IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL MINISTRO DELLA SANITA' E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 12 agosto 1982, n. 597, riguardante la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ed in particolare il quarto comma dell'art. 2; Visto il decreto 22 luglio 1986 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1987 - concernente le tariffe dovute per le prestazioni dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e per le verifiche periodiche effettuate dalle unita' sanitarie locali; Ravvisata la necessita' di indicare correttamente l'ultima pagina del decreto riguardante i contributi per i recipienti a pressione di vapore o di gas con il termine di «allegato A» anziche' «tabella A», nonche' di effettuare alcune modifiche formali, e di procedere alla correzione della misura della tariffa IV «verifiche per l'esclusione o l'esonero presso i costruttori ed i rivenditori», della tabella A in quanto per un errore materiale il contributo da applicarsi non e' esatto corrispettivo delle prestazioni ivi indicate; Considerato che da parte delle categorie interessate sono state rappresentate difficolta' in ordine alla immediata attuazione delle modalita' di pagamento anticipato per quanto concerne le tabelle A, B, C, H; Tenuto conto che si rende opportuno, al fine di consentire alle suddette categorie di uniformarsi gradualmente a dette procedure, di differire il termine di attuazione delle disposizioni riguardanti il pagamento anticipato; Decretano: Articolo unico Nell'ultima pagina del decreto 22 luglio 1986 -riguardante i contributi per i recipienti a pressione di vapore o di gas - deve leggersi «allegato A» anziche' «tabella A». Nella tabella E «apparecchi di sollevamento», sezione «esami di documentazioni tecniche di apparecchi di serie», l'importo per esami di «Gru a torre automontanti» e' da intendere di L 3.600.000 anziche' L. 3.600.00. Nell'allegato A, al quinto capoverso, la data del decreto ministeriale richiamato e' da intendere quella del 1° dicembre 1985 in luogo di quella del 1° dicembre 1975. La tariffa IV «verifica per l'esclusione o l'esonero presso i costruttori e rivenditori» di cui alla tabella A e' sostituita dalla seguente: «Per l'esecuzione, presso il costruttore, dei regolamentari accertamenti ai fini dell'esclusione (art. 7 decreto ministeriale 21 maggio 1974) o dell'esonero (art. 27 decreto ministeriale 21 maggio 1974) dell'apparecchio dalla effettuazione di tutte le verifiche stabilite dalla sezione 2ª del capo IV del titolo I del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, si applica un contributo fisso di L. 25.000 per i generatori di vapore fino ad 1 m<apice>2</apice> e macchine da caffe' e di L. 18.000 per i recipienti a pressione di vapore o di gas fino a 8.000 litri. Qualora gli accertamenti di cui al comma precedente siano eseguiti in officina diversa da quella del costruttore tale contributo sara' raddoppiato». E' differito al 30 giugno 1987 il termine per l'attuazione delle procedure di pagamento anticipato per quanto concerne le tabelle A, B, C, H del decreto 22 luglio 1986. Roma, addi' 25 febbraio 1987 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Zanone Il Ministro della sanita' Donat Cattin Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale De Michelis