IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
                                  E 
                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
                                  E 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 597,  riguardante  la  disciplina
delle funzioni prevenzionali ed omologative  delle  unita'  sanitarie
locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione  e  la  sicurezza
del lavoro ed in particolare il quarto comma dell'art. 2; 
  Visto il  decreto  22  luglio  1986  -  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1987 - concernente le tariffe dovute per
le prestazioni  dell'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e  la
sicurezza del lavoro e per le verifiche periodiche  effettuate  dalle
unita' sanitarie locali; 
  Ravvisata la necessita' di indicare correttamente  l'ultima  pagina
del decreto riguardante i contributi per i recipienti a pressione  di
vapore o di gas con il termine di «allegato A» anziche' «tabella  A»,
nonche' di effettuare alcune modifiche formali, e di  procedere  alla
correzione della misura della tariffa IV «verifiche per  l'esclusione
o l'esonero presso i costruttori ed i rivenditori», della  tabella  A
in quanto per un errore materiale il contributo da applicarsi non  e'
esatto corrispettivo delle prestazioni ivi indicate; 
  Considerato che da parte delle  categorie  interessate  sono  state
rappresentate difficolta' in ordine alla immediata  attuazione  delle
modalita' di pagamento anticipato per quanto concerne le  tabelle  A,
B, C, H; 
  Tenuto conto che si rende opportuno, al  fine  di  consentire  alle
suddette categorie di uniformarsi gradualmente a dette procedure,  di
differire il termine di attuazione delle disposizioni riguardanti  il
pagamento anticipato; 
 
                             Decretano: 
 
                           Articolo unico 
 
  Nell'ultima pagina  del  decreto  22  luglio  1986  -riguardante  i
contributi per i recipienti a pressione di vapore o  di  gas  -  deve
leggersi «allegato A» anziche' «tabella A». 
  Nella tabella E «apparecchi di  sollevamento»,  sezione  «esami  di
documentazioni tecniche di apparecchi di serie», l'importo per  esami
di «Gru a torre automontanti» e' da intendere di L 3.600.000 anziche'
L. 3.600.00. 
  Nell'allegato  A,  al  quinto  capoverso,  la  data   del   decreto
ministeriale richiamato e' da intendere quella del 1°  dicembre  1985
in luogo di quella del 1° dicembre 1975. 
  La tariffa IV «verifica  per  l'esclusione  o  l'esonero  presso  i
costruttori e rivenditori» di cui alla tabella A e' sostituita  dalla
seguente: «Per l'esecuzione, presso il costruttore, dei regolamentari
accertamenti ai fini dell'esclusione (art. 7 decreto ministeriale  21
maggio 1974) o dell'esonero (art. 27 decreto ministeriale  21  maggio
1974) dell'apparecchio dalla  effettuazione  di  tutte  le  verifiche
stabilite dalla sezione 2ª del capo IV del titolo I  del  regolamento
approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n.  824,  si  applica  un
contributo fisso di L. 25.000 per i generatori di vapore  fino  ad  1
m<apice>2</apice>  e  macchine  da  caffe'  e  di  L.  18.000  per  i
recipienti a pressione di vapore o di gas fino a 8.000 litri. 
  Qualora gli accertamenti di cui al comma precedente siano  eseguiti
in officina diversa da quella del costruttore tale  contributo  sara'
raddoppiato». 
  E' differito al 30 giugno 1987 il termine  per  l'attuazione  delle
procedure di pagamento anticipato per quanto concerne le  tabelle  A,
B, C, H del decreto 22 luglio 1986. 
    Roma, addi' 25 febbraio 1987 
 
                     Il Ministro dell'industria 
                  del commercio e dell'artigianato 
                               Zanone 
 
                      Il Ministro della sanita' 
                            Donat Cattin 
 
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
                             De Michelis