La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA

la seguente legge:
                               ART. 1.

  1.  Il  Governo  della  Repubblica  e' delegato ad emanare il nuovo
codice  di procedura penale, secondo i principi e i criteri direttivi
e con le procedure previsti dalla presente legge.