IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65: "Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale"; Ritenuto di dover dare attuazione al disposto dell'art. 5, comma quinto, della predetta legge e di dover stabilire con proprio decreto un regolamento contenente norme di carattere generale concernenti i casi e le modalita' dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali e' conferita la qualita' di agente di pubblica sicurezza, nonche' la tipologia e il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso; Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, contenente: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"; Sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia; EMANA il seguente decreto: Le norme di carattere generale concernenti i casi e le modalita' dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali e' conferita la qualita' di agente di pubblica sicurezza, nonche' la tipologia e il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso sono stabilite con l'unito regolamento che fa parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 marzo 1987 Il Ministro: SCALFARO Visto, il Guardasigilli: ROGNONI