IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Visto l'art. 52 dell'ordinamento approvato con regio  decreto-legge
3 marzo 1938, n. 680; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986,  n.
538, emanato ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428; 
  Considerato che il terzo comma dell'art. 9 del predetto decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  538/1986  dispone  di  fissare  le
modalita' ed i coefficienti per la corresponsione da parte degli enti
datori di lavoro alle casse pensioni facenti parte degli istituti  di
previdenza, delle quote di pensione ad onere  ripartito  tra  ente  e
cassa pensioni; 
  Ritenuto che le modalita' ed i coefficienti  di  cui  sopra  devono
essere fissati in modo da semplificare  e  snellire  gli  adempimenti
relativi alla definizione delle pratiche di pensione; 
  Considerato che la corresponsione da parte  degli  enti  datori  di
lavoro   delle   quote   di   pensione   derivanti    dai    benefici
combattentistici di  cui  alla  legge  24  maggio  1970,  n.  336,  e
successive modificazioni, e' regolata, per le casse pensioni  facenti
parte degli istituti di previdenza,  dal  decreto  del  Ministro  del
tesoro 12 gennaio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del
9 marzo 1972; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Per le pensioni ad onere ripartito tra gli enti datori di lavoro
e le  casse  pensioni  amministrate  dagli  istituti  di  previdenza,
conferite dopo il 30 giugno 1987, ai fini della corresponsione  delle
quote del trattamento dovute alle casse, l'ente datore di  lavoro  e'
tenuto a versare ventiquattro semestralita' posticipate  costanti  il
cui importo e' determinato: 
    a)  moltiplicando  la  quota  di   pensione   corrispondente   al
trattamento annuo lordo conferito per il relativo coefficiente di cui
alle tabelle unite al decreto del  Ministro  del  tesoro  12  gennaio
1972; 
    b) moltiplicando il risultato ottenuto per il coefficiente  fisso
0,05724 di cui all'art. 3 dello stesso decreto ministeriale.