La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  All'articolo  3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la lettera
b) del numero 1 e' sostituita dalla seguente:
  "b)  a  qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo
564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519,
521,  523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione,
sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione".
 
          AVVERTENZA:

            Le  note  saranno  apposte  in  calce al testo aggiornato
          della  legge  1 dicembre 1970, n. 898, che sara' pubblicato
          in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del giorno
          20 marzo 1987.