione consultiva locale  del
compartimento marittima di Pescara,  la  quale  propone  di  limitare
ulteriormente la quantita' pescabile  giornalmente  delle  vongole  o
longoni o lupini e di sospendere la pesca medesima in un altro giorno
alla settimana oltre  a  quello  previsto  dall'art.  11  del  citato
decreto ministeriale 26 ottobre 1985, nonche' di sospendere la  pesca
per un  congruo  periodo  durante  l'anno  oltre  a  quello  previsto
dall'art. 14 del citato decreto ministeriale 26 ottobre 1985; 
  Vista la lettera della capitaneria  di  porto  di  Pescara  del  15
dicembre prot. n. 3/35793 con la quale il predetto ufficio  marittimo
comunica che la quasi totalita' degli armatori di navi  adibite  alla
pesca delle vongole ha chiesto l'emanazione di  disposizioni  per  la
sospensione della pesca delle vongole per un periodo dai due  ai  tre
mesi e che per detta sospensione non e'  richiesto  un  contributo  o
misura finanziaria di sostegno; 
  Considerato che dalle indagini  effettuate  dal  laboratorio  della
provincia di Teramo di Torre Cerrano risulta che i banchi di  vongole
del compartimento di Pescara sono in atto assoggettati ad  un  troppo
intenso sfruttamento; 
  Ritenuta pertanto la necessita' di stabilire in modo piu'  rigoroso
la disciplina della pesca  delle  vongole  o  longoni  o  lupini  nel
compartimento  marittimo  di  Pescara  al  fine   di   contenere   lo
sfruttamento in limiti piu' adeguati; 
 
                              Decreta: 
 
  Nel compartimento marittimo di Pescara la  pesca  delle  vongole  o
longoni o lupini (Dosinia exoleta; Venus gallina; Venerupis aurea  (o
tapes  aureus);  Venerupis  aurea  texturata;  Venerupis  rhomboides;
Venerupis  decussata  (o  Tapes  decussatus)  )  e'  sottoposta  alle
seguenti ulteriori restrizioni a decorrere dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto: 
    a) la quantita' pescabile giornalmente e' limitata a quintali 6; 
    b) la pesca e'  vietata  nei  giorni  festivi  e  nei  giorni  di
venerdi' e sabato; 
    c) oltre al mese di giugno la pesca  e'  sospesa  ogni  anno  per
almeno altri due mesi da stabilire con apposita  ordinanza  del  capo
del compartimento, su conforme parere  della  commissione  consultiva
locale per la pesca marittima. 
 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
 
    Roma, addi' 9 febbraio 1987 
 
                                                   Il Ministro: Degan