IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI  21  E  32  DELLA  LEGGE  14
                        MAGGIO 1981, N. 219) 
 
  Visto  l'art.  4  del  decreto-legge  30  giugno  1986,   n.   309,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472; 
  Vista la propria ordinanza n.  59/219/ZA  del  30  settembre  1986,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  241  del  16  ottobre  1986,
concernente  provvedimenti   per   l'attuazione   dell'art.   4   del
decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1986, n. 472; 
  Considerato che  l'unione  degli  industriali  ed  artigiani  della
provincia di Benevento con la nota n. 246/SV/vn del 16  gennaio  1987
ha  rappresentato  la  necessita',  al  fine   di   consentire   agli
interessati di avvalersi della disposizione legislativa, di prorogare
al 31 dicembre 1987 il termine per la presentazione delle domande  di
riconversione  di  cui  al  secondo  comma  del  citato  art.  4  del
decreto-legge n. 309; 
  Ritenuto  che  le  iniziative  dirette  alla  trasformazione  delle
aziende  locali   verso   produzioni   a   piu'   largo   mercato   o
tecnologicamente  piu'  avanzate  non   vanno   scoraggiate   ma   e'
necessario, nel contempo, non prolungare eccessivamente  il  processo
di ammodernamento e di adeguamento funzionale consentito dall'art. 21
della legge 14 maggio 1981, n. 219; 
  Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di accogliere  parzialmente  la
richiesta dell'unione industriali, prorogando fino al 30 giugno  1987
il termine per la presentazione delle domande di riconversione; 
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il termine del 31 dicembre 1986, indicato nel primo comma dell'art.
1 dell'ordinanza n. 59/219/ZA del 30  settembre  1986,  limitatamente
alle domande di riconversione di cui al secondo comma dell'art. 4 del
decreto-legge n. 309, richiamato in premessa, e' procrastinato al  30
giugno 1987. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, addi' 17 febbraio 1987 
 
                                             Il Ministro: Zamberletti