IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 52 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538, emanato ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428; Considerato che il terzo comma dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 538/1986 dispone di fissare le modalita' ed i coefficienti per la corresponsione da parte degli enti datori di lavoro alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, delle quote di pensione ad onere ripartito tra ente e cassa pensioni; Ritenuto che le modalita' ed i coefficienti di cui sopra devono essere fissati in modo da semplificare e snellire gli adempimenti relativi alla definizione delle pratiche di pensione; Considerato che la corresponsione da parte degli enti datori di lavoro delle quote di pensione derivanti dai benefici combattentistici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e' regolata, per le casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, dal decreto del Ministro del tesoro 12 gennaio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 9 marzo 1972; Decreta: Art. 1. 1. Per le pensioni ad onere ripartito tra gli enti datori di lavoro e le casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza, conferite dopo il 30 giugno 1987, ai fini della corresponsione delle quote del trattamento dovute alle casse, l'ente datore di lavoro e' tenuto a versare ventiquattro semestralita' posticipate costanti il cui importo e' determinato: a) moltiplicando la quota di pensione corrispondente al trattamento annuo lordo conferito per il relativo coefficiente di cui alle tabelle unite al decreto del Ministro del tesoro 12 gennaio 1972; b) moltiplicando il risultato ottenuto per il coefficiente fisso 0,05724 di cui all'art. 3 dello stesso decreto ministeriale.