La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
   (Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie)

  1. Per il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza
dell'Italia   alle   Comunita'  europee  e  per  l'adeguamento  della
normativa  nazionale  alle  direttive  comunitarie  e'  costituito il
Dipartimento  per il coordinamento delle politiche comunitarie che si
avvarra'  delle  strutture  e  del personale specificati nel relativo
ordinamento  cui  sara'  provveduto  con decreto del Presidente della
Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  a  seguito  di  delibera  del  Consiglio dei
ministri,  adottata  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri,  sentite  le competenti Commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
  2. In tale ordinamento verranno indicati i servizi necessari per la
gestione   amministrativa  degli  affari  di  competenza  nonche'  la
dotazione organica e le relative modalita' per la copertura dei posti
nell'ambito  della  dotazione organica della Presidenza del Consiglio
dei ministri.