Alle   direzioni   provinciali  del
                                  Tesoro
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla   Ragioneria   generale  dello
                                  Stato
                                  Alla   ragioneria   centrale  delle
                                  pensioni  di  guerra  e dei servizi
                                  vari
                                  Ai  dirigenti superiori ed ai primi
                                  dirigenti  con  funzioni  ispettive
                                  della    direzione   generale   dei
                                  servizi periferici del Tesoro
                                  Ai  dirigenti superiori ed ai primi
                                  dirigenti  della direzione generale
                                  delle  pensioni  di  guerra  e  dei
                                  servizi vari
                                  Alla  Corte  dei conti - sezione di
                                  controllo
                                  Alla   Direzione   generale  per  i
                                  servizi periferici del Tesoro
                                  Al  comitato  di liquidazione delle
                                  pensioni di guerra
                                  Alla Commissione medica superiore
                                  Alle  commissioni  mediche  per  le
                                  pensioni di guerra

      1)  Con  la  legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono state apportate
modifiche  ed  integrazioni  al testo unico delle norme tn materia di
pensioni  di  guerra  approvato  con  ildecreto  del Presidente della
Repubblica  23 dicembre 1978, n. 915, e successivamente modificato ed
integrato  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834.
      Tale  legge  n.  656, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986 ed entrata in vigore il
16  ottobre successivo come previsto dall'art. 22, contiene modifiche
di  rilievo  ad  alcuni  istituti  giuridici,  notevoli miglioramenti
economici  a  favore  dei  mutilati ed invalidi di guerra, nonche' ad
alcune'  categorie  di congiunti dei caduti, con particolare riguardo
alle vedove dei grandi invalidi.
      In  sintesi  la  nuova legge si e' ispirata ai seguenti criteri
generali:
      a)  estensione dell'adeguamento automatico previsto dall'art. I
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,
a  numerosi altri assegni pensionistici in precedenza non contemplati
ed  elevazione  della misura dell'adeguamento mediante l'applicazione
sugli importi degli assegni dell'intero indice di variazione previsto
dall'art.  9  della  legge  3  giugno  1975,  n.  160,  e  successive
modificazioni.  In  precedenza, come e' noto, l'adeguamento, ai sensi
del  citato  art.  1/834  veniva  calcolato su una quota del predetto
indice,  determinato  annualmente  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro del tesoro, in
relazione  al numero dei pensionati e alle risorse disponibili per la
specifica destinazione;
      b)  rideterminazione dei trattamenti pensionistici base fissati
dalle  tabelle  C,  E, F, G, Al, N ed S allegate al testo unico delle
norme  in materia di pensioni di guerra, con particolare riguardo per
le vedove dei grandi invalidi. Le pensioni base sono state mediamente
aumentate  del 20%. Alle vedove dei grandi invalidi viene attribuito,
oltre   alla  pensione  prevista  per  le  vedove  di  guerra  ed  in
sostituzione  dell'assegno  supplementare fissato dall'articolo 8 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 834/1981 nella misura
dell'ottanta  per  cento  della  precedente  tabella  G,  un  assegno
supplementare pari alla meta' dell'assegno di superinvalidita' di cui
in  vita  godeva  il  grande  invalido, alla condizione che le vedove
stesse  abbiano  convissuto con il dante causa e gli abbiano prestato
assistenza;
      c)  istituzione  a  far  tempo dal 1° gennaio 1985 di una nuova
tabella  T, per i collaterali, nei cui confronti viene cristallizzato
il  trattamento  fruito  sino  alla  data  di entrata in vigore della
legge,  e  abrogazione  delle disposizioni contenute nella lettera C)
dell'art.  57  e  nell'art.  65  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica23 dicembre 1978, n. 915 e cioe' soppressione per il futuro
del beneficio ai nuovi richiedenti;
      d)  elevazione con decorrenza dal 1° gennaio 1985 del limite di
reddito  ove  questo  sia  previsto  dalle  disposizioni vigenti come
condizione   per   il   conferimento   dei   trattamenti  ed  assegni
pensionistici,   a   L.  7.500.000  dalle  attuali  L.  5.200.000  in
precedenza  stabilite  dall'art.  12 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
       e)   elevazione   dell'assegno   a   titolo   di  integrazione
dell'indennita'  in  luogo degli accompagnatori militari con maggiori
rivalutazioni  economiche  nei confronti degli Invalidi affetti dalle
piu'   gravi   infermita'   ed   istituzione  di  una  indennita'  di
accompagnamento  aggiuntiva  per  quei  grandi invalidi che, oltre ad
essere  affetti  da  cecita'  bilaterale, presentino anche la perdita
anatomica  dei  due  arti  superiori o inferiori, nei limiti indicati
dall'art.  8  della nuova legge e per i grandi invalidi affetti dalla
perdita anatomica dei quattro arti sino al limite del terzo superiore
delle gambe e degli avambracci;
      f)  nuovi criteri per l'accertamento dell'inabilita' a proficuo
lavoro,  nei casi in cui tale requisito sia richiesto come condizione
per  conseguire trattamento pensionistico, con abolizione della norma
che   considera   tale   inabilita'   presunta   al   compimento  del
sessantacinquesimo anno di eta';
      g) attualizzazione dei trattamenti pensionistici previsti dalle
tabelle  I ed L per gli orfani dei caduti o degli invalidi che non si
trovino  in  istato di disagio economico e soppressione delle tabelle
medesime con decorrenza dall'entrata in vigore della legge;
      h)  nuove  norme  in  materia  di  responsabilita' per indebiti
pagamenti  e  di  abbuoni  di  somme per pensioni o assegni di guerra
indebitamente percepiti;
      i)  nuove  norme procedurali in materia di ricorsi gerarchici e
ricorsi  giurisdizionali  alla  Corte  dei  conti che potranno essere
inoltrati solo dopo la definizione del ricorso gerarchico al Ministro
del tesoro;
      l)  nuove  norme  in  materia  di revisione amministrati-va dei
provvedimenti   impugnati  in  sede  giurisdizionale  o  con  ricorso
gerarchico;
      m)  precisazione,  a  fini dichiarativi e quale interpretazione
autentica,  che  la  Corte  dei  conti  e'  competente a decidere dei
ricorsi  in  materia  di conferimento dell'assegno vitalizio previsto
dall'art.  1  della  legge 18 novembre 1980, n. 791 e istituzione del
ricorso  al  Ministro  del tesoro avverso le deliberazioni di diniego
adottate  dalla commissione prevista dall'art. 3 della suddetta legge
n. 791;
       n)   nuove  norme  atte  a  snellire  il  funzionamento  della
Commissione  medica  superiore  e delle commissioni periferiche delle
pensioni di guerra.
2)  Cio'  premesso  si indicano qui in appresso i criteri a carattere
generale per l'applicazione delle norme contenute nella legge.
3)  Art.  1  (Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di
guerra).
L'art.  1  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981,  n.  834,  prevedeva  l'attribuzione  di  un assegno aggiuntivo
risultante    dall'applicazione,    sugli   importi   degli   assegni
espressamente  citati nella disposizione, di una quota dell'indice di
variazione  previsto dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e
successive modificazioni, da determinarsi annualmente con decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
tesoro,  in  relazione  al  numero  dei  pensionati  e  alle  risorse
disponibili per la specifica destinazione.
La nuova normativa, oltre ad estendere ad altri assegni l'adeguamento
automatico,  stabilisce invece che detto adeguamento, a decorrere dal
1°  gennaio 1985, avvenga mediante l'applicazione sugli importi delle
pensioni  od  assegni,  che in appresso vengono indicati, dell'intero
indice  di  variazione  previsto dal surriferito art. 9 della legge 3
giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.
Il nuovo adeguamento automatico compete:
a) sugli importi delle pensioni di cui alle tabelle C, G, M, N ed S;
b) sugli importi degli assegni di cumulo di cui alla tabella F;
c)  sugli  importi  degli  assegni  di  superinvalidita'  di cui alla
tabella  E  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834, e successive modificazioni;
d)  sugli importi dell'indennita' per una volta tanto di cui al terzo
comma  dell'art.  11  del  decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915; e) sugli importi dell'indennita' di assistenza
e  di  accompagnamento  e relativa integrazione di cui all'art. 6 del
citato   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  834,  come
modificato dall'art. 3 della nuova legge;
f)  sugli  importi dell'assegno integrativo previsto per gli invalidi
di  prima  categoria  dall'art.  15 del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 915; g) sugli importi dell'assegno di cumulo di
cui,  al  primo  comma dell'art. 17 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 915;
h)  sugli  importi  dell'assegno  di incollocabilita' di cui ai commi
primo  e  undicesimo  dell'art.  20 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 915;
i) sugli importi dell'assegno di maggiorazione di cui all'art. 39 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915;
l)   sugli   importi  della  maggiorazione  e  dell'assegno  previsti
rispettivamente  dal  secondo  comma  dell'art.  62  del  decreto del
Presidente  della Repubblica n. 915, come modificato dall'art. Il del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 834, e dall'art. 64 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 915, per i genitori dei
caduti in guerra;
m)  sugli importi dell'assegno supplementare per le vedove dei grandi
invalidi previsto dall'art. 4 della nuova legge;
n)  sugli  importi  dell'indennita'  aggiuntiva  prevista dall'art. 8
della menzionata legge n. 656 per talune categorie di superinvalidi.

L'adeguamento automatico non compete:

a)  sugli assegni aggiuntivi per adeguamento automatico attribuiti ai
sensi dell'art. 1 della legge n. 656;
b) su altri assegni o indennita' spettanti ai titolari di pensione di
guerra diversi da quelli sopra espressamente indicati.

Si ritiene opportuno sottolineare che l'adeguamento automatico di cui
al   richiamato   art.   1   della  legge  n.  656  compete  solo  ed
esclusivamente  sugli  importi  delle  tabelle  di  pensioni  ed agli
assegni  ed  indennita'  ivi  tassativamente indicati e che lo stesso
adeguamento non puo' essere esteso in via analogica o per connessione
ad  importi  non  esplicitamente  richiamati. Cio', d'altra parte, in
conformita'  a  quanto  disponeva l'art. I del decreto del Presidente
della  Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e della relativa circolare
esplicativa n. 411 del 12 marzo 1982.
Per  effetto del migliore adeguamento automatico disposto dall'art. 1
della  cennata legge n. 656, l'indice di tale adeguamento e' pari a +
13,3 per l'anno 1985 (rispetto a quello +7 precedentemente fissato) e
a  +9,4  per  l'anno  1986  (rispetto  a  quello  +7  precedentemente
fissato).
In  conseguenza,  per  i suddetti anni 1985 e 1986 sara' proceduto al
conguaglio  tra  l'assegno aggiuntivo per adeguamento automatico gia'
percepito  dagli  interessati e quello dovuto per effetto della nuova
disposizione.
Come  disposto  con  il  secondo  periodo del terzo comma dell'art. I
della  nuova  legge,  l'adeguamento  automatico  in  questione non si
applica  a  categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra "per
le quali continuano ad applicarsi le nonne previgenti".
In conseguenza, l'indennita' di accompagnamento per i ciechi assoluti
e   per   gli   invalidi   civili   totalmente  inabili,  contemplati
rispettivamente  dall'art.  1  della  legge  4  maggio  1983, n. 165,
recante  l'interpretazione  autentica  dell'art.  1  della  legge  22
dicembre  1979,  n. 682, e dall'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n.
392,  recante  l'interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 11
febbraio  1980, n. 18, continuera' ad essere disciplinata, per quanto
attiene l'adeguamento automatico annuale, dal disposto dell'art.1 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e
cioe'  attraverso la determinazione annua mediante l'apposito decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
del tesoro, di una quota dell'indice di variazione previsto dall'art.
9 nella legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.

4) Art. 2 (Pensioni ed assegni).

Per  effetto  dei notevoli miglioramenti economici recati dalla nuova
legge  n.  656,  le  tabelle  C,  E, G, M, N ed S sono sostituite per
l'anno  1985  dalle  corrispondenti  tabelle  riportanti  i  maggiori
importi  dovuti agli aventi diritto. Con la stessa decorrenza 1985 e'
istituita una nuova tabella T recante la pensione a titolo di assegno
alimentare  ai  collaterali  gia'  in  godimento  di tale assegno o a
quelli  che  ne  usufruiranno  a  seguito di domanda presentata prima
dell'entrata  in  vigore  della legge n. 656, atteso che da tale data
questo  di  tipo  di  pensione,  come  si  dira'  piu'  avanti, viene
caducato.  In  sostanza,  la  nuova  tabella T, che non usufruisce di
adeguamento  automatico,  si  riferira' esclusivamente ai collaterali
che in precedenza erano compresi nella tabella M.

Lo  stesso  art.  2  dispone  poi  la  soppressione ed il conseguente
conglobamento,   con   decorrenza  1°  gennaio  1986,  degli  assegni
aggiuntivi  (adeguamento  automatico) maturati a tutto il 31 dicembre
1984  per  effetto  dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  30  dicembre  1981,  n. 834, negli importi indicati dalle
tabelle  C,  E,  F,  G,  M, N, S e T, i cui ammontari risultano dalle
nuove tabelle allegate alla legge.

In  conseguenza  di  tale  conglobamento  e  dei  nuovi importi delle
tabelle,  per  le  medesime  non dovranno piu' essere corrisposti gli
assegni  aggiuntivi  maturati,  come  detto,  al 31 dicembre 1984, ma
soltanto   l'assegno   aggiuntivo   maturato   per   l'anno   1985  e
successivamente gli assegni del genere a venire.

Uguale  conglobamento e' effettuato per l'assegno di maggiorazione di
cui  all'art.  39  dei  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23
dicembre  1978,  n.  915,  che  passa  da L. 474.000 a L. 625.680 con
decorrenza 1° gennaio 1986.

Il medesimo art. 2 dispone l'aumento, con decorrenza 1° gennaio 1985,
del   limite  di  reddito  previsto  dall'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, da L. 5.200.000
a  L.  7.500.000 annue, nei casi in cui il requisito delle condizioni
economiche  viene  richiesto  per  il  conferimento dei trattamenti o
degli assegni pensionistici.

Detto limite, ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente
della   Repubblica,   si   applica  ai  redditi  posseduti  nell'anno
precedente a quello della presentazione della domanda.

Cio'  vuol  significare  che  per  le  concessioni  da effettuare con
decorrenza  1985 il limite suindicato dovra' essere riferito all'anno
1984.

Per   effetto  di  tale  aumento  del  limite  di  reddito,  potranno
presentarsi  casi,  in  cui  il trattamento pensionistico, per talune
categorie  di  congiunti  dei  caduti  o  l'assegno  di maggiorazione
previsto  per  le  vedove e per gli orfani di guerra dall'art. 39 dei
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre  1978, gia'
sospesi negli anni 1985 e 1986 per superamento del limite di reddito,
all'epoca  fissato  in  L.  5.200.000,  possa  essere ripristinato in
quanto  i  beneficiari  hanno  fruito nei suddetti anni di un reddito
inferiore alle L. 7.500.000. In detti casi i trattamenti, in presenza
della  sussistenza  delle altre condizioni richieste, potranno essere
ripristinati,   su   domanda   degli   interessati  con  effetto  dal
verificarsi  delle  condizioni richieste fatta salva la prescrizione,
ove ne ricorrano i presupposti.

5) Art. 3 (Indennita' di assistenza e di accompagnamento)
L'articolo  stabilisce gli importi delle indennita' per le necessita'
di  assistenza  e  per  la  retribuzione di un accompagnatore e degli
assegni  da  concedersi  a  titolo  di  integrazione  della  predetta
indennita'  ove  gli invalidi abbiano per essa optato in sostituzione
di un secondo e terzo accompagnatore militare.
Per quanto si riferisce al conferimento degli aumenti di integrazione
da   concedersi   in  sostituzione  di  un  secondo  e  di  un  terzo
accompagnatore  le  direzioni provinciali del Tesoro provvederanno ad
elevare  da  L. 900.000 mensili a L. 1.260.000 mensili dal 1° gennaio
1985  e  a  L.  1.638.000 mensili dal 1° gennaio 1986, l'integrazione
gia'  liquidata in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori agli
invalidi  ascritti  alla  lettera A), numeri 1) e 2), della tabella E
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n.  834,  in  quanto  affetti  rispettivamente  da cecita' bilaterale
accompagnata  da  mancanza  dei  due  arti superiori o inferiori o da
sordita'  bilaterale,  o  dalla  perdita  anatomica  o funzionale dei
quattro arti sino al limite della perdita totale delle due mani e dei
due piedi insieme.
Egualmente le predette direzioni provinciali provvederanno ad elevare
da L. 600.000 mensili a L. 840.000 mensili dal 1° gennaio 1985 e a L.
1.092.000  mensili  dal 1° gennaio 1986 l'integrazione gia' liquidata
in  sostituzione  di  ciascuno  degli accompagnatori militari per gli
invalidi di guerra gia' ascritti alla lettera A), numeri 1), 3) e 4),
commi  secondo  e  terzo,  della  tabella  E  allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, come sostituito
dalla  tabella  E,  allegata  alla  presente legge e ad elevare da L.
400.000  mensili  a  L.  560.000  mensili  dal 1° gennaio 1985 e a L.
728.000  mensili  dal  1°  gennaio 1986 l'integrazione gia' liquidata
agli invalidi ascritti al n. 1) della lettera A/bis.
Infine  dovra'  essere  egualmente elevata da L. 200.000 mensili a L.
280.000  mensili  dal  l°  gennaio 1985 e a L. 364.000 mensili dal l°
gennaio  1986, l'integrazione prevista per gli invalidi ascritti alla
lettera A/bis, n. 2).
6) Art. 4 (Assegno supplementare per le vedove dei grandi invalidi).

La  disposizione  apporta  radicali mutamenti alla normativa vigente.
Come  e' noto, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica  23 dicembre 1978, n. 915; alle vedove dei grandi invalidi
compete,  in presenza dei prescritti requisiti soggettivi, la tabella
G qualunque sia la causa del decesso dell'invalido.

In  aggiunta  a detto trattamento l'art. 9 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30 dicembre 1981, n. 834, prevedeva la concessione
di un assegno supplementare pari all'80% dell'anzidetta tabella G.

In  sostituzione  di  detto  assegno la nuova normativa, abrogando il
citato  art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834, ha
disposto   la  concessione  di  un  assegno  supplementare,  pari  al
cinquanta  per  cento  degli  assegni di superinvalidita' contemplati
dalla   tabella   E   o   riferiti   a   detta  tabella  (assegni  di
incollocabilita'  di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica  23  dicembre  1978,  n.  915)  di cui usufruiva il grande
invalido, all'atto del decesso.

Lo stesso articolo pone pero' due condizioni, concorrenti tra loro, e
cioe' che la vedova:
a) abbia convissuto con il dante causa, e
b) gli abbia prestato correlativa assistenza.
Lo  stesso assegno supplementare viene riconosciuto anche alla vedova
del  grande  invalido rimasta tale prima dell'entrata in vigore della
legge.

Pertanto  le direzioni provinciali del Tesoro nell'ipotesi di decesso
del  grande  invalido avvenuto posteriormente alla data di entrata in
vigore  della nuova legge n. 656, provvederanno, in via provvisoria a
liquidare  il  predetto  assegno, nella misura prevista dalle tabelle
allegate, sulla base delle risultanze delle relative partite in corso
di  pagamento  sulla pensione diretta, con riferimento all'assegno di
superinvalidita' fruito dal dante causa alla data di morte.

Nell'ipotesi  di decesso avvenuto anteriormente - e detto evento puo'
essere  avvenuto anche in epoca molto remota - la liquidazione dovra'
essere  effettuata,  con  effetto  dal 1° gennaio 1985, sempre in via
provvisoria,  e  senza  alcun  conguaglio  per  gli  anni precedenti,
concedendo  l'assegno  supplementare  nella  misura del cinquanta per
cento   dell'assegno  di  superinvalidita'  fruito  dal  dante  causa
all'epoca del decesso e riferito sempre alle date del 1° gennaio 1985
e 1° gennaio 1986, ove tale dato risulti dagli atti in possesso delle
direzioni provinciali del Tesoro.

Si   precisa   che  il  suddetto  criterio  di  computo  dell'assegno
supplementare  (e  cioe'  prendendo  a base l'importo dell'assegno di
superinvalidita'   percepito  dal  pensionato  al  'momento  del  suo
decesso)  deve essere seguito anche quando la relativa infermita' sia
stata  in  prosieguo  di  tempo  classificata  in  una  lettera  piu'
favorevole  della  tabella  E,  come,  per  esempio,  si verifica nei
confronti  delle  vedove  dei  grandi  invalidi  affetti  da  cecita'
bilaterale  o infermita' mentale, infermita' per le quali, le tabelle
E  allegate,  nel  tempo,  alle  varie  disposizioni  di  legge hanno
previsto diverse assegnazioni.
Come in precedenza indicato la concessione dell'assegno supplementare
in  questione  e'  subordinata  alla  condizione  che la vedova abbia
convissuto  con  il  dante  causa  e  gli  abbia prestato correlativa
assistenza.
A   dimostrazione  del  ricorrente  di  tale  duplice  condizione  le
interessate  dovranno  esibire,  oltre  al certificato dello stato di
famiglia  all'epoca  del  decesso del dante causa, un atto notorio, o
una  certificazione  dell'autorita'  comunale  o  una.  dichiarazione
sostitutiva  resa nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n.
15,  recante  "Norme  sulla  documentazione  amministrativa  e  sulla
legalizzazione e autenticazione di firme", attestante la convivenza e
l'assistenza prestata al defunto coniuge.
Dato  il  carattere concorrente delle suddette condizioni, qualora ne
manchi  una,  alla  vedova  del  grande invalido spettera', a partire
dalla  data di entrata in vigore della nuova legge n. 656 (16 ottobre
1986)  soltanto  la  pensione  di guerra nella misura stabilita dalla
tabella G.
Le  direzioni provinciali del Tesoro provvederanno in via provvisoria
alla  liquidazione  del  trattamento  pensionistico  alle  vedove dei
mutilati  od invalidi di prima categoria, trasmettendo poi i relativi
provvedimenti,  in  duplice copia, a questa Direzione generale per la
conferma,  giusta  il  disposto  dell'ultimo  periodo del primo comma
dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
Nell'ipotesi  in  cui  le direzioni provinciali non siano in possesso
della   documentazione   (determinazione   direttoriale,   decreto  o
certificato  mod. 69, ecc.), dalla quale possa desumersi l'assegno di
superinvalidita'  fruito dal dante causa in vita, le direzioni stesse
richiederanno, con urgenza, gli elementi necessari a questa Direzione
generale.
Tutti  i  provvedimenti  di concessione disposti in via provvisoria e
ogni  richiesta  di  elementi  dovra' essere trasmessa alla Direzione
generale  delle  pensioni  di  guerra  e dei servizi vari - Divisione
VIII.
Va  ricordata  infine la previsione del terzo comma del medesimo art.
4,  secondo  cui,  ove  la misura del trattamento fruito in base alla
legislazione anteriore sia superiore a quello stabilito dall'articolo
stesso,  la  differenza  tra  i'  due  trattamenti viene conservata a
titolo  di  assegno  personale da riassorbirsi negli eventuali futuri
miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti.
Tale  ipotesi  puo' verificarsi nei confronti delle vedove dei grandi
invalidi  che  fruivano  in  vita  di trattamenti di prima categoria,
senza assegni di superinvalidita' o di assegni di superinvalidita' di
cui  alla  tabella  E,  lettera H), come puo desumersi dalle allegate
tabelle, limitatamente agli anni 1985 e 1986.

7) Art. 5 (Collaterali).

La  norma  stabilisce  l'abrogazione,  con  decorrenza  dalla data di
entrata  in  vigore (16 ottobre 1986) della nuova legge della lettera
c)  dell'art.  57  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23
dicembre  1978,  n. 915, concernente la concessione della pensione, a
titolo  di  assegno alimentare a favore dei fratelli e delle sorelle,
nella  misura  della  tabella  M,  in assenza di coniuge o figli o di
padre o madre del militare morto per causa di guerra o attenente alla
guerra o del civile deceduto per fatti di guerra.
I  collaterali  che  al momento dell'entrata in vigore della legge n.
656   gia'   beneficiavano   dell'assegno   alimentare  in  questione
continueranno  a  percepirlo  nell'importo  stabilizzato  di cui alla
nuova tabella T e quindi non figureranno piu' tra i beneficiari della
tabella M come avveniva in precedenza.
il  cennato  art. 5 contiene, inoltre, delle disposizioni transitorie
per  regolare il passaggio tra le precedenti norme e quelle attuali e
cioe':
a)  coloro  che  al momento dell'entrata in vigore della legge n. 656
gia'   beneficiavano   dell'assegno   alimentare   continueranno   ad
usufruirne  nell'importo  indicato  dalla  tabella T alle date del 1°
gennaio 1985 e del 1° gennaio 1986. In piu' beneficieranno per l'anno
1985  e  per i primi nove mesi dell'anno 1986 (ratei maturati fino al
mese  precedente  l'entrata in vigore della nuova legge) dell'assegno
aggiuntivo  (adeguamento automatico) nella misura fissata dall'art. 1
della  legge  6  ottobre  1986,  n.  656  e quindi avranno diritto al
conguaglio pari alla differenza tra l'assegno aggiuntivo percepito in
base  all'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30
dicembre  1981,  n. 834 e quello dovuto ai sensi dell'art. 1 di detta
legge n. 656.
Dopo  tale  periodo  transitorio, i soggetti inseriti nella tabella T
non beneficieranno dei successivi assegni aggiuntivi annui, in quanto
la  medesima  tabella  T  non  e'  compresa  tra  quelle beneficianti
dell'adeguamento automatico;

b)  coloro  che  al momento dell'entrata in vigore della legge n: 656
non  beneficiavano  di  tale assegno alimentare ma avevano presentato
domanda  per  ottenerlo,  avranno definita la loro istanza sulla base
delle  precedenti  disposizioni abrogate dalla nuova legge, salvo che
questa   non   disponga   in  modo  diverso.  A  titolo  di  esempio,
relativamente  all'adeguamento  automatico  per  l'anno  1985 e per i
ratei  fino  a settembre 1986, i soggetti interessati usufruiranno di
tale  adeguamento  nella  misura prevista dall'art. I del decreto del
Presidente della Repubblica n. 834/1981, in quanto la nuova legge non
comprende  la  tabella  T  fra  quelle  cui  si applica l'adeguamento
automatico.  Come  nel  caso  della prece-dente lettera a), dopo tale
periodo transitorio non saran-no piu' dovuti i successivi adeguamenti
annui.

8)    Art.    6   (Inabilita'   a   proficuo   lavoro.   Assegno   di
incollocabilita').

A  modifica  di  quanto  previsto  dalle  disposizioni  contenute nel
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
circa  la  presunzione  di inabilita' a proficuo lavoro al compimento
del  sessantacinquesimo  anno  di  eta',  la  norma  dispone  che  il
requisito   della   inabilita',  nei  casi  previsti  per  conseguire
trattamento  pensionistico,  deve  essere  "effettivamente" accertato
"dagli  organi  sanitari  di  cui alla legislazione sulle pensioni di
guerra".
Vengono  pertanto  abrogate  le  disposizioni di cui al secondo comma
dell'art.  22,  del secondo periodo del terzo comma dell'art. 43, del
secondo  periodo  del secondo comma dell'art. 45, del secondo periodo
del terzo corvina dell'art. 52, del secondo periodo del secondo comma
dell'art.  65,  e  comunque  ogni  altra  disposizione  contenuta nel
decreto  del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, in
cui  si  fa riferimento al requisito dell'inabilita' da accertarsi ai
sensi  delle disposizioni abrogate (vedi ad esempio ultimo comma art.
60 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 915).
Poiche' la disposizione in parola ha carattere procedurale, la stessa
trova  immediata  applicazione  ed  in conseguenza la inabilita' deve
essere  comunque  e sempre effettivamente accertata anche nei casi in
cui   le   precedenti  norme  prevedevano  l'inabilita'  presunta  al
compimento di una determinata eta' e cio' sia se si tratti di domanda
di  pensione  presentata dopo l'entrata in vigore della legge n. 656,
sia se si tratti di domanda presentata in precedenza.
Circa  l'assegno  di  incollocabilita',  la  nuova norma, modificando
quella   precedente   (sesto  comma  dell'art.  20  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 915/1978), dispone che, acquisito il
parere  dell'apposito  collegio  medico (unita' sanitaria locale), il
direttore  generale  delle  pensioni  di  guerra  e  dei servizi vari
provvede alla concessione dell'assegno di incollocabilita', dopo aver
"sentita" la Commissione medica superiore, con propria determinazione
secondo   le   modalita'  previste  dall'art.  101  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  915  riguardante  l'emissione  dei
provvedimenti in materia di pensioni di guerra.
Le  pratiche  del  genere  quindi  dovranno  essere  trasmesse  dalle
competenti  unita'  sanitarie  locali  alla  Direzione generale delle
pensioni   di  guerra  e  dei  servizi  vari  -  Divisione  VII,  per
l'ulteriore seguito di competenza.

9). Art. 7 (Attualizzazione dei trattamenti pensionistici di cui alle
tabelle I ed L).

L'art.  7 dispone l'abrogazione, con decorrenza dalla data di entrata
in  vigore  della  legge n. 656 delle tabelle I ed L, di cui all'art.
135  del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915.  Tali  tabelle  prevedevano  la  concessione  di  un trattamento
pensionistico a favore di orfani maggiorenni inabili non in istato di
disagio  economico,  la  cui  misura  e'  rimasta invariata dal tempo
dell'emanazione   del  testo  unico  approvato  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
Il  medesimo  art.  7  prevede, come disposizione transitoria, che le
domande  presentate  dagli interessati per ottenere detto trattamento
pensionistico  prima  dell'entrata  in  vigore della legge n. 656 (16
ottobre   1986)   saranno   definite   sulla  base  delle  previgenti
disposizioni,  fatta  salva,  ovviamente,  l'applicazione delle nuove
norme modificative di quelle precedenti. Si seguiranno in materia, in
via  generale, gli stessi criteri indicati per l'attuazione dell'art.
5,  concernente  l'abrogazione  della  pensione,  a titolo di assegno
alimentare, di cui in precedenza potevano usufruire i collaterali dei
militari o dei civili deceduti per causa o fatti di guerra.
L'art. 7 in parola stabilisce, poi, che i beneficiari del trattamento
previsto  dalle  tabelle  I  ed  L  possono chiedere, nell'arco di un
triennio,   la  corresponsione  del  valore  attuale  della  pensione
percepita,   trascorso   il   quale   si  procedera'  d'ufficio  alla
capitalizzazione dei trattamenti pensionistici residui.
Infine,  si  dispone  che  le  modalita',  il tasso di interesse e le
condizioni  per  chiedere  la  capitalizzazione  di  tale trattamento
pensionistico,   nonche'  l'ammontare  annuo  da  destinare  a  detta
operazione,   nell'ambito   dello  stanziamento  complessivo  per  il
servizio  delle pensioni di guerra, saranno stabiliti con decreto del
Ministro del tesoro. Il decreto. in parola e' in corso di emanazione.

10) Art. 8 (Indennita' di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi
affetti  da  cecita'  bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita
dei due arti superiori o inferiori).

La  norma  stabilisce la corresponsione di una speciale indennita' di
accompagnamento  aggiuntiva,  non  reversibile,  ai  grandi  invalidi
affetti  da  cecita'  bilaterale  assoluta  e permanente accompagnata
dalla  perdita  dei  due  arti  superiori  od  inferiori, e ai grandi
invalidi  affetti  dalla  perdita  anatomica dei quattro arti fino al
limite del terzo superiore delle gambe e degli avambracci.
Detta  indennita',  corrisposta in relazione alle predette gravissime
menomazioni per far fronte alle particolari necessita' di assistenza,
viene  corrisposta,  con  decorrenza  1°'gennaio  1985,  nella misura
mensile pari a quella prevista per gli invalidi ascritti alla lettera
A),  numeri  1)  e 2), di cui al quinto comma dell'art. 6 del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 834/1981, come risulta sostituito
dall'art.  3  della richiamata legge n. 656. A tale indennita' non si
applica  l'ottavo  comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Detta  indennita',  cumulabile  con  l'indennita'  di assistenza e di
accompagnamento  e  relative  integrazioni,  verra' corrisposta nelle
seguenti misure mensili:

a decorrere dal 1° gennaio 1985, L. 1.260.000 mensili;
a decorrere dal 1° gennaio 1986, L. 1.638.000 mensili.

Va   ricordato   che  detta  indennita'  usufruisce  dell'adeguamento
automatico di cui all'art. i della legge n. 656.

L'accertamento  dei requisiti necessari per usufruire dell'indennita'
di  accompagnamento  aggiuntiva verra' effettuato da questa Direzione
generale,  di massima sulla base degli atti, salvo che occorra visita
diretta,  eventualmente  per  delega,  sentita  la Commissione medica
superiore,   mediante  emanazione  di  determinazione  del  direttore
generale  da sottoporre al comitato di liquidazione delle pensioni di
guerra,  secondo  la  procedura fissata dall'art. 101 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  23 dicembre 1973, n. 915, e successive
modificazioni.

Per  economia  di  tempo  e ai fini di una maggiore correntezza delle
trattazioni,  i  soggetti  interessati  presenteranno domanda, avente
valore  puramente  di  segnalazione,  alla  Direzione  generale delle
pensioni  di guerra e dei servizi vari - Divisione VII - Via Casilina
n.  3  - 00182 Roma, trasmettendola con raccomandata coli ricevuta di
ritorno  alla  segreteria  dei  direttore generale di detta Direzione
generale.

11) Art. 9 (Infermi di mente).

La  norma, il cui valore e' prevalentemente dichiarativo, dispone che
agli  invalidi  per  infermita'  mentale che, alla data di entrata in
vigore  della  legge  13  maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni
delle  facolta'  mentali,  ancora socialmente pericolosi, risultavano
dimessi  dagli  ospedali  psichiatrici  ai  sensi  dell'art.  69  del
regolamento  manicomiale  approvato con regio decreto 16 agosto 1909,
n. 615 e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la
necessaria autorizzazione del tribunale, compete ugualmente l'assegno
di superinvalidita' di cui alla tabella E, lettera A), n. 4).

Qualora  i predetti soggetti vengano successivamente a trovarsi nella
condizioni  di  cui  alla  lettera  A), n. 4), comma primo, in quanto
abbisognevoli  di  trattamenti  sanitari obbligatori in condizioni di
degenza   nelle  strutture  ospedaliere  pubbliche  o  convenzionate,
conserveranno l'assegno di superinvalidita' tabella E, lettera A), n.
4),  escluse  ovviamente  le  integrazioni  sostitutive del secondo e
terzo  accompagnatore militare, mentre alla dimissione dalle predette
strutture  trovera' applicazione la normativa di cui al secondo comma
della stessa lettera A), n. 4).

In   sostanza,   il   ripetuto  assegno  di  superinvalidita'  verra'
conservato  anche  nel caso che l'interessato (dimesso a suo tempo ex
art.  69 del regio decreto n. 615 del 16 agosto 1909 ed affidato alla
famiglia)  venga  successivamente  sottoposto a trattamento sanitario
obbligatorio  non  in  condizioni di degenza. Verra' conservato anche
qualora  si  verifichino  le  condizioni  previste  dalla  tabella E,
lettera   A),   n.   4),  comma  primo,  e  cioe'  che  nei  riguardi
dell'interessato  venga  in  seguito  disposto  trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza.

Quando,  poi, l'invalido sara' dimesso trovera' applicazione nel suoi
confronti  la  normativa  prevista  dal  decreto del Presidente della
Repubblica n. 834 e confermata dall'articolo in parola e cioe':

1)  l'assegno  di  superinvalidita'  relativo  alla  lettera A) sara'
conservato  se ricorrono le condizioni previste dal secondo comma del
n. 4) della menzionata lettera A);
2)  altrimenti tale assegno sara conferito, In via provvisoria, nella
misura  della  tabella  E,  lettera  E),  e  ne  verra data immediata
comunicazione a questa Direzione generale.

In  sostanza  la  disposizione  conferma  quanto  gia comunicato alle
direzioni  provinciali  del  Tesoro con circolare di questa Direzione
generale  n.  441  del  24 giugno 1985, con la quale veniva portato a
conoscenza  il  parere  espresso  dal  comitato di liquidazione delle
pensioni di guerra, In apposita adunanza generale, circa la posizione
dell'infermo  di mente dimesso a suo tempo dall'ospedale psichiatrico
ai sensi dell'art. 69 del regolamento manicomiale approvato con regio
decreto  16  agosto  1909,  n.  615, da ritenersi equiparata a quella
dell'infermo di mente sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio
nelle strutture pubbliche o convenzionate.

Ad  ogni  buon  fine  si  precisa  che  nei  confronti dei suindicati
invalidi la misura dell'integrazione da liquidarsi in sostituzione di
ciascuno  degli  accompagnatori  militari  prevista  dall'art.  6 del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 834/1981 come modificato
dall'art.  3  della  presente  legge  e'  pari a L. 840.000 mensili a
decorrere  dal  l° gennaio 1985 e L. 1.092.000 mensili dal 1° gennaio
1986  (in  precedenza  L.  600.000  mensili a decorrere dal l° luglio
1981).

12) Art. 10 (Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia
di assegni vitalizi ai deportati nei campi di sterminio nazisti).

L'articolo  in  parola apporta un notevole contributo ad una migliore
applicazione  delle  norme  di legge recanti provvidenze a favore dei
cittadini  italiani  deportati  nei  campi  di sterminio nazisti, sia
attraverso   disposizioni   aventi   carattere   dichiarativo   e  di
interpretazione  autentica  delle  precedenti  norme,  sia attraverso
disposizioni  che  meglio  definiscono la portata dell'attuale quadro
legislativo  e  nello  stesso tempo apportano rimedi amministrativi e
giurisdizionali   contro   i   provvedimenti  adottati  dall'apposita
commissione o dal Ministro del tesoro.

Si  ricorda,  preliminarmente, che la legge 18 novembre 1980, n. 791,
ha  previsto  a  favore dei cittadini italiani deportati nei campi di
sterminio nazisti:

a)   il   diritto   al   collocamento   al   lavoro  e  al  godimento
dell'assistenza  medica,  farmaceutica,  climatica  ed ospedaliera al
pari dei mutilati ed invalidi di guerra;
b)  la  concessione  di  un  assegno  vitalizio  pari al minimo della
pensione  contributiva  della  previdenza  sociale  per  le  donne al
compimento  degli  anni  50 e per gli uomini al compimento degli anni
55.

Una  apposita  commissione  esamina e delibera in ordine alla materia
suddetta.  Per  le  questioni  di  cui  alla precedente lettera a) la
delibera   ha  carattere  immediatamente  esecutivo,  mentre  per  le
questioni  di  cui  alla  precedente  lettera  6)  le  delibere della
commissione  vengono  rese  esecutive  con  decreto  del Ministro del
tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti.

Inoltre,  giusto  quanto  previsto  dall'art. 4 della citata legge n.
791,   la  commissione  delibera  favorevolmente  per  i  richiedenti
iscritti  negli  elenchi  definitivi  pubblicati  in  ottemperanza al
decreto  del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043. Per
i richiedenti non iscritti in tale elenco, la commissione, nell'esame
delle  domande  presentate  dagli  interessati puo' ritenere validi a
comprovare la deportazione o la restrizione nella Risiera di S. Sabba
di  Trieste  atti  notori  e  testimonianze  quando in merito non sia
possibile il reperimento di documenti ufficiali.

Delineato  come  sopra  il quadro giuridico entro cui e' collocata la
materia  in  esame,  l'art.  10 della nuova legge n. 656 ha stabilito
quanto segue:

1)  la competenza esclusiva della Corte dei conti per le controversie
derivanti  da  provvedimenti  emessi  in  base alla legge 18 novembre
1980,  n.  791,  con  cio'  precisando,  a  fini dichiarativi e quale
interpretazione  autentica,  la  portata  delle previgenti norme, che
alcuni   giudici  del  lavoro  ritenevano  invece,  rientranti  nella
competenza della magistratura ordinaria;
2)  l'ammissione  del  ricorso (da ritenersi quale ricorso gerarchico
improprio)  al  Ministro  del  tesoro  contro  le deliberazioni della
commissione di diniego dei benefici previsti dalla legge n. 791 entro
il  termine  quinquennale  di  prescrizione  del  diritto, ricorso da
definirsi entro il termine di due anni dalla data di presentazione al
Ministero  del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e
dei servizi vari - Divisione V - Via Casilina, 3 - 00182 Roma;
3)  l'ammissione del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti con
le  procedure e modalita' in quanto applicabili previste dall'art. 25
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,
contro  i  provvedi-menti  del  Ministro  del tesoro di decisione sui
ricorsi   e   contro  i  provvedimenti  di  concessione  dell'assegno
vitalizio,  di  cui  alla ripetuta legge n. 791, resi esecutivi, come
Innanzi  accennato, con decreto del Ministro del tesoro. Quest'ultima
ipotesi,  ovviamente,  potra' verificarsi quando l'interessato per un
qualsiasi   motivo  (come  per  esempio  la  decorrenza  dell'assegno
vitalizio),  si riterra' leso in un suo diritto pur in presenza di un
decreto  del  Ministro  del  tesoro  esecutivo della deliberazione di
concessione dell'assegno vitalizio da parte della commissione;
4)  la  possibilita'  della  revisione  amministrativa  (del  ricorso
giurisdizionale  alla  Corte  dei conti o del ricorso al Ministro del
tesoro)  con  le  procedure  e  le  modalita', in quanto applicabili,
previste   dall'art.  13  del  detto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 834.

Infine, l'ultimo comma dell'art. 10 della legge n. 656 precisa, quale
interpretazione autentica:

a) che il requisito della cittadinanza italiana deve essere posseduto
sia  all'epoca della deportazione, sia al momento della presentazione
della domanda;
b)  che  l'acquisto  di  una  cittadinanza straniera comporta in ogni
caso,  con  la medesima decorrenza, la perdita dell'assegno vitalizio
di cui all'art. 1 della legge n. 791;
c)  che  per  l'ottenimento  di  tale  assegno  deve risultare che la
deportazione sia avvenuta, per i motivi indicati dalla legge (ragioni
di  razza, di fede, o di ideologia), in campi nazisti sottoposti alla
vigilanza  e  alla  amministrazione  della "Gestapo" o delle "S.S." e
destinati a fini di sterminio.

Il   contenuto   delle  precedenti  lettere  a)  e  b)  non  richiede
particolare illustrazione.

Il  contenuto  della  lettera  c),  invece, precisa e chiarisce quali
siano  i  requisiti  da  possedere  dagli  interessati per conseguire
l'assegno   vitalizio   previsto  dalla  legge,  in  particolare  per
l'individuazione  dei  campi  nazisti,  che  dovevano  essere  quelli
sottoposti  alla  vigilanza  e  all'amministrazione della "Gestapo" o
delle  "S.S."  e, per la loro finalita', rivolti allo sterminio delle
persone  ivi  ristrette  e  cio  sia nell'ambito dello stesso campo o
dipendenze,  sia  come  sosta  preliminare o preparatoria per l'avvio
allo sterminio in altri luoghi.

Per   la  dimostrazione  degli  indicati  requisiti  potranno  essere
ritenuti  validi,  giusta  la  previsione  dell'art. 4 della legge 18
novembre  1980,  n.  791,  atti  notori  e testimonianze, ove non sia
possibile  il reperimento di documenti ufficiali, atti e documenti da
rilasciarsi nelle forme previste dalle leggi in materia.

13)  Art.  11  (Responsabilita'  per  indebiti  pagamenti. Abbuono di
somme).

La  norma  in  parola  dispone  che  ai  provvedimenti  in materia di
pensioni   di  guerra  si  applica,  ove  non  esistano  disposizioni
particolari,  l'art.  3 della legge 7 agosto 1985, n. 428 e cioe' che
non  si procede al recupero delle somme corrisposte in conseguenza di
un  provvedimento  di pensione revocato o modificato, di cui all'art.
206  del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092,  soltanto  quando  la revoca o la modifica vengano disposte per
effetto dei casi previsti dai precedenti articoli 204 e 205 con altro
provvedimento  formale  soggetto  a registrazione. In precedenza tale
art. 206 dava origine ad interpretazioni difformi.

Il  medesimo  art.  11  della  legge  n. 656 stabilisce, poi, che gli
eventuali  indebiti  pagamenti  di  somme  derivanti da provvedimenti
emessi  in  materia  di  pensioni  di  guerra  saranno  imputabili ai
responsabili  soltanto  in  caso  di  dolo  o  colpa  grave.  Ai fini
dell'individuazione  degli  estremi  per  l'eventuale applicazione di
detta  disposizione sembra che possa estendersi la procedura indicata
dal cennato art. 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, nella sua parte
finale  dove  si  prevede  che  per  l'accertamento della colpa grave
l'amministrazione  dovra'  fornire  alla  Corte dei conti dettagliata
relazione  nella  quale dovranno essere evidenziate le circostanze di
fatto  in  cui  l'impiegato  ha  operato e che hanno influito sul suo
comportamento.

La relazione in questione dovra' preventivamente essere sottoposta al
consiglio di amministrazione del Ministero.

Infine  il  terzo  e  il quarto comma dell'art. 11 della legge n. 656
dispongono  che  nel  caso  di somme per pensioni o assegni di guerra
indebitamente  percepite,  l'interessato  ne  puo' chiedere l'abbuono
purche' l'indebita riscossione non derivi da inosservanza di obblighi
di  comunicazione e venga dimostrata la buona fede, e che l'eventuale
abbuono  e'  accordato  con  la  procedura prevista dall'art. 101 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive  modificazioni  e  cioe'  con determinazione del direttore
generale  delle  pensioni  di  guerra  e dei servizi vari, sottoposta
all'approvazione  del  comitato  di  liquidazione  delle  pensioni di
guerra.

Da  quanto  sopra  deriva  che  presupposti per chiedere l'abbuono di
somme indebitamente percepite sono:

a) presentazione della domanda di abbuono da parte dell'interessato;
b)  dimostrazione  che  non  sussista  inosservanza  di  obblighi  di
comunicazione  prescritti  dalla  legge  (come  per  esempio nel caso
dell'art.  80  del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del
1978,  il  quale  dispone  che,  ove  la liquidazione del trattamento
pensionistico o di assegno accessorio e' subordinata al sussistere di
determinati  requisiti  o  condizioni,  il titolare del trattamento o
dell'assegno  e'  tenuto  a comunicare all'ufficio dal quale e' stato
emesso  il provvedimento il venir meno di detti presupposti entro tre
mesi  dal  verificarsi della circostanza, con le conseguenze previste
dal medesimo art. 80);
c)  dimostrazione  della  buona  fede e cioe' che secondo la comune e
ragionevole   diligenza   l'interessato   non  poteva  accorgersi  di
percepire somme non spettantigli.

Gli  interessati  dovranno  presentare domanda per chiedere l'abbuono
delle   somme  alla  direzione  provinciale  del  Tesoro  competente,
inviandola  per  conoscenza alla Direzione generale delle pensioni di
guerra  e  dei  servizi  vari - Divisione I - Via Casilina, 3 - 00182
Roma.

La  direzione  provinciale  del  Tesoro  competente trasmettera' tale
domanda  a  detta  Direzione  generale,  unendovi  copia  di  tutti i
documenti,  elementi  e  dati  in  suo  possesso,  e con le eventuali
considerazioni ritenute opportune.

Pervenuta  la  documentazione  da  parte della direzione provinciale,
questa   Direzione   generale  procedera'  agli  adempimenti  di  sua
competenza.

Qualora   le   direzioni  provinciali  del  Tesoro  abbiano  iniziato
procedure  per il recupero di somme indebitamente percepite o abbiano
in  corso  controversie  giudiziarie nella materia non ancora decise,
informeranno  gli  interessati  delle nuove disposizioni recate dalla
legge  n.  656, ai fini delle decisioni degli interessati medesimi in
merito  e  quindi,  ove del caso, trasmetteranno le eventuali domande
presentate con le modalita' innanzi indicate.

14)  Art. 12 (Funzionamento delle commissioni mediche per le pensioni
di guerra e della Commissione medica superiore).

La  disposizione  prevede  che  entro sei mesi dall'entrata in vigore
della  legge  n.  656 e cioe' entro il 15 aprile 1987 il Ministro del
tesoro,   con   proprio   decreto,  emanera'  le  norme  relative  al
funzionamento  ed alle procedure della Commissione medica superiore e
delle   commissioni  mediche  periferiche,  ai  fini  di  un  maggior
coordinamento e snellimento della loro attivita'.

E'  in  corso di emanazione il decreto con cui verra' data attuazione
alla disposizione legislativa.

15) Art. 13 (Convenzione con i medici civili).

A modifica della disposizione di cui al primo comma dell'art. 109 del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 915/1978, secondo cui il
Ministero  della  difesa,  a  richiesta  del Ministero del tesoro era
tenuto  a  stipulare  convenzioni con medici generici o specialistici
per Integrare la composizione delle commissioni mediche periferiche e
della    Commissione   medica   superiore,   l'articolo   attribuisce
direttamente  al Ministero del tesoro la possibilita' di stipulare la
predetta convenzione.

La  disposizione  e'  diretta  ad  apportare  una maggiore speditezza
nell'"iter"  amministrativo  delle convenzioni e a permettere un piu'
sollecito pagamento ai medici delle proprie competenze, pagamento che
verra effettuato direttamente dalla Direzione generale delle pensioni
di guerra.

16) Art. 14 (Competenza temporanea per le pratiche arretrate).

La  disposizione  prevede  che,  per evitare il formarsi di arretrati
nella  trattazione  delle  pratiche  pensionistiche di guerra, la cui
definizione  e  attribuita  alle  direzioni  provinciali  del Tesoro,
secondo  quanto  ad  esse  demandato dal decreto del Presidente della
Repubblica  23  dicembre  1978,  n.  915,  la trattazione stessa puo'
essere  effettuata  temporaneamente  dalla  Direzione  generale delle
pensioni  di  guerra e dei servizi vari previa emanazione di apposito
provvedimento da parte del Ministero del tesoro.

17)  Art.  15  (Revisione  dei  provvedimenti  impugnati  con ricorso
gerarchico o in sede giurisdizionale).

L'articolo   integra  la  disciplina  dell'istituto  della  revisione
amministrativa  in pendenza di gravame di cui all'art. 13 del decreto
del  Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, apportando
una sostanziale modifica all'efficacia della prova documentale.

Ai  fini  di  una  piu'  equa e sostanziale valutazione del diritto a
pensione,  nonche'  per  abbreviare  i  tempi di giacenza dei ricorsi
giurisdizionali, la norma in parola apporta notevoli innovazioni alle
disposizioni    previgenti    circa    l'istituto   della   revisione
amministrativa  dei  ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte
dei  conti  e dei ricorsi gerarchici pendenti, di cui all'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Per il conseguimento di tali risultati, detto art. 15 dispone:

a)  la  precedenza  del  riesame dei ricorsi giurisdizionali pendenti
alla Corte dei conti rispetto a qualsiasi altro riesame;

b)  un  nuovo ed approfondito esame di tutti i presupposti di fatto e
di   diritto  che  dettero  luogo  al  provvedimento  impugnato,  con
riferimento    anche    alle    disposizioni    di    legge   emanate
successivamente;	

c)  la  facolta'  per  gli  organi  decidenti  di  disporre tutti gli
accertamenti ritenuti utili ai fini del riesame amministrativo;

d)  la  facolta'  per  il  ricorrente interessato di produrre durante
l'istruttoria  amministrativa o contemporaneamente alla presentazione
della  domanda  di riesame memorie e documenti a sostegno del proprio
assunto  e  (punto questo innovativo nella legislazione pensionistica
di   guerra),   qualora   non   esistano  o  siano  andati  distrutti
certificati, atti e documenti ufficiali la possibilita' di presentare
atti  notori  o testimonianze redatte nelle dovute forme di legge per
comprovare le proprie ragioni.

Con  tali  piu' ampie possibilita' di approfondimento dei presupposti
di fatto e di diritto e di presentazione di documentazione a sostegno
delle  ragioni  del  ricorrente, si confida in un maggiore ricorso da
parte  degli interessati all'istituto della revisione amministrativa,
con  cio'  contribuendo,  principalmente  con  riferimento ai ricorsi
giurisdizionali  alla  Corte dei conti, ad un piu' rapido smaltimento
dell'ingente arretrato accumulatosi in materia.

18)  Articoli  16  e  17 (Ricorso gerarchico e ricorso alla Corte dei
conti).

Le disposizioni previgenti consentivano che l'interessato, ravvisando
lesioni  dei  suoi  diritti,  potesse  presentare, indifferentemente,
ricorso   giurisdizionale   alla   Corte  dei  conti  ovvero  ricorso
gerarchico  al  Ministro del tesoro. Cio' dava luogo ad inconvenienti
sia  dal  punto  di  vista  della  tempestivita'  nella decisione dei
ricorsi,  sia  da  quello di un'abnorme giacenza di gravami presso la
Corte dei conti.

Per  contenere  tali riflessi, gli articoli 16 e 17 della nuova legge
n.  656 stabiliscono che il ricorso gerarchico al Ministro del tesoro
deve precedere quello alla Corte dei conti.

Definito  il  ricorso gerarchico (la decisione sul ricorso gerarchico
deve   essere  assunta  entro  il  termine  di  due  anni  dalla  sua
presentazione,  trascorso  il  quale  il gravame si intende respinto)
l'interessato,    ove    lo    ritenga,   potra'   produrre   ricorso
giurisdizionale alla Corte dei conti.

19)  Art.  18 (Modifiche della denominazione della Direzione generale
delle pensioni di guerra).

Tale   articolo  modifica  l'attuale  denominazione  della  Direzione
generale  in quella di "Direzione generale delle pensioni di guerra e
dei servizi vari".

La  medesima norma prevede, poi, che alla suddetta Direzione generale
potranno  essere  attribuiti,  per  una  migliore  omogeneita', altri
compiti  concernenti  materia affine o collegata con la pensionistica
di  guerra,  mediante  decreto  del  Presidente  della  Repubblica su
proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro competente
per i compiti da trasferire.

20) Art. 19 (Revoca e modificazione dei provvedimenti).

La  norma  in  parola  mira,  anche  per  semplificare  le previgenti
procedure,   ad   un'applicazione   piu'  estesa  nel  settore  della
legislazione   pensionistica   di   guerra   dei   principi  generali
concernenti  l'istituto  della revoca, precisando i vari casi in cui,
per sopravvenute valutazioni, la medesima autorita' che ha emanato il
provvedimento  possa  revocarlo  o  modificarlo  attraverso  un nuovo
provvedimento avente la medesima forma e seguendo la stessa procedura
adottata per il precedente.

In sostanza, tale art. 19 dispone che:

a)  i  provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra
emanati  dal  direttore  generale possono essere da questi revocati o
modificati   prima   dell'approvazione   da  parte  del  comitato  di
liquidazione delle pensioni di guerra quando ricorrono le circostanze
di  cui  all'art.  81  del decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre  1978, n. 915 (cioe' nell'ipotesi in cui vi sia stato errore
di  fatto o si sia omesso di tener conto di elementi risultanti dagli
atti;  vi  sia  stato  errore  nel  calcolo della pensione, assegno o
indennita',  ovvero  nell'applicazione  delle  tabelle;  siano  stati
rinvenuti  documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; si sia
provveduto   sulla   base  di  documenti  falsi  o  di  dichiarazioni
sostitutive non veritiere; non sussista piu' lo stato di inabilita' a
proficuo lavoro). In tale fattispecie il provvedimento di revoca o di
modifica  del  direttore  generale e' sottoposto all'approvazione del
comitato di liquidazione;

b)  i  provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra
possono,   altresi',  essere  revocati  o  modificati  dal  direttore
generale, quando si ravvisino motivi di legittimita' o di merito, sia
prima  che dopo l'approvazione del comitato di liquidazione, ma prima
che   abbiano   avuto  esecuzione.  Si  ritiene  che  ricorra  questa
condizione,  e  cioe' che il provvedimento non abbia avuto esecuzione
dopo   l'approvazione   del   comitato  di  liquidazione,  quando  il
provvedimento  oggetto  di  revoca  o  di  modificazione, pur essendo
trasmesso  alla  competente  direzione  provinciale  del Tesoro e pur
essendo  notificato  all'interessato,  non abbia dato ancora luogo ad
alcun  pagamento.  Anche  qui  il  nuovo provvedimento di revoca o di
modificazione deve essere trasmesso per l'approvazione al comitato di
liquidazione;

c)  all'infuori  dei  casi  di cui alle precedenti lettere a) e b), i
provvedimenti  di  conferimento  di pensione od assegno di guerra non
possono essere revocati o modificati se non per i motivi e secondo le
modalita' stabilite dagli articoli 81 e 112 del ricordato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 915, e successive modificazioni. Si
applica,   cioe',   nella   fattispecie,   la  cosiddetta  "procedura
contenziosa",  ossia  la denuncia del fatto da parte del Ministro del
tesoro  al  Procuratore  generale  della Corte dei conti, ottenuto in
merito  il  parere  relazione  motivata  al comitato di liquidazione,
quindi  proposta  di  questo  Ministro  del  tesoro  previa  apposita
riunione  in  sezione  speciale  ed  infine  l'adozione  da parte del
Ministro del provvedimento di revoca totale o parziale della pensione
o dell'assegno.

21)  Articoli  20  e 21 (Diritto a pensione della donna che non abbia
potuto  contrarre  matrimonio a causa della guerra. Notificazione dei
provvedimenti. Copertura finanziaria).

Tali  articoli  non  richiedono particolari chiarimenti circa il loro
contenuto.

22)   Nei   casi   in   cui   dovessero  sorgere  perplessita'  nella
interpretazione  o  nell'attuazione  della  nuova  normativa dovranno
essere interessate, a seconda della competenza, la Direzione generale
delle  pensioni  di  guerra  e  dei  servizi vari ovvero la Direzione
generale dei servizi periferici.

23)  In  ordine  agli  adempimenti  che  le direzioni provinciali del
Tesoro  dovranno  effettuare  per  la  concessione  dei miglioramenti
economici  disposti dalla legge in parola sono in corso di emanazione
separate  istruzioni  da  parte  della Direzione generale dei servizi
periferici, alla quale la Direzione generale delle pensioni di guerra
e  dei  servizi  vari  ha  gia'  trasmesso  il prontuario delle nuove
competenze dovute ai pensionati di guerra in applicazione della legge
6  ottobre  1986, n. 656, nonche' le relative tavole di codificazione
meccanografica.

24)  Si  prega  di  dare ricevuta della presente circolare, che viene
diramata  d'intesa  con la Direzione generale dei servizi periferici,
dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari.

                                                   Il Ministro: GORIA