LA GIUNTA REGIONALE 
 
  Sulla proposta dell'assessore ai trasporti; 
  Vista la legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  sulla  protezione  delle
bellezze naturali; 
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940,  n.
1357, per l'applicazione della legge predetta; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, art. 82; 
  Vista la legge regionale 16 marzo 1982, n. 13, art. 7; 
  Considerato  che  la  commissione  provinciale  di  Roma   per   la
protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 aprile  1981
ha incluso nell'elenco delle  localita'  da  sottoporre  alla  tutela
paesistica compilato ai sensi dell'art. 1  della  legge  sopracitata,
parte dei territori siti nell'ambito dei comuni di Campagnano Romano,
Magliano Romano, Rignano  Flaminio  e  Mazzano  Romano  in  localita'
denominata «Valla del Treja»; 
  Considerato che il verbale  della  suddetta  commissione  e'  stato
pubblicato nei modi prescritti  dall'art.  2  della  precitata  legge
all'albo dei comuni di Campagnano Romano,  Magliano  Romano,  Rignano
Flaminio e Mazzano Romano; 
  Viste le opposizioni presentate  contro  la  suddetta  proposta  di
vincolo dal sindaco del comune di Mazzano  Romano,  dal  sindaco  del
comune di Rignano Flaminio e dal comune di Magliano Romano; 
  Considerato che per ciascuna delle opposizioni sopra riportate  non
possono accogliersi le richieste di restrizione del vincolo anche  in
considerazione che il vincolo stesso non impone il  divieto  assoluto
di edificabilita', ma comporta, in particolare,  l'obbligo  da  parte
dei proprietari, possessori o detentori  a  qualsiasi  titolo,  degli
immobili ricadenti  nella  localita'  vincolata  di  presentare  alla
competente regione Lazio per la  preventiva  approvazione,  qualunque
progetto di opere che possono modificare  l'aspetto  esteriore  della
localita' stessa; 
  Udita la relazione dell'assessore preposto alla tutela  ambientale,
il quale ha riferito: 
    a)  che  in  data  8  luglio  1985   sono   stati   convocati   i
rappresentanti dei comuni interessati, i quali si sono dichiarati  in
linea di massima d'accordo per l'imposizione del  vincolo  mentre  il
sindaco  del  comune  di  Mazzano  ha  fatto  presente  che  l'intero
territorio del comune era  compreso  nella  zona  di  vincolo  ed  ha
chiesto l'esclusione del vincolo della zona compresa tra il fosso  di
Capo di Rio e il fosso del Treja; 
    b) che i funzionari  istruttori  del  competente  servizio  della
tutela  ambientale  hanno   compiuto   sopralluoghi   unitamente   ai
rappresentanti delle amministrazioni interessate, sulle zone  di  cui
al precedente punto a) ed hanno constatato: 
      che la zona sopra indicata, lievemente ondulata,  coltivata  in
parte a grano e in parte a noccioleto in  cespuglio,  e'  solcata  da
forre boscose e presenta in atto fenomeni di abusivismo edilizio; 
      che peraltro la zona riveste effettivamente  un  carattere  che
rende necessaria la salvaguardia e costituisce parte  integrante  del
complesso paesaggistico circostante la valle del Treja; 
    c)  che  conseguenzialmente,  a  seguito  della   piu'   accurata
istruttoria  svoltasi  con  la  partecipazione   dei   rappresentanti
comunali, emerge confermata l'opportunita' della sottoscrizione della
zona medesima al vincolo paesistico; 
    d) che d'altronde  una  parte  assai  rilevante  della  zona  ora
sottoposta  a  vincolo  paesistico  risulta  dichiarata  di  notevole
interesse pubblico e sottoposta ai vincoli della legge n. 1497/39, in
conseguenza del disposto dell'art. 1 della legge 8  agosto  1985,  n.
431, trattandosi per la quasi  totalita'  dei  territori  coperti  da
boschi, ovvero sui quali insiste il parco suburbano del Treja  ovvero
percorsi da una fitta rete di corsi d'acqua pubblici, per i quali  e'
prescritto il rispetto di  150  m  per  ciascuna  riva;  per  cui  la
previsione del vincolo di cui alla presente deliberazione rappresenta
una mera ricucitura e razionalizzazione dei vincoli che gia' esistono
in forza della citata legge n. 431/85; 
  Riconosciuto che la zona predetta ha  notevole  interesse  pubblico
perche' e' di particolare pregio paesistico per il cospicuo carattere
di bellezze naturali dei luoghi, tenuto anche conto che le  zone  dei
comuni di Campagnano Romano,  Magliano  Romano,  Rignano  Flaminio  e
Mazzano  Romano  nel  comprensorio  denominato  «Valle   del   Treja»
costituiscono con le colline lussureggianti il fondo valle solcato da
piccoli ruscelli e le vedute panoramiche, un  quadro  di  non  comune
bellezza, suggestivo e ricco di testimonianze artistiche, poiche'  vi
sono inclusi  complessi  medioevali  e  architettonici  spontanei  di
altissimo valore ambientale; 
  all'unanimita' 
 
                              Delibera: 
 
  La localita' denominata «Valle del Treja» comprendente i comuni  di
Mazzano Romano, Magliano Romano, Rignano Flaminio e Campagnano Romano
ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/39 ed  e'
quindi sottoposta a  tutte  le  disposizioni  contenute  nella  legge
stessa. 
  La zona e' delimitata nel modo seguente: 
    a partire dalla via Flaminia  a  sud  di  Rignano  Flaminio  alle
pendici del monte Viatonica, il confine prosegue verso nord  fino  ad
incontrare il limite della provincia di  Viterbo.  Detto  confine  e'
percorso fino al fosso del Pavone. 
  Da qui il confine segue il fosso delle  Vorghe  per  tornare  sulla
strada per Campagnano di Roma dalle pendici di monte Gemini fino alla
forra che costeggia il paese di Campagnano (fosso dei Cappuccini). 
  Di qui il confine segue la strada per Morlupo da S. Rocco  fino  al
P. Regolo e cioe' al bivio per Magliano Romano prendendo  quindi  per
questa strada, oltre il paese di Magliano  Romano  fino  alla  strada
poderale che costeggia a destra monte Oliva e prosegue verso nord-est
fino a incrociare di nuovo la via Flaminia a sud di Rignano Flaminio. 
  La presente delibera sara'  pubblicata  ai  sensi  e  agli  effetti
dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357,  nel  Bollettino
ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per le
bellezze naturali e panoramiche di Roma. 
  La regione  Lazio  curera'  che  i  comuni  di  Campagnano  Romano,
Magliano  Romano,  Rignano  Flaminio,   Mazzano   Romano   provvedano
all'affissione  del  Bollettino  ufficiale  contenente  la   presente
delibera all'albo  comunale  entro  un  mese  dalla  data  della  sua
pubblicazione e che i comuni  stessi  tengano  a  disposizione  degli
interessati altra copia del Bollettino ufficiale con  la  planimetria
della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge precitata. 
  La regione Lazio comunichera' al Ministero la  data  dell'effettiva
affissione del Bollettino ufficiale. 
    Roma, addi' 8 ottobre 1985 
 
                                               Il presidente: Montali