Alle direzioni provinciali del Tesoro e, per conoscenza: Alla Ragioneria generale dello Stato Alla ragioneria centrale delle pensioni di guerra e dei servizi vari Ai dirigenti superiori ed ai primi dirigenti con funzioni ispettive della direzione generale dei servizi periferici del Tesoro Ai dirigenti superiori ed ai primi dirigenti della direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari Alla Corte dei conti - sezione di controllo Alla Direzione generale per i servizi periferici del Tesoro Al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra Alla Commissione medica superiore Alle commissioni mediche per le pensioni di guerra 1) Con la legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono state apportate modifiche ed integrazioni al testo unico delle norme tn materia di pensioni di guerra approvato con ildecreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successivamente modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. Tale legge n. 656, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986 ed entrata in vigore il 16 ottobre successivo come previsto dall'art. 22, contiene modifiche di rilievo ad alcuni istituti giuridici, notevoli miglioramenti economici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonche' ad alcune' categorie di congiunti dei caduti, con particolare riguardo alle vedove dei grandi invalidi. In sintesi la nuova legge si e' ispirata ai seguenti criteri generali: a) estensione dell'adeguamento automatico previsto dall'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, a numerosi altri assegni pensionistici in precedenza non contemplati ed elevazione della misura dell'adeguamento mediante l'applicazione sugli importi degli assegni dell'intero indice di variazione previsto dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni. In precedenza, come e' noto, l'adeguamento, ai sensi del citato art. 1/834 veniva calcolato su una quota del predetto indice, determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, in relazione al numero dei pensionati e alle risorse disponibili per la specifica destinazione; b) rideterminazione dei trattamenti pensionistici base fissati dalle tabelle C, E, F, G, Al, N ed S allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, con particolare riguardo per le vedove dei grandi invalidi. Le pensioni base sono state mediamente aumentate del 20%. Alle vedove dei grandi invalidi viene attribuito, oltre alla pensione prevista per le vedove di guerra ed in sostituzione dell'assegno supplementare fissato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981 nella misura dell'ottanta per cento della precedente tabella G, un assegno supplementare pari alla meta' dell'assegno di superinvalidita' di cui in vita godeva il grande invalido, alla condizione che le vedove stesse abbiano convissuto con il dante causa e gli abbiano prestato assistenza; c) istituzione a far tempo dal 1° gennaio 1985 di una nuova tabella T, per i collaterali, nei cui confronti viene cristallizzato il trattamento fruito sino alla data di entrata in vigore della legge, e abrogazione delle disposizioni contenute nella lettera C) dell'art. 57 e nell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica23 dicembre 1978, n. 915 e cioe' soppressione per il futuro del beneficio ai nuovi richiedenti; d) elevazione con decorrenza dal 1° gennaio 1985 del limite di reddito ove questo sia previsto dalle disposizioni vigenti come condizione per il conferimento dei trattamenti ed assegni pensionistici, a L. 7.500.000 dalle attuali L. 5.200.000 in precedenza stabilite dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; e) elevazione dell'assegno a titolo di integrazione dell'indennita' in luogo degli accompagnatori militari con maggiori rivalutazioni economiche nei confronti degli Invalidi affetti dalle piu' gravi infermita' ed istituzione di una indennita' di accompagnamento aggiuntiva per quei grandi invalidi che, oltre ad essere affetti da cecita' bilaterale, presentino anche la perdita anatomica dei due arti superiori o inferiori, nei limiti indicati dall'art. 8 della nuova legge e per i grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica dei quattro arti sino al limite del terzo superiore delle gambe e degli avambracci; f) nuovi criteri per l'accertamento dell'inabilita' a proficuo lavoro, nei casi in cui tale requisito sia richiesto come condizione per conseguire trattamento pensionistico, con abolizione della norma che considera tale inabilita' presunta al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'; g) attualizzazione dei trattamenti pensionistici previsti dalle tabelle I ed L per gli orfani dei caduti o degli invalidi che non si trovino in istato di disagio economico e soppressione delle tabelle medesime con decorrenza dall'entrata in vigore della legge; h) nuove norme in materia di responsabilita' per indebiti pagamenti e di abbuoni di somme per pensioni o assegni di guerra indebitamente percepiti; i) nuove norme procedurali in materia di ricorsi gerarchici e ricorsi giurisdizionali alla Corte dei conti che potranno essere inoltrati solo dopo la definizione del ricorso gerarchico al Ministro del tesoro; l) nuove norme in materia di revisione amministrati-va dei provvedimenti impugnati in sede giurisdizionale o con ricorso gerarchico; m) precisazione, a fini dichiarativi e quale interpretazione autentica, che la Corte dei conti e' competente a decidere dei ricorsi in materia di conferimento dell'assegno vitalizio previsto dall'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 e istituzione del ricorso al Ministro del tesoro avverso le deliberazioni di diniego adottate dalla commissione prevista dall'art. 3 della suddetta legge n. 791; n) nuove norme atte a snellire il funzionamento della Commissione medica superiore e delle commissioni periferiche delle pensioni di guerra. 2) Cio' premesso si indicano qui in appresso i criteri a carattere generale per l'applicazione delle norme contenute nella legge. 3) Art. 1 (Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra). L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, prevedeva l'attribuzione di un assegno aggiuntivo risultante dall'applicazione, sugli importi degli assegni espressamente citati nella disposizione, di una quota dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni, da determinarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, in relazione al numero dei pensionati e alle risorse disponibili per la specifica destinazione. La nuova normativa, oltre ad estendere ad altri assegni l'adeguamento automatico, stabilisce invece che detto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 1985, avvenga mediante l'applicazione sugli importi delle pensioni od assegni, che in appresso vengono indicati, dell'intero indice di variazione previsto dal surriferito art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni. Il nuovo adeguamento automatico compete: a) sugli importi delle pensioni di cui alle tabelle C, G, M, N ed S; b) sugli importi degli assegni di cumulo di cui alla tabella F; c) sugli importi degli assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni; d) sugli importi dell'indennita' per una volta tanto di cui al terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; e) sugli importi dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834, come modificato dall'art. 3 della nuova legge; f) sugli importi dell'assegno integrativo previsto per gli invalidi di prima categoria dall'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915; g) sugli importi dell'assegno di cumulo di cui, al primo comma dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915; h) sugli importi dell'assegno di incollocabilita' di cui ai commi primo e undicesimo dell'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915; i) sugli importi dell'assegno di maggiorazione di cui all'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915; l) sugli importi della maggiorazione e dell'assegno previsti rispettivamente dal secondo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915, come modificato dall'art. Il del decreto del Presidente della Repubblica n. 834, e dall'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915, per i genitori dei caduti in guerra; m) sugli importi dell'assegno supplementare per le vedove dei grandi invalidi previsto dall'art. 4 della nuova legge; n) sugli importi dell'indennita' aggiuntiva prevista dall'art. 8 della menzionata legge n. 656 per talune categorie di superinvalidi. L'adeguamento automatico non compete: a) sugli assegni aggiuntivi per adeguamento automatico attribuiti ai sensi dell'art. 1 della legge n. 656; b) su altri assegni o indennita' spettanti ai titolari di pensione di guerra diversi da quelli sopra espressamente indicati. Si ritiene opportuno sottolineare che l'adeguamento automatico di cui al richiamato art. 1 della legge n. 656 compete solo ed esclusivamente sugli importi delle tabelle di pensioni ed agli assegni ed indennita' ivi tassativamente indicati e che lo stesso adeguamento non puo' essere esteso in via analogica o per connessione ad importi non esplicitamente richiamati. Cio', d'altra parte, in conformita' a quanto disponeva l'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e della relativa circolare esplicativa n. 411 del 12 marzo 1982. Per effetto del migliore adeguamento automatico disposto dall'art. 1 della cennata legge n. 656, l'indice di tale adeguamento e' pari a + 13,3 per l'anno 1985 (rispetto a quello +7 precedentemente fissato) e a +9,4 per l'anno 1986 (rispetto a quello +7 precedentemente fissato). In conseguenza, per i suddetti anni 1985 e 1986 sara' proceduto al conguaglio tra l'assegno aggiuntivo per adeguamento automatico gia' percepito dagli interessati e quello dovuto per effetto della nuova disposizione. Come disposto con il secondo periodo del terzo comma dell'art. I della nuova legge, l'adeguamento automatico in questione non si applica a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra "per le quali continuano ad applicarsi le nonne previgenti". In conseguenza, l'indennita' di accompagnamento per i ciechi assoluti e per gli invalidi civili totalmente inabili, contemplati rispettivamente dall'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 165, recante l'interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, e dall'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 392, recante l'interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, continuera' ad essere disciplinata, per quanto attiene l'adeguamento automatico annuale, dal disposto dell'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e cioe' attraverso la determinazione annua mediante l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di una quota dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 nella legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni. 4) Art. 2 (Pensioni ed assegni). Per effetto dei notevoli miglioramenti economici recati dalla nuova legge n. 656, le tabelle C, E, G, M, N ed S sono sostituite per l'anno 1985 dalle corrispondenti tabelle riportanti i maggiori importi dovuti agli aventi diritto. Con la stessa decorrenza 1985 e' istituita una nuova tabella T recante la pensione a titolo di assegno alimentare ai collaterali gia' in godimento di tale assegno o a quelli che ne usufruiranno a seguito di domanda presentata prima dell'entrata in vigore della legge n. 656, atteso che da tale data questo di tipo di pensione, come si dira' piu' avanti, viene caducato. In sostanza, la nuova tabella T, che non usufruisce di adeguamento automatico, si riferira' esclusivamente ai collaterali che in precedenza erano compresi nella tabella M. Lo stesso art. 2 dispone poi la soppressione ed il conseguente conglobamento, con decorrenza 1° gennaio 1986, degli assegni aggiuntivi (adeguamento automatico) maturati a tutto il 31 dicembre 1984 per effetto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, negli importi indicati dalle tabelle C, E, F, G, M, N, S e T, i cui ammontari risultano dalle nuove tabelle allegate alla legge. In conseguenza di tale conglobamento e dei nuovi importi delle tabelle, per le medesime non dovranno piu' essere corrisposti gli assegni aggiuntivi maturati, come detto, al 31 dicembre 1984, ma soltanto l'assegno aggiuntivo maturato per l'anno 1985 e successivamente gli assegni del genere a venire. Uguale conglobamento e' effettuato per l'assegno di maggiorazione di cui all'art. 39 dei decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che passa da L. 474.000 a L. 625.680 con decorrenza 1° gennaio 1986. Il medesimo art. 2 dispone l'aumento, con decorrenza 1° gennaio 1985, del limite di reddito previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, da L. 5.200.000 a L. 7.500.000 annue, nei casi in cui il requisito delle condizioni economiche viene richiesto per il conferimento dei trattamenti o degli assegni pensionistici. Detto limite, ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica, si applica ai redditi posseduti nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda. Cio' vuol significare che per le concessioni da effettuare con decorrenza 1985 il limite suindicato dovra' essere riferito all'anno 1984. Per effetto di tale aumento del limite di reddito, potranno presentarsi casi, in cui il trattamento pensionistico, per talune categorie di congiunti dei caduti o l'assegno di maggiorazione previsto per le vedove e per gli orfani di guerra dall'art. 39 dei decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, gia' sospesi negli anni 1985 e 1986 per superamento del limite di reddito, all'epoca fissato in L. 5.200.000, possa essere ripristinato in quanto i beneficiari hanno fruito nei suddetti anni di un reddito inferiore alle L. 7.500.000. In detti casi i trattamenti, in presenza della sussistenza delle altre condizioni richieste, potranno essere ripristinati, su domanda degli interessati con effetto dal verificarsi delle condizioni richieste fatta salva la prescrizione, ove ne ricorrano i presupposti. 5) Art. 3 (Indennita' di assistenza e di accompagnamento) L'articolo stabilisce gli importi delle indennita' per le necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore e degli assegni da concedersi a titolo di integrazione della predetta indennita' ove gli invalidi abbiano per essa optato in sostituzione di un secondo e terzo accompagnatore militare. Per quanto si riferisce al conferimento degli aumenti di integrazione da concedersi in sostituzione di un secondo e di un terzo accompagnatore le direzioni provinciali del Tesoro provvederanno ad elevare da L. 900.000 mensili a L. 1.260.000 mensili dal 1° gennaio 1985 e a L. 1.638.000 mensili dal 1° gennaio 1986, l'integrazione gia' liquidata in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori agli invalidi ascritti alla lettera A), numeri 1) e 2), della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, in quanto affetti rispettivamente da cecita' bilaterale accompagnata da mancanza dei due arti superiori o inferiori o da sordita' bilaterale, o dalla perdita anatomica o funzionale dei quattro arti sino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme. Egualmente le predette direzioni provinciali provvederanno ad elevare da L. 600.000 mensili a L. 840.000 mensili dal 1° gennaio 1985 e a L. 1.092.000 mensili dal 1° gennaio 1986 l'integrazione gia' liquidata in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari per gli invalidi di guerra gia' ascritti alla lettera A), numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo, della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, come sostituito dalla tabella E, allegata alla presente legge e ad elevare da L. 400.000 mensili a L. 560.000 mensili dal 1° gennaio 1985 e a L. 728.000 mensili dal 1° gennaio 1986 l'integrazione gia' liquidata agli invalidi ascritti al n. 1) della lettera A/bis. Infine dovra' essere egualmente elevata da L. 200.000 mensili a L. 280.000 mensili dal l° gennaio 1985 e a L. 364.000 mensili dal l° gennaio 1986, l'integrazione prevista per gli invalidi ascritti alla lettera A/bis, n. 2). 6) Art. 4 (Assegno supplementare per le vedove dei grandi invalidi). La disposizione apporta radicali mutamenti alla normativa vigente. Come e' noto, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; alle vedove dei grandi invalidi compete, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi, la tabella G qualunque sia la causa del decesso dell'invalido. In aggiunta a detto trattamento l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, prevedeva la concessione di un assegno supplementare pari all'80% dell'anzidetta tabella G. In sostituzione di detto assegno la nuova normativa, abrogando il citato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834, ha disposto la concessione di un assegno supplementare, pari al cinquanta per cento degli assegni di superinvalidita' contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella (assegni di incollocabilita' di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915) di cui usufruiva il grande invalido, all'atto del decesso. Lo stesso articolo pone pero' due condizioni, concorrenti tra loro, e cioe' che la vedova: a) abbia convissuto con il dante causa, e b) gli abbia prestato correlativa assistenza. Lo stesso assegno supplementare viene riconosciuto anche alla vedova del grande invalido rimasta tale prima dell'entrata in vigore della legge. Pertanto le direzioni provinciali del Tesoro nell'ipotesi di decesso del grande invalido avvenuto posteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge n. 656, provvederanno, in via provvisoria a liquidare il predetto assegno, nella misura prevista dalle tabelle allegate, sulla base delle risultanze delle relative partite in corso di pagamento sulla pensione diretta, con riferimento all'assegno di superinvalidita' fruito dal dante causa alla data di morte. Nell'ipotesi di decesso avvenuto anteriormente - e detto evento puo' essere avvenuto anche in epoca molto remota - la liquidazione dovra' essere effettuata, con effetto dal 1° gennaio 1985, sempre in via provvisoria, e senza alcun conguaglio per gli anni precedenti, concedendo l'assegno supplementare nella misura del cinquanta per cento dell'assegno di superinvalidita' fruito dal dante causa all'epoca del decesso e riferito sempre alle date del 1° gennaio 1985 e 1° gennaio 1986, ove tale dato risulti dagli atti in possesso delle direzioni provinciali del Tesoro. Si precisa che il suddetto criterio di computo dell'assegno supplementare (e cioe' prendendo a base l'importo dell'assegno di superinvalidita' percepito dal pensionato al 'momento del suo decesso) deve essere seguito anche quando la relativa infermita' sia stata in prosieguo di tempo classificata in una lettera piu' favorevole della tabella E, come, per esempio, si verifica nei confronti delle vedove dei grandi invalidi affetti da cecita' bilaterale o infermita' mentale, infermita' per le quali, le tabelle E allegate, nel tempo, alle varie disposizioni di legge hanno previsto diverse assegnazioni. Come in precedenza indicato la concessione dell'assegno supplementare in questione e' subordinata alla condizione che la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato correlativa assistenza. A dimostrazione del ricorrente di tale duplice condizione le interessate dovranno esibire, oltre al certificato dello stato di famiglia all'epoca del decesso del dante causa, un atto notorio, o una certificazione dell'autorita' comunale o una. dichiarazione sostitutiva resa nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme", attestante la convivenza e l'assistenza prestata al defunto coniuge. Dato il carattere concorrente delle suddette condizioni, qualora ne manchi una, alla vedova del grande invalido spettera', a partire dalla data di entrata in vigore della nuova legge n. 656 (16 ottobre 1986) soltanto la pensione di guerra nella misura stabilita dalla tabella G. Le direzioni provinciali del Tesoro provvederanno in via provvisoria alla liquidazione del trattamento pensionistico alle vedove dei mutilati od invalidi di prima categoria, trasmettendo poi i relativi provvedimenti, in duplice copia, a questa Direzione generale per la conferma, giusta il disposto dell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656. Nell'ipotesi in cui le direzioni provinciali non siano in possesso della documentazione (determinazione direttoriale, decreto o certificato mod. 69, ecc.), dalla quale possa desumersi l'assegno di superinvalidita' fruito dal dante causa in vita, le direzioni stesse richiederanno, con urgenza, gli elementi necessari a questa Direzione generale. Tutti i provvedimenti di concessione disposti in via provvisoria e ogni richiesta di elementi dovra' essere trasmessa alla Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari - Divisione VIII. Va ricordata infine la previsione del terzo comma del medesimo art. 4, secondo cui, ove la misura del trattamento fruito in base alla legislazione anteriore sia superiore a quello stabilito dall'articolo stesso, la differenza tra i' due trattamenti viene conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi negli eventuali futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti. Tale ipotesi puo' verificarsi nei confronti delle vedove dei grandi invalidi che fruivano in vita di trattamenti di prima categoria, senza assegni di superinvalidita' o di assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E, lettera H), come puo desumersi dalle allegate tabelle, limitatamente agli anni 1985 e 1986. 7) Art. 5 (Collaterali). La norma stabilisce l'abrogazione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore (16 ottobre 1986) della nuova legge della lettera c) dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente la concessione della pensione, a titolo di assegno alimentare a favore dei fratelli e delle sorelle, nella misura della tabella M, in assenza di coniuge o figli o di padre o madre del militare morto per causa di guerra o attenente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra. I collaterali che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 656 gia' beneficiavano dell'assegno alimentare in questione continueranno a percepirlo nell'importo stabilizzato di cui alla nuova tabella T e quindi non figureranno piu' tra i beneficiari della tabella M come avveniva in precedenza. il cennato art. 5 contiene, inoltre, delle disposizioni transitorie per regolare il passaggio tra le precedenti norme e quelle attuali e cioe': a) coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 656 gia' beneficiavano dell'assegno alimentare continueranno ad usufruirne nell'importo indicato dalla tabella T alle date del 1° gennaio 1985 e del 1° gennaio 1986. In piu' beneficieranno per l'anno 1985 e per i primi nove mesi dell'anno 1986 (ratei maturati fino al mese precedente l'entrata in vigore della nuova legge) dell'assegno aggiuntivo (adeguamento automatico) nella misura fissata dall'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 e quindi avranno diritto al conguaglio pari alla differenza tra l'assegno aggiuntivo percepito in base all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e quello dovuto ai sensi dell'art. 1 di detta legge n. 656. Dopo tale periodo transitorio, i soggetti inseriti nella tabella T non beneficieranno dei successivi assegni aggiuntivi annui, in quanto la medesima tabella T non e' compresa tra quelle beneficianti dell'adeguamento automatico; b) coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge n: 656 non beneficiavano di tale assegno alimentare ma avevano presentato domanda per ottenerlo, avranno definita la loro istanza sulla base delle precedenti disposizioni abrogate dalla nuova legge, salvo che questa non disponga in modo diverso. A titolo di esempio, relativamente all'adeguamento automatico per l'anno 1985 e per i ratei fino a settembre 1986, i soggetti interessati usufruiranno di tale adeguamento nella misura prevista dall'art. I del decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981, in quanto la nuova legge non comprende la tabella T fra quelle cui si applica l'adeguamento automatico. Come nel caso della prece-dente lettera a), dopo tale periodo transitorio non saran-no piu' dovuti i successivi adeguamenti annui. 8) Art. 6 (Inabilita' a proficuo lavoro. Assegno di incollocabilita'). A modifica di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, circa la presunzione di inabilita' a proficuo lavoro al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', la norma dispone che il requisito della inabilita', nei casi previsti per conseguire trattamento pensionistico, deve essere "effettivamente" accertato "dagli organi sanitari di cui alla legislazione sulle pensioni di guerra". Vengono pertanto abrogate le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 22, del secondo periodo del terzo comma dell'art. 43, del secondo periodo del secondo comma dell'art. 45, del secondo periodo del terzo corvina dell'art. 52, del secondo periodo del secondo comma dell'art. 65, e comunque ogni altra disposizione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, in cui si fa riferimento al requisito dell'inabilita' da accertarsi ai sensi delle disposizioni abrogate (vedi ad esempio ultimo comma art. 60 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 915). Poiche' la disposizione in parola ha carattere procedurale, la stessa trova immediata applicazione ed in conseguenza la inabilita' deve essere comunque e sempre effettivamente accertata anche nei casi in cui le precedenti norme prevedevano l'inabilita' presunta al compimento di una determinata eta' e cio' sia se si tratti di domanda di pensione presentata dopo l'entrata in vigore della legge n. 656, sia se si tratti di domanda presentata in precedenza. Circa l'assegno di incollocabilita', la nuova norma, modificando quella precedente (sesto comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978), dispone che, acquisito il parere dell'apposito collegio medico (unita' sanitaria locale), il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari provvede alla concessione dell'assegno di incollocabilita', dopo aver "sentita" la Commissione medica superiore, con propria determinazione secondo le modalita' previste dall'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 riguardante l'emissione dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra. Le pratiche del genere quindi dovranno essere trasmesse dalle competenti unita' sanitarie locali alla Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari - Divisione VII, per l'ulteriore seguito di competenza. 9). Art. 7 (Attualizzazione dei trattamenti pensionistici di cui alle tabelle I ed L). L'art. 7 dispone l'abrogazione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 656 delle tabelle I ed L, di cui all'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Tali tabelle prevedevano la concessione di un trattamento pensionistico a favore di orfani maggiorenni inabili non in istato di disagio economico, la cui misura e' rimasta invariata dal tempo dell'emanazione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Il medesimo art. 7 prevede, come disposizione transitoria, che le domande presentate dagli interessati per ottenere detto trattamento pensionistico prima dell'entrata in vigore della legge n. 656 (16 ottobre 1986) saranno definite sulla base delle previgenti disposizioni, fatta salva, ovviamente, l'applicazione delle nuove norme modificative di quelle precedenti. Si seguiranno in materia, in via generale, gli stessi criteri indicati per l'attuazione dell'art. 5, concernente l'abrogazione della pensione, a titolo di assegno alimentare, di cui in precedenza potevano usufruire i collaterali dei militari o dei civili deceduti per causa o fatti di guerra. L'art. 7 in parola stabilisce, poi, che i beneficiari del trattamento previsto dalle tabelle I ed L possono chiedere, nell'arco di un triennio, la corresponsione del valore attuale della pensione percepita, trascorso il quale si procedera' d'ufficio alla capitalizzazione dei trattamenti pensionistici residui. Infine, si dispone che le modalita', il tasso di interesse e le condizioni per chiedere la capitalizzazione di tale trattamento pensionistico, nonche' l'ammontare annuo da destinare a detta operazione, nell'ambito dello stanziamento complessivo per il servizio delle pensioni di guerra, saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. Il decreto. in parola e' in corso di emanazione. 10) Art. 8 (Indennita' di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecita' bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori). La norma stabilisce la corresponsione di una speciale indennita' di accompagnamento aggiuntiva, non reversibile, ai grandi invalidi affetti da cecita' bilaterale assoluta e permanente accompagnata dalla perdita dei due arti superiori od inferiori, e ai grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica dei quattro arti fino al limite del terzo superiore delle gambe e degli avambracci. Detta indennita', corrisposta in relazione alle predette gravissime menomazioni per far fronte alle particolari necessita' di assistenza, viene corrisposta, con decorrenza 1°'gennaio 1985, nella misura mensile pari a quella prevista per gli invalidi ascritti alla lettera A), numeri 1) e 2), di cui al quinto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981, come risulta sostituito dall'art. 3 della richiamata legge n. 656. A tale indennita' non si applica l'ottavo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. Detta indennita', cumulabile con l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni, verra' corrisposta nelle seguenti misure mensili: a decorrere dal 1° gennaio 1985, L. 1.260.000 mensili; a decorrere dal 1° gennaio 1986, L. 1.638.000 mensili. Va ricordato che detta indennita' usufruisce dell'adeguamento automatico di cui all'art. i della legge n. 656. L'accertamento dei requisiti necessari per usufruire dell'indennita' di accompagnamento aggiuntiva verra' effettuato da questa Direzione generale, di massima sulla base degli atti, salvo che occorra visita diretta, eventualmente per delega, sentita la Commissione medica superiore, mediante emanazione di determinazione del direttore generale da sottoporre al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, secondo la procedura fissata dall'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1973, n. 915, e successive modificazioni. Per economia di tempo e ai fini di una maggiore correntezza delle trattazioni, i soggetti interessati presenteranno domanda, avente valore puramente di segnalazione, alla Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari - Divisione VII - Via Casilina n. 3 - 00182 Roma, trasmettendola con raccomandata coli ricevuta di ritorno alla segreteria dei direttore generale di detta Direzione generale. 11) Art. 9 (Infermi di mente). La norma, il cui valore e' prevalentemente dichiarativo, dispone che agli invalidi per infermita' mentale che, alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facolta' mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'art. 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615 e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale, compete ugualmente l'assegno di superinvalidita' di cui alla tabella E, lettera A), n. 4). Qualora i predetti soggetti vengano successivamente a trovarsi nella condizioni di cui alla lettera A), n. 4), comma primo, in quanto abbisognevoli di trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate, conserveranno l'assegno di superinvalidita' tabella E, lettera A), n. 4), escluse ovviamente le integrazioni sostitutive del secondo e terzo accompagnatore militare, mentre alla dimissione dalle predette strutture trovera' applicazione la normativa di cui al secondo comma della stessa lettera A), n. 4). In sostanza, il ripetuto assegno di superinvalidita' verra' conservato anche nel caso che l'interessato (dimesso a suo tempo ex art. 69 del regio decreto n. 615 del 16 agosto 1909 ed affidato alla famiglia) venga successivamente sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio non in condizioni di degenza. Verra' conservato anche qualora si verifichino le condizioni previste dalla tabella E, lettera A), n. 4), comma primo, e cioe' che nei riguardi dell'interessato venga in seguito disposto trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza. Quando, poi, l'invalido sara' dimesso trovera' applicazione nel suoi confronti la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 834 e confermata dall'articolo in parola e cioe': 1) l'assegno di superinvalidita' relativo alla lettera A) sara' conservato se ricorrono le condizioni previste dal secondo comma del n. 4) della menzionata lettera A); 2) altrimenti tale assegno sara conferito, In via provvisoria, nella misura della tabella E, lettera E), e ne verra data immediata comunicazione a questa Direzione generale. In sostanza la disposizione conferma quanto gia comunicato alle direzioni provinciali del Tesoro con circolare di questa Direzione generale n. 441 del 24 giugno 1985, con la quale veniva portato a conoscenza il parere espresso dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, In apposita adunanza generale, circa la posizione dell'infermo di mente dimesso a suo tempo dall'ospedale psichiatrico ai sensi dell'art. 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, da ritenersi equiparata a quella dell'infermo di mente sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio nelle strutture pubbliche o convenzionate. Ad ogni buon fine si precisa che nei confronti dei suindicati invalidi la misura dell'integrazione da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981 come modificato dall'art. 3 della presente legge e' pari a L. 840.000 mensili a decorrere dal l° gennaio 1985 e L. 1.092.000 mensili dal 1° gennaio 1986 (in precedenza L. 600.000 mensili a decorrere dal l° luglio 1981). 12) Art. 10 (Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di assegni vitalizi ai deportati nei campi di sterminio nazisti). L'articolo in parola apporta un notevole contributo ad una migliore applicazione delle norme di legge recanti provvidenze a favore dei cittadini italiani deportati nei campi di sterminio nazisti, sia attraverso disposizioni aventi carattere dichiarativo e di interpretazione autentica delle precedenti norme, sia attraverso disposizioni che meglio definiscono la portata dell'attuale quadro legislativo e nello stesso tempo apportano rimedi amministrativi e giurisdizionali contro i provvedimenti adottati dall'apposita commissione o dal Ministro del tesoro. Si ricorda, preliminarmente, che la legge 18 novembre 1980, n. 791, ha previsto a favore dei cittadini italiani deportati nei campi di sterminio nazisti: a) il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra; b) la concessione di un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale per le donne al compimento degli anni 50 e per gli uomini al compimento degli anni 55. Una apposita commissione esamina e delibera in ordine alla materia suddetta. Per le questioni di cui alla precedente lettera a) la delibera ha carattere immediatamente esecutivo, mentre per le questioni di cui alla precedente lettera 6) le delibere della commissione vengono rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti. Inoltre, giusto quanto previsto dall'art. 4 della citata legge n. 791, la commissione delibera favorevolmente per i richiedenti iscritti negli elenchi definitivi pubblicati in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043. Per i richiedenti non iscritti in tale elenco, la commissione, nell'esame delle domande presentate dagli interessati puo' ritenere validi a comprovare la deportazione o la restrizione nella Risiera di S. Sabba di Trieste atti notori e testimonianze quando in merito non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali. Delineato come sopra il quadro giuridico entro cui e' collocata la materia in esame, l'art. 10 della nuova legge n. 656 ha stabilito quanto segue: 1) la competenza esclusiva della Corte dei conti per le controversie derivanti da provvedimenti emessi in base alla legge 18 novembre 1980, n. 791, con cio' precisando, a fini dichiarativi e quale interpretazione autentica, la portata delle previgenti norme, che alcuni giudici del lavoro ritenevano invece, rientranti nella competenza della magistratura ordinaria; 2) l'ammissione del ricorso (da ritenersi quale ricorso gerarchico improprio) al Ministro del tesoro contro le deliberazioni della commissione di diniego dei benefici previsti dalla legge n. 791 entro il termine quinquennale di prescrizione del diritto, ricorso da definirsi entro il termine di due anni dalla data di presentazione al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari - Divisione V - Via Casilina, 3 - 00182 Roma; 3) l'ammissione del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti con le procedure e modalita' in quanto applicabili previste dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, contro i provvedi-menti del Ministro del tesoro di decisione sui ricorsi e contro i provvedimenti di concessione dell'assegno vitalizio, di cui alla ripetuta legge n. 791, resi esecutivi, come Innanzi accennato, con decreto del Ministro del tesoro. Quest'ultima ipotesi, ovviamente, potra' verificarsi quando l'interessato per un qualsiasi motivo (come per esempio la decorrenza dell'assegno vitalizio), si riterra' leso in un suo diritto pur in presenza di un decreto del Ministro del tesoro esecutivo della deliberazione di concessione dell'assegno vitalizio da parte della commissione; 4) la possibilita' della revisione amministrativa (del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti o del ricorso al Ministro del tesoro) con le procedure e le modalita', in quanto applicabili, previste dall'art. 13 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 834. Infine, l'ultimo comma dell'art. 10 della legge n. 656 precisa, quale interpretazione autentica: a) che il requisito della cittadinanza italiana deve essere posseduto sia all'epoca della deportazione, sia al momento della presentazione della domanda; b) che l'acquisto di una cittadinanza straniera comporta in ogni caso, con la medesima decorrenza, la perdita dell'assegno vitalizio di cui all'art. 1 della legge n. 791; c) che per l'ottenimento di tale assegno deve risultare che la deportazione sia avvenuta, per i motivi indicati dalla legge (ragioni di razza, di fede, o di ideologia), in campi nazisti sottoposti alla vigilanza e alla amministrazione della "Gestapo" o delle "S.S." e destinati a fini di sterminio. Il contenuto delle precedenti lettere a) e b) non richiede particolare illustrazione. Il contenuto della lettera c), invece, precisa e chiarisce quali siano i requisiti da possedere dagli interessati per conseguire l'assegno vitalizio previsto dalla legge, in particolare per l'individuazione dei campi nazisti, che dovevano essere quelli sottoposti alla vigilanza e all'amministrazione della "Gestapo" o delle "S.S." e, per la loro finalita', rivolti allo sterminio delle persone ivi ristrette e cio sia nell'ambito dello stesso campo o dipendenze, sia come sosta preliminare o preparatoria per l'avvio allo sterminio in altri luoghi. Per la dimostrazione degli indicati requisiti potranno essere ritenuti validi, giusta la previsione dell'art. 4 della legge 18 novembre 1980, n. 791, atti notori e testimonianze, ove non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali, atti e documenti da rilasciarsi nelle forme previste dalle leggi in materia. 13) Art. 11 (Responsabilita' per indebiti pagamenti. Abbuono di somme). La norma in parola dispone che ai provvedimenti in materia di pensioni di guerra si applica, ove non esistano disposizioni particolari, l'art. 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428 e cioe' che non si procede al recupero delle somme corrisposte in conseguenza di un provvedimento di pensione revocato o modificato, di cui all'art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, soltanto quando la revoca o la modifica vengano disposte per effetto dei casi previsti dai precedenti articoli 204 e 205 con altro provvedimento formale soggetto a registrazione. In precedenza tale art. 206 dava origine ad interpretazioni difformi. Il medesimo art. 11 della legge n. 656 stabilisce, poi, che gli eventuali indebiti pagamenti di somme derivanti da provvedimenti emessi in materia di pensioni di guerra saranno imputabili ai responsabili soltanto in caso di dolo o colpa grave. Ai fini dell'individuazione degli estremi per l'eventuale applicazione di detta disposizione sembra che possa estendersi la procedura indicata dal cennato art. 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, nella sua parte finale dove si prevede che per l'accertamento della colpa grave l'amministrazione dovra' fornire alla Corte dei conti dettagliata relazione nella quale dovranno essere evidenziate le circostanze di fatto in cui l'impiegato ha operato e che hanno influito sul suo comportamento. La relazione in questione dovra' preventivamente essere sottoposta al consiglio di amministrazione del Ministero. Infine il terzo e il quarto comma dell'art. 11 della legge n. 656 dispongono che nel caso di somme per pensioni o assegni di guerra indebitamente percepite, l'interessato ne puo' chiedere l'abbuono purche' l'indebita riscossione non derivi da inosservanza di obblighi di comunicazione e venga dimostrata la buona fede, e che l'eventuale abbuono e' accordato con la procedura prevista dall'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e cioe' con determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, sottoposta all'approvazione del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra. Da quanto sopra deriva che presupposti per chiedere l'abbuono di somme indebitamente percepite sono: a) presentazione della domanda di abbuono da parte dell'interessato; b) dimostrazione che non sussista inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti dalla legge (come per esempio nel caso dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, il quale dispone che, ove la liquidazione del trattamento pensionistico o di assegno accessorio e' subordinata al sussistere di determinati requisiti o condizioni, il titolare del trattamento o dell'assegno e' tenuto a comunicare all'ufficio dal quale e' stato emesso il provvedimento il venir meno di detti presupposti entro tre mesi dal verificarsi della circostanza, con le conseguenze previste dal medesimo art. 80); c) dimostrazione della buona fede e cioe' che secondo la comune e ragionevole diligenza l'interessato non poteva accorgersi di percepire somme non spettantigli. Gli interessati dovranno presentare domanda per chiedere l'abbuono delle somme alla direzione provinciale del Tesoro competente, inviandola per conoscenza alla Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari - Divisione I - Via Casilina, 3 - 00182 Roma. La direzione provinciale del Tesoro competente trasmettera' tale domanda a detta Direzione generale, unendovi copia di tutti i documenti, elementi e dati in suo possesso, e con le eventuali considerazioni ritenute opportune. Pervenuta la documentazione da parte della direzione provinciale, questa Direzione generale procedera' agli adempimenti di sua competenza. Qualora le direzioni provinciali del Tesoro abbiano iniziato procedure per il recupero di somme indebitamente percepite o abbiano in corso controversie giudiziarie nella materia non ancora decise, informeranno gli interessati delle nuove disposizioni recate dalla legge n. 656, ai fini delle decisioni degli interessati medesimi in merito e quindi, ove del caso, trasmetteranno le eventuali domande presentate con le modalita' innanzi indicate. 14) Art. 12 (Funzionamento delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e della Commissione medica superiore). La disposizione prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 656 e cioe' entro il 15 aprile 1987 il Ministro del tesoro, con proprio decreto, emanera' le norme relative al funzionamento ed alle procedure della Commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche, ai fini di un maggior coordinamento e snellimento della loro attivita'. E' in corso di emanazione il decreto con cui verra' data attuazione alla disposizione legislativa. 15) Art. 13 (Convenzione con i medici civili). A modifica della disposizione di cui al primo comma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978, secondo cui il Ministero della difesa, a richiesta del Ministero del tesoro era tenuto a stipulare convenzioni con medici generici o specialistici per Integrare la composizione delle commissioni mediche periferiche e della Commissione medica superiore, l'articolo attribuisce direttamente al Ministero del tesoro la possibilita' di stipulare la predetta convenzione. La disposizione e' diretta ad apportare una maggiore speditezza nell'"iter" amministrativo delle convenzioni e a permettere un piu' sollecito pagamento ai medici delle proprie competenze, pagamento che verra effettuato direttamente dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. 16) Art. 14 (Competenza temporanea per le pratiche arretrate). La disposizione prevede che, per evitare il formarsi di arretrati nella trattazione delle pratiche pensionistiche di guerra, la cui definizione e attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro, secondo quanto ad esse demandato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la trattazione stessa puo' essere effettuata temporaneamente dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari previa emanazione di apposito provvedimento da parte del Ministero del tesoro. 17) Art. 15 (Revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale). L'articolo integra la disciplina dell'istituto della revisione amministrativa in pendenza di gravame di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, apportando una sostanziale modifica all'efficacia della prova documentale. Ai fini di una piu' equa e sostanziale valutazione del diritto a pensione, nonche' per abbreviare i tempi di giacenza dei ricorsi giurisdizionali, la norma in parola apporta notevoli innovazioni alle disposizioni previgenti circa l'istituto della revisione amministrativa dei ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte dei conti e dei ricorsi gerarchici pendenti, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. Per il conseguimento di tali risultati, detto art. 15 dispone: a) la precedenza del riesame dei ricorsi giurisdizionali pendenti alla Corte dei conti rispetto a qualsiasi altro riesame; b) un nuovo ed approfondito esame di tutti i presupposti di fatto e di diritto che dettero luogo al provvedimento impugnato, con riferimento anche alle disposizioni di legge emanate successivamente; c) la facolta' per gli organi decidenti di disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili ai fini del riesame amministrativo; d) la facolta' per il ricorrente interessato di produrre durante l'istruttoria amministrativa o contemporaneamente alla presentazione della domanda di riesame memorie e documenti a sostegno del proprio assunto e (punto questo innovativo nella legislazione pensionistica di guerra), qualora non esistano o siano andati distrutti certificati, atti e documenti ufficiali la possibilita' di presentare atti notori o testimonianze redatte nelle dovute forme di legge per comprovare le proprie ragioni. Con tali piu' ampie possibilita' di approfondimento dei presupposti di fatto e di diritto e di presentazione di documentazione a sostegno delle ragioni del ricorrente, si confida in un maggiore ricorso da parte degli interessati all'istituto della revisione amministrativa, con cio' contribuendo, principalmente con riferimento ai ricorsi giurisdizionali alla Corte dei conti, ad un piu' rapido smaltimento dell'ingente arretrato accumulatosi in materia. 18) Articoli 16 e 17 (Ricorso gerarchico e ricorso alla Corte dei conti). Le disposizioni previgenti consentivano che l'interessato, ravvisando lesioni dei suoi diritti, potesse presentare, indifferentemente, ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti ovvero ricorso gerarchico al Ministro del tesoro. Cio' dava luogo ad inconvenienti sia dal punto di vista della tempestivita' nella decisione dei ricorsi, sia da quello di un'abnorme giacenza di gravami presso la Corte dei conti. Per contenere tali riflessi, gli articoli 16 e 17 della nuova legge n. 656 stabiliscono che il ricorso gerarchico al Ministro del tesoro deve precedere quello alla Corte dei conti. Definito il ricorso gerarchico (la decisione sul ricorso gerarchico deve essere assunta entro il termine di due anni dalla sua presentazione, trascorso il quale il gravame si intende respinto) l'interessato, ove lo ritenga, potra' produrre ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti. 19) Art. 18 (Modifiche della denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra). Tale articolo modifica l'attuale denominazione della Direzione generale in quella di "Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari". La medesima norma prevede, poi, che alla suddetta Direzione generale potranno essere attribuiti, per una migliore omogeneita', altri compiti concernenti materia affine o collegata con la pensionistica di guerra, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro competente per i compiti da trasferire. 20) Art. 19 (Revoca e modificazione dei provvedimenti). La norma in parola mira, anche per semplificare le previgenti procedure, ad un'applicazione piu' estesa nel settore della legislazione pensionistica di guerra dei principi generali concernenti l'istituto della revoca, precisando i vari casi in cui, per sopravvenute valutazioni, la medesima autorita' che ha emanato il provvedimento possa revocarlo o modificarlo attraverso un nuovo provvedimento avente la medesima forma e seguendo la stessa procedura adottata per il precedente. In sostanza, tale art. 19 dispone che: a) i provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra emanati dal direttore generale possono essere da questi revocati o modificati prima dell'approvazione da parte del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra quando ricorrono le circostanze di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (cioe' nell'ipotesi in cui vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti; vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennita', ovvero nell'applicazione delle tabelle; siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; si sia provveduto sulla base di documenti falsi o di dichiarazioni sostitutive non veritiere; non sussista piu' lo stato di inabilita' a proficuo lavoro). In tale fattispecie il provvedimento di revoca o di modifica del direttore generale e' sottoposto all'approvazione del comitato di liquidazione; b) i provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra possono, altresi', essere revocati o modificati dal direttore generale, quando si ravvisino motivi di legittimita' o di merito, sia prima che dopo l'approvazione del comitato di liquidazione, ma prima che abbiano avuto esecuzione. Si ritiene che ricorra questa condizione, e cioe' che il provvedimento non abbia avuto esecuzione dopo l'approvazione del comitato di liquidazione, quando il provvedimento oggetto di revoca o di modificazione, pur essendo trasmesso alla competente direzione provinciale del Tesoro e pur essendo notificato all'interessato, non abbia dato ancora luogo ad alcun pagamento. Anche qui il nuovo provvedimento di revoca o di modificazione deve essere trasmesso per l'approvazione al comitato di liquidazione; c) all'infuori dei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), i provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra non possono essere revocati o modificati se non per i motivi e secondo le modalita' stabilite dagli articoli 81 e 112 del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 915, e successive modificazioni. Si applica, cioe', nella fattispecie, la cosiddetta "procedura contenziosa", ossia la denuncia del fatto da parte del Ministro del tesoro al Procuratore generale della Corte dei conti, ottenuto in merito il parere relazione motivata al comitato di liquidazione, quindi proposta di questo Ministro del tesoro previa apposita riunione in sezione speciale ed infine l'adozione da parte del Ministro del provvedimento di revoca totale o parziale della pensione o dell'assegno. 21) Articoli 20 e 21 (Diritto a pensione della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra. Notificazione dei provvedimenti. Copertura finanziaria). Tali articoli non richiedono particolari chiarimenti circa il loro contenuto. 22) Nei casi in cui dovessero sorgere perplessita' nella interpretazione o nell'attuazione della nuova normativa dovranno essere interessate, a seconda della competenza, la Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari ovvero la Direzione generale dei servizi periferici. 23) In ordine agli adempimenti che le direzioni provinciali del Tesoro dovranno effettuare per la concessione dei miglioramenti economici disposti dalla legge in parola sono in corso di emanazione separate istruzioni da parte della Direzione generale dei servizi periferici, alla quale la Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari ha gia' trasmesso il prontuario delle nuove competenze dovute ai pensionati di guerra in applicazione della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nonche' le relative tavole di codificazione meccanografica. 24) Si prega di dare ricevuta della presente circolare, che viene diramata d'intesa con la Direzione generale dei servizi periferici, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari. Il Ministro: GORIA